Cassazione, sentenza n. 33317 del 17/12/2019
Sentenza n. 33317 del 17/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33317
- Data
- 17/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la revoca di un rimborso IVA, motivata dall’Ufficio con la riqualificazione di un affitto d’azienda come cessione e con la ritenuta fittizietà delle operazioni fatturate. La Cassazione ha giudicato apodittica e illogica la motivazione della CTR, che non aveva illustrato le ragioni del dissenso dal primo grado né valutato la dedotta preclusione derivante dalla precedente verifica conclusa senza rilievi. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio, senza decisione sul merito del credito.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento notificato il 3.10.2007, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Albano Laziale, revocò il rimborso IVA per l'anno 2002, dell'importo di Euro 191.189,00, già erogato a C.I. s.r.l.. In proposito, detta società era stata oggetto di apposita verifica fiscale parziale, eseguita dal medesimo Ufficio e conclusasi peraltro senza rilievi, con la redazione del PVC del 26.1.2005. Con detto verbale, si erano attestate essenzialmente: a) la regolarità delle fatture emesse dalla società N.P. s.r.l. nei confronti di C.I., da cui derivava detto credito; b) la dimostrazione del dettaglio delle merci che ne erano oggetto; c) l'assenza di alcunchè di rilevabile da parte dell'Agenzia. Ciononostante, nel 2007 l'Ufficio revocò detto rimborso, avendo ritenuto che l'atto di affitto di azienda datato 9.2.2000, tra la stessa C.I. e N.P. s.r.l., mascherasse in realtà una cessione di azienda, fuori campo d'applicazione ai fini IVA; conseguentemente, non sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4, l'Ufficio rettificò la dichiarazione presentata dalla società, disconoscendo il detto credito.
La società propose quindi ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che l'accolse con sentenza del 6.3.2009, escludendo trattarsi, nella specie, di cessione di azienda e così annullando l'atto impugnato. La C.T.R. del Lazio, però, con sentenza del 21.12.2011, accolse l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza impugnata e respingendo le domande della contribuente.
C.A.R., C.A. e C.G., quali soci della cessata C.I.T. Centro Illuminazione Tiburtino s.r.l., ricorrono ora per cassazione sulla base di dieci motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, non essendo comprensibile la ratio decidendi, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I ricorrenti si dolgono, in particolare, della mancanza di una sufficiente rappresentazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere e del contenuto della sentenza di primo grado, della mancata esposizione delle domande formulate nel corso del giudizio, e quindi dell'omessa motivazione sulla questione preliminare circa la non revocabilità del rimborso.
2.1 – Il motivo è fondato.
La C.T.R., nel motivare l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, s'è anzitutto completamente disinteressata delle domande proposte dagli odierni ricorrenti e degli argomenti addotti dal primo giudice, neanche riportandoli in sentenza. Ha poi proseguito, sostanzialmente affermando la fittizietà delle operazioni da cui scaturisce il credito IVA dapprima rimborsato dall'Ufficio, desumibile dal fatto che la società cedente non ha versato l'IVA sulle fatture emesse ed è stata dichiarata fallita, oltre che dalla considerazione che si sarebbe trattato di "passaggio di mano all'interno del medesimo gruppo societario".
Al riguardo, è di tutta evidenza come la motivazione sia assolutamente carente, giacchè il percorso seguito dal giudice d'appello è del tutto apodittico e illogico, non riportando in modo compiuto il ragionamento che l'ha condotto a dissentire dalla decisione di primo grado. Infatti – ribadito che la decisione impugnata neanche accenna al contenuto di quest'ultima – non può dirsi fondata su alcuna base logica l'inferenza per cui dal solo fatto che la società emittente abbia omesso di versare l'IVA possa derivare la fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture; e ciò tanto più che l'affermazione della C.T.R. secondo cui si sarebbe al cospetto di un "gruppo societario", pare anch'essa sprovvista di supporto logico, trattandosi in realtà di un mero collegamento fattuale tra le due società (N.P. s.r.l. e C.I. s.r.l.), derivante dalla circostanza che entrambe per alcuni anni hanno avuto la sede sociale coincidente e sono state amministrate dalla medesima persona, ossia da C.I..
A ciò si aggiunga che manca ogni valutazione sulla questione, avente senz'altro valenza assorbente, della pretesa preclusione derivante dal superamento della verifica fiscale parziale, conclusasi con la redazione del PVC del 26.1.2005.
3.1 – Non mette conto esporre ed esaminare i residui motivi, restando essi assorbiti.
4.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, sono assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019
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