Cassazione, sentenza n. 33909 del 19/12/2019
Sentenza n. 33909 del 19/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33909
- Data
- 19/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva riconosciuto il rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992 a un soggetto colpito dal sisma siciliano del 1990, contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate. In Cassazione l’Amministrazione ha rinunciato al ricorso: la Corte dichiara quindi estinto il giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata. Le spese sono poste a carico dell’Agenzia, considerata virtualmente soccombente sia per la tardività dell’impugnazione sia perché il sopravvenuto procedimento amministrativo di rimborso non incide sui giudizi pendenti.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, confermando quella di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da F.S. avverso il silenzio – rifiuto opposto dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso dell'importo corrispondente al 90% delle imposte versate nei periodi d'imposta 1990, 1991 e 1992, domanda fondata sulla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e sull'ordinanza 2057 del 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile emessa in occasione degli eventi sismici verificatisi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 e il 16 dicembre 1990.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per un unico motivo, l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'efficacia nel giudizio dello jus superveniens portato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito in L. 3 agosto 2017, n. 123.
Resiste con controricorso F.S., che ha preliminarmente eccepito in rito la tardività del ricorso e, nel merito, l'ininfluenza della nuova normativa riguardante l'iter amministrativo del rimborso – sul giudizio in corso riguardante il merito dell'obbligazione di rimborso.
All'odierna udienza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il controricorrente non ha espresso dichiarazione di adesione.
Motivi della decisione
Per effetto della rinuncia – non accettata dal controricorrente ma a questi comunicata, a norma e per gli effetti previsti dall'art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto avvenuta in udienza – consegue l'estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, a norma dell'art. 391 c.p.c. (cass., 17187/2014; cass., 3971/2015).
Riguardo alle spese del giudizio, sulle quale occorre provvedere a norma dell'art. 391 c.p.c., commi 2 e 4, esse vanno poste a carico della ricorrente, virtualmente soccombente in primo luogo in quanto il ricorso è stato tardivamente proposto il 10 gennaio 2018, essendo avvenuto il primo tentativo in data 29 dicembre 2017 presso l'indirizzo di posta elettronica che il difensore del controricorrente aveva dismesso sin dal 23 gennaio 2015 e sostituito con quello al quale è stata poi eseguita la notifica (tardiva) del presente ricorso.
In secondo luogo, e nel merito, le modifiche introdotte dal D.L. n. 91 del 1927, art. 16 octies, convertito in L. 3 agosto 2017 – invocato dalla ricorrente quale jus supervenies che innoverebbe la disciplina di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, limitando il diritto al rimborso delle imposte – come ormai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cass. 19668/18), non incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, costituendo jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).
L'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia al ricorso della ricorrente, che condanna alla rifusione, in favore di F.s., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300, 00, oltre spese generali, contributi e i.v.a..
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019
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