Cassazione, sentenza n. 34614 del 30/12/2019
Sentenza n. 34614 del 30/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34614
- Data
- 30/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava un unico avviso di accertamento IRAP e IVA emesso verso una società di persone e annullato nei due gradi di merito, celebrati senza la partecipazione dei soci. La Corte rileva d’ufficio che l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione automatica del reddito rendono società e soci litisconsorti necessari, salvo questioni esclusivamente personali; il vincolo si estende anche al profilo IVA, fondato sugli stessi elementi e non autonomamente definibile. Dichiara quindi nullo l’intero giudizio, travolge entrambe le sentenze di merito e rinvia alla Commissione tributaria provinciale.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Nella controversia concernente l'impugnazione da parte della M. Immobiliare di I.M. e C. s.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, dell'avviso di accertamento portante IRAP e IVA, per l'anno di imposta 2003, la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato integralmente l'atto impositivo.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, fondato su cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, in persona del liquidatore pro tempore.
Motivi della decisione
1. Va rilevata, d'ufficio, la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, con assorbimento dei motivi di ricorso.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa, riguarda inscindibilmente sia l'ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).
Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nella specie i soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quanto all'IVA, l'accertamento del relativo maggior imponibile a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 ed al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa. Qualora, tuttavia, l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamento IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).
Ne consegue la declaratoria di nullità dell'intero giudizio, che travolge le sentenze di primo e secondo grado, e la rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019
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