Cassazione, sentenza n. 6206 del 05/03/2020

Sentenza n. 6206 del 05/03/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
6206
Data
05/03/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento sintetico fondato su movimenti bancari, che la contribuente riconduceva, tra l’altro, a restituzioni di caparre, vendite di beni personali e somme destinate a un familiare; la CTR aveva escluso solo alcune riprese, ritenendo insufficientemente provate le altre giustificazioni. La Cassazione ha chiarito che non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto di una questione deriva implicitamente dall’impostazione logico-giuridica adottata. Ha inoltre giudicato inammissibili le censure sulla documentazione e sulla pretesa contraddizione motivazionale, quindi ha rigettato integralmente il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 70/03/12 la Commissione tributaria regionale di Bologna accoglieva in parte l'appello proposto da L.L. avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Ravenna aveva rigettato il ricorso avverso tre avvisi con i quali l'Ufficio aveva accertato un maggior imponibile per gli anni dal 2003 al 2005. Osservava la CTR, per quanto ancora di interesse, che il vizio di omesso esame di una richiesta della parte era infondato, in quanto la domanda era stata, sia pure implicitamente, presa in considerazione dai primi giudici.

Inoltre, con riferimento ad alcune somme, ritenute dall'Ufficio pertinenti ai fini reddituali, la ricorrente non aveva fornito alcun elemento per desumere, anche in via presuntiva, la loro irrilevanza: così, con riferimento alla restituzione delle caparre di prenotazione di immobili da parte della V. s.c.a.r.l., la parte non aveva fornito alcun documento idoneo a comprovare l'effettività delle operazioni di prenotazione o di restituzione; con riferimento al ricavo derivante dalla vendita di beni personali, la rilevanza delle somme non trovava adeguata giustificazione in mere dichiarazioni provenienti dalla parte stessa; riguardo al rimborso operato dalla M. s.n.c., il collegamento con L.E., padre della ricorrente, non era stato provato in alcun modo.

Avverso tale sentenza L.L. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l'Agenzia delle Entrate mediante controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 avendo la CTR errato nel ritenere implicitamente esaminata, da parte dei giudici di prime cure, una specifica richiesta avanzata dalla parte.

1.1 Più in particolare, quest'ultima aveva contestato, nel giudizio di primo grado, la sussistenza dei presupposti per legittimare l'utilizzo della procedura di accertamento sintetico, avendo il contribuente ottemperato agli inviti dell'Ufficio di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32.

1.2 La CTR ha rigettato l'eccezione di omesso esame della doglianza, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di un'espressa statuizione del giudice su una richiesta della parte, ricorre solo quando sia completamente omesso il procedimento logico indispensabile per risolvere il caso concreto, mancanza non ravvisabile nel caso in esame.

1.3 Il ragionamento seguito dalla CTR è corretto ed il motivo è quindi infondato.

1.4 Premesso che il vizio di omessa pronuncia rileva ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e non del n. 3 richiamato dalla parte (cfr. in proposito Cass. n. 24422/19), va comunque osservato che nel respingere nel merito le giustificazioni addotte dalla ricorrente riguardo alle somme movimentate sul proprio conto corrente (alcune somme sarebbero scaturite dalla vendita di beni personali e, per altre, sarebbe stato il padre a finanziare acquisti immobiliari, facendo transitare somme sui conti della figlia), la CTP ha implicitamente condiviso la legittimità del metodo di accertamento sintetico adoperato dall'Ufficio. Giustamente, dunque, la CTR ha applicato il principio secondo cui "non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte" (cfr. da ultimo Cass. 20718/18).

1.5 Analogamente, secondo Cass. n. 24155/17, "Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia".

1.6 Tale incompatibilità non sussiste nel caso in esame, in quanto, come correttamente ha osservato la CTR, il ragionamento svolto dalla CTP procede logicamente e coerentemente rispetto ad una premessa implicita, concernente la legittimità del metodo di accertamento sintetico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la CTR omesso di assegnare alla analitica ed esaustiva documentazione offerta dalla parte il reale e decisivo carattere probatorio.

2.1 In particolare, la ricorrente contesta quella parte della motivazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale, con riferimento alla restituzione delle caparre di prenotazione di alcuni immobili, la parte non avrebbe offerto alcun documento idoneo a comprovare l'effettività delle operazioni di prenotazione o di restituzione delle caparre.

2.2 II motivo è inammissibile.

2.3 In primo luogo deve osservarsi che, applicandosi alla fattispecie l'attuale disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione addotta dalla CTR non viola il "minimo costituzionale" (cfr. Sez. Un. 8053/14 e succ. conf.).

2.4 In secondo luogo va rilevato che alle pag. 16 e 17 del ricorso per cassazione, la ricorrente elenca una serie di operazioni intervenute, tramite assegni bancari, con la V. s.c.a.r.l., ma omette di precisare cosa tale trascrizione dovrebbe aggiungere a quanto già ritenuto dalla CTR che non ha dubitato dell'esistenza di assegni o di rimesse in conto corrente, ma della loro concreta ed effettiva riferibilità ad operazioni di prenotazione di immobili o di restituzione di caparre.

2.5 Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale "Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione" (Cass. n. 13625/2019).

2.6 La ricorrente, poi, aggiunge (alle pagine 20 e 21 del ricorso per cassazione) ulteriori argomentazioni dalle quali dovrebbe ragionevolmente desumersi la riferibilità degli assegni e dei movimenti bancari alle operazioni immobiliari intercorse con la V., ma non precisa nè dimostra di aver prospettato le medesime argomentazioni alla CTR, risultando in tal modo ricostruita una cornice logica del tutto nuova nella quale la parte pretende di inserire il materiale documentale esibito nel corso del giudizio di merito.

3. Il terzo motivo è rubricato: "contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)". La ricorrente si duole del fatto che la CTR, dopo aver ritenuto attendibile la tesi secondo cui alcuni soggetti ( I.F., M.G., G.S. e Gu.Gi.) intrattennero rapporti di natura finanziaria con L. Eduardo, da considerarsi quindi il beneficiario effettivo delle somme, ha poi concluso escludendo dalla ripresa a tassazione gli importi versati ai primi tre, dimenticando di escludere le somme versate dal quarto (pari ad Euro 10.550).

3.1 I motivo è inammissibile.

3.2 Se è vero che esiste nella sentenza un'apparente contraddizione tra i due passaggi contenuti a pag. 6 (nel primo Gu.Gi. appare incluso tra i soggetti che avrebbero fatto transitare sul conto della ricorrente somme in realtà destinate al padre e nel secondo quel soggetto non è più menzionato), la somma alla quale la ricorrente fa concretamente riferimento (Euro 10.500) riguarda (come risulta a pag. 7 della sentenza) una "restituzione prestiti a M. s.n.c. da Gu.Gi.". La ricorrente non fornisce, pertanto, elementi idonei ad escludere che l'inserimento del Gu. nell'elenco dei soggetti che avrebbero versato somme al padre sia frutto di un mero errore materiale, del tutto irrilevante ai fini della decisione.

4. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone le spese di legittimità a carico della ricorrente, liquidandole in Euro 7.300, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti provessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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