Cassazione, sentenza n. 6696 del 10/03/2020
Sentenza n. 6696 del 10/03/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6696
- Data
- 10/03/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un Comune ricorreva contro la decisione resa nel giudizio di ottemperanza per il rimborso della TARSU, lamentando che la CTR lo avesse erroneamente considerato non costituito e non avesse esaminato le sue difese. La Cassazione non ha affrontato tali doglianze: poiché la notificazione del ricorso era avvenuta per posta, mancava l’avviso di ricevimento e l’intimato non si era costituito, non risultava provata l’instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Il Comune di Santa Maria del Cedro propone ricorso per cassazione e si duole che nella sentenza della CTR della Calabria depositata il 15 gennaio 2018 resa nel giudizio di ottemperanza promosso da L.A., per il rimborso di 287,00 Euro di TARSU indebitamente pagata, esso Comune sia stato considerato non costituito, mentre -come si offre di provare allegando la ricevuta di deposito delle controdeduzioni- era invece costituito.
Il Comune deduce che a causa di ciò non sono state prese in considerazione le sue difese, in particolare che il ricorso per ottemperanza è stato proposto a dopo soli 57 giorni dall'istanza, mentre il Comune aveva uno spatium deliberandi di 180 giorni e che aveva dei crediti con i quali operare la compensazione. Lamenta inoltre di essere stato condannato alle spese. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile. L'intimato non si è costituito, la notifica è avvenuta a mezzo posta e non è stato prodotto l'avviso di ricevimento. La Corte intende dare continuità al seguente principio di diritto: "La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1" (Cass. 18361/2018).
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

