Cassazione, sentenza n. 11329 del 12/06/2020

Processo tributario - Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Tipologia
Sentenza
Numero
11329
Data
12/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva impugnato il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza tributaria relativa ad accertamenti IRES, IRAP e IRPEG. La Corte ha affermato che il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 373 c.p.c. ha natura ordinatoria e non contiene una decisione impugnabile in cassazione; ha inoltre rilevato la sopravvenuta carenza d’interesse, poiché la sentenza interessata dall’inibitoria era già stata cassata e il successivo giudizio si era definitivamente concluso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore dell’Agenzia.

Massima

Contro il provvedimento adottato ex art. 373 del codice di procedura civile, che respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, non può essere proposto ricorso in sede di legittimità, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico processuale. Peraltro, nel caso di specie, il ricorso risultava comunque inammissibile per carenza di interesse perché la sentenza della quale era stata richiesta l'inibitoria era già stata cassata con rinvio al giudice di merito e la conseguente sentenza resa risultava res judicata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La T. s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso, articolato su unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Nomos S.p.a. (che non ha svolto attività difensiva), avverso l'ordinanza con cui la Commissione Tributaria regionale del Veneto aveva rigettato la richiesta, proposta dalla Società, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 86/21/12, resa il 14 maggio 2012, con la quale la stessa Commissione regionale aveva parzialmente riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona, in controversia relativa all'impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP, e IRPEG degli anni dal 2003 al 2008.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la Società deduce la violazione e falsa applicazione dei diritti del contribuente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 373 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e, in subordine, "motivazione del tutto insufficiente.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce, invero, orientamento pacifico di questa Corte (v.Sez.U., ordinanza n. 16537 del 18/06/2008; Cass. n. 17647/2009) quello per cui «contro il provvedimento adottato ex art. 373 cod. proc. civ., che respinge l'istanza di sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, non può essere proposto ricorso in sede di legittimità, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico -processuale».

Peraltro, nella specie, il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile per carenza di interesse. La sentenza della quale era stata richiesta l'inibitoria, infatti, è, già stata cassata, con rinvio al giudice di merito, da questa Corte con sentenza n. 7056/2014 e la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, all'esito del rinvio disposto da questa Corte, sfavorevole alla Società, è ormai res iudícata, avendo questa Corte dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la stessa, con sentenza n. 2395/2018 del 31 gennaio 2018. E, anche, il ricorso per revocazione ex art. 395 cod.proc.civ., proposto dalla Società avverso detta ultima sentenza, è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza del 19 aprile 2019 n. 11131.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'Agenzia delle entrate mentre non vi è pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia Nomos S.p.A. la quale non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila), oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 15 gennaio 2020.

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