Cassazione, sentenza n. 12008 del 19/06/2020
Sentenza n. 12008 del 19/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12008
- Data
- 19/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento aveva imputato al procuratore del venditore redditi non dichiarati, IRPEF, IRAP e IVA, assumendo che avesse svolto intermediazione immobiliare e percepito corrispettivi eccedenti quelli indicati nei rogiti. La Cassazione ha rilevato che la Commissione regionale non aveva costruito un percorso motivazionale coerente: la documentazione della Guardia di Finanza e la sentenza penale indicavano un diverso soggetto quale percettore delle somme non dichiarate, senza che fossero specificati gli elementi comprovanti l’attività del contribuente. Accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, venivano redatti sei processi verbali di constatazione relativi a (—), il quale – nella qualita' di procuratore di (—) – aveva effettuato, negli anni 2003 e 2004, delle vendite di immobili dalle quali aveva percepito pagamenti (in contanti ed assegni circolari) di importo superiore a quello indicato negli atti, senza che detta attivita' fosse accompagnata dalla presentazione, per i predetti anni, della dichiarazione dei redditi.
In relazione anche a tali vendite era instaurato, a carico del (—) e di (—), procedimento penale che si concludeva con sentenza n. 3989/2009 -resa dal tribunale di Milano nelle more del presente giudizio- di assoluzione del (—) "perche' il fatto non sussiste".
In data 11.12.2007, l'Agenzia delle Entrate – avuto riguardo ai predetti processi verbali e ritenuto che il (—) svolgesse attivita' di intermediazione immobiliare – notificava al contribuente avviso di accertamento recante la determinazione di quanto dovuto per l'anno 2004, anche a titolo di sanzioni, per Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, Irap ed Iva; a tale atto impositivo faceva seguito la notifica, in data 22.4.2008, della cartella di pagamento recante il recupero di quanto dovuto a titolo di riscossione provvisoria.
Avverso gli atti impositivi summenzionati il contribuente proponeva distinti autonomi ricorsi. Quanto all'avviso di accertamento, lamentava la mancata allegazione dei processi verbali, la circostanza che questi facessero riferimento a dichiarazioni degli acquirenti e la mancanza di elementi di prova; quanto alla cartella, rilevava l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione e il calcolo delle sanzioni.
In entrambi i giudizi cosi' instaurati si costituiva l'ufficio, che concludeva per il rigetto dei ricorsi.
La commissione tributaria provinciale di Alessandria, con sentenza depositata il 20.4.2009 – disposta la riunione dei ricorsi- li rigettava sul rilievo che il contribuente non aveva presentato dichiarazione dei redditi, aveva versato solo una parte degli importi percepiti come corrispettivo della vendita degli immobili e, con riguardo in particolare al compromesso di vendita di uno di tali immobili, era risultata, dalla perizia contabile disposta all'interno della procedura di interdizione del (—), oscurata la somma pattuita.
Con atto spedito in data 29.4.2010, il contribuente proponeva appello avverso tale sentenza, lamentando, in via preliminare, essere stata omessa la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" ed essere state omesse "le richieste delle parti" e dolendosi poi del fatto – con riguardo all'avviso di accertamento – che la CTP, nel riferirsi ai processi verbali laddove gli stessi richiamano dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili, aveva omesso di considerare il ruolo – pure emergente dalle predette dichiarazioni – di intermediario svolto dal (—), ruolo attivo nei trasferimenti dei beni, in particolare con riguardo all'incasso dei corrispettivi, omettendo, di conseguenza, di imputare al (—) la responsabilita' degli incassi in nero come invece evidenziato dalla citata sentenza del tribunale di Milano, che ha mandato assolto il (—); quanto alla cartella di pagamento, riproponeva gli argomenti esposti a sostegno del ricorso introduttivo, insistendo in particolare sull'omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituiva l'ufficio contestando l'assunto del contribuente, in particolare rilevando che – per come si legge nella sentenza oggetto del presente ricorso – "In relazione alla sentenza assolutoria del contribuente nel processo penale sostiene (l'ufficio) che l'accertamento in esame non attiene a reati di natura penale e in ogni caso non puo' essere trasposto nel processo tributario, cosi' come la testimonianza (nel processo) della signora (—) (in riferimento al ruolo svolto dal coniuge signor (—))".
La commissione tributaria regionale del Piemonte pronunciava sentenza (n. 10/15/2011 depositata il 31.3.2011) con la quale rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza il contribuente propone ricorso affidato a cinque motivi.
L'Agenzia delle Entrate, intimata, non si e' costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Insufficiente indicazione dei fatti rilevanti per la decisione e omessa e insufficiente descrizione dell'iter logico seguito"; 2) "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Omesso esame di fatti prospettati dalla parte come decisivi per il giudizio"; 3) "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione dell'obbligo di procedere ad autonoma valutazione dei fatti acquisiti nel processo penale (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; articolo 116 c.p.c.); 4) "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – Omesso esame di elementi e fatti prospettati dalla parte come decisivi per il giudizio"; 5) "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; articolo 2697 c.c.)".
I primi due motivi -tra di loro connessi – vanno esaminati congiuntamente.
Con il primo, il ricorrente si duole della sentenza impugnata per le gravi carenze che caratterizzano la motivazione, dovute alla mancata precisazione degli elementi su cui la CTR ha fondato il proprio convincimento e all'assenza di un criterio logico della decisione, tale da consentire la individuazione della ratio decidendi; con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'omesso esame di documenti -indicati ed allegati nel giudizio di appello – relativi all'esercizio o meno dell'attivita' di intermediazione da parte di esso ricorrente (fatto controverso e decisivo per il giudizio), documenti che, se esaminati, avrebbero dovuto determinare una decisione della CTR – riforma della sentenza di primo grado-immune da quelle carenze denunciate con il primo motivo dell'odierno gravame.
Premesso che il (—) – quale procuratore di (—) – si e' occupato della vendita di sei unita' immobiliari, il medesimo avrebbe, secondo l'avviso di accertamento per cui e' causa, esercitato (in aggiunta all'attivita' gestoria di procuratore) l'attivita' di intermediazione immobiliare ed avrebbe quindi percepito oltre al "corrispettivo dichiarato in atti" ulteriori "importi corrisposti dagli acquirenti".
La CTR, nel rigettare l'appello del contribuente e confermare l'atto impositivo, ha fondato il proprio convincimento sul fatto che "l'appellante non ha dichiarato alcun reddito" e, quale procuratore del (—), ha percepito "contante e assegni"; con riguardo alla sentenza penale del tribunale di Milano, dopo avere dato atto che tale decisione "ha assolto il contribuente dall'accusa di circonvenzione di incapace ed ha ritenuto invece responsabile il signor (—), a cui si attribuisce l'incasso in nero di somme spettanti al signor (—)….", ha rilevato che "indipendentemente dalla questione penale risolta in modo favorevole al contribuente, e' sufficientemente dimostrato che l'appellante ha svolto attivita' di intermediazione" e che "non e' stata reperita ne' prodotta documentazione atta" a provare che le somme versate a fronte delle compravendite siano entrate nella disponibilita' dell'avente diritto (il (—)), sebbene sia risultato dal processo penale di Milano – della circostanza la CTR da' atto – essere il " (—) il responsabile penale dell'occultamento dei corrispettivi".
Cio' detto, osserva il collegio che la documentazione alla quale fa riferimento il contribuente e' costituita dalla relazione 26.1.2006 redatta dal Nucleo provinciale
di Polizia Tributaria di Alessandria, dalla "Annotazione di P.G 20.4.2006 e verbali di sommarie informazioni testimoniali dei soggetti acquirenti….", dalla menzionata sentenza penale del tribunale di Milano.
Da tale documentazione emerge che in tutte le compravendite, tranne una, compare il (—) quale intermediario e percettore di somme ulteriori rispetto a quelle recate dagli atti notarili; che lo stesso (—) ha dichiarato di avere incassato quote eccedenti gli importi dichiarati nei rogiti; in particolare, poi, la sentenza del tribunale di Milano (che ha assolto il (—) – ma non anche il (—), contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, per la ragione che una siffatta contestazione non gli era stata rivolta- dal reato di circonvenzione di incapace) afferma, per quanto di interesse nella presente sede, che e' "…dato probatoriamente acquisito al processo che la maggior somma pagata da ciascun acquirente per ciascun rogito….sia stata incassata in nero dal (—)"; con riguardo a tale ultimo elemento, la stessa CTR ne da' atto ("occultamento di corrispettivi" ad opera del (—)), senza che pero' faccia seguire – in un logico percorso motivazionale – ogni ulteriore coerente considerazione in ordine al ruolo ricoperto dal (—) nell'intera vicenda, anzi attenuandone fortemente la portata con l'affermazione per cui "…e' sufficientemente dimostrato che l'appellante ha svolto attivita' di intermediazione….." e "non e' stata reperita ne' prodotta documentazione atta" a provare che i corrispettivi delle vendite fossero entrati nell'effettiva disponibilita' del (—), vendite poste in essere per effetto dell'attivita' del (—) "(documentata dai rilievi della Guardia di Finanza)", senza tuttavia indicare quali siano i documenti comprovanti l'attivita' di intermediazione, laddove – per come si e' evidenziato in precedenza – la documentazione proveniente dalla G.di F. non conforta la decisione della CTR.
Per le ragioni esposte, i primi due motivi vanno accolti; il loro accoglimento fa si' che restino assorbiti i restanti.
La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.
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