Cassazione, sentenza n. 12289 del 23/06/2020
Sentenza n. 12289 del 23/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12289
- Data
- 23/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Uno spedizioniere doganale, operante quale rappresentante diretto dell’importatore, contestava la responsabilità solidale per la sanzione derivante dall’indicazione infedele del valore di merci importate. La Cassazione ha stabilito che la sola qualità professionale non basta: per una dichiarazione formalmente regolare ma infedele, la responsabilità sussiste soltanto se lo spedizioniere ha fornito dati o documenti sapendoli, o dovendo ragionevolmente saperli, erronei; la relativa prova grava sull’Amministrazione doganale. Poiché tale partecipazione non era stata né provata né prospettata, la Corte ha cassato la decisione e accolto nel merito il ricorso originario.
Testo della pronuncia
(—) impugnava l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative n. 7765 in data 20 febbraio 2012 per l'importo di Euro 10.476,66 emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ufficio di Napoli 1 per errata indicazione doganale del valore della merce (pantaloni vari) importata dalla Cina nell'anno 2011; contestava in particolare l'applicabilita' della sanzione, in solido con l'importatore, anche allo spedizioniere che avesse agito in rappresentanza diretta di quest'ultimo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza n. 13377/14. Avverso tale decisione il (—) proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 738/23/2016 del 20 ottobre 2015 (depositata il 1 febbraio 2016).
(—) ricorre in questa sede per cinque motivi e chiede la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese. Resiste l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso e chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Motivi del ricorso e controdeduzioni della convenuta.
1.1 – Con il primo motivo di ricorso il (—) lamenta violazione e falsa applicazione del Reg. CEE 2913/92, articolo 201, §. 3, (in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) che stabilisce che il debitore doganale e' il dichiarante, figura che, in virtu' dello stesso regolamento, articolo 4, punto 18, si identificherebbe con l'importatore qualora lo spedizioniere ne abbia assunto la rappresentanza diretta, come e' avvenuto nel caso in esame. Controdeduce l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ai sensi del predetto Regolamento, articoli 202 e 205, in caso di nascita dell'obbligazione doganale a seguito di irregolarita', come nel caso di specie, la figura dell'obbligato responsabile e' individuabile in tutti i soggetti compartecipi dell'irregolarita'.
1.2 – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 25 luglio 2000, n. 213, articolo 2, commi 6 e 7 (in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) che escluderebbero la responsabilita' solidale dello spedizioniere per il pagamento del tributo salvo che non fosse stato o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della erroneita', falsita', incompletezza dei dati. Tale condizione soggettiva andrebbe esclusa nel caso in cui vi sia corrispondenza fra la dichiarazione doganale resa dal rappresentante e la documentazione fornita dall'importatore, come nel caso in esame. L'Agenzia controdeduce che l'attivita' degli spedizionieri doganali si configura quale garanzia, sia per l'importatore che per l'Autorita' doganale, che le dichiarazioni siano conformi alla normativa di settore, onde l'obbligo di particolare diligenza a loro carico quali intermediari qualificati.
1.3 – Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 11 (in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) che prevede che "fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi". Il fatto rientrerebbe invece nell'ipotesi di cui al predetto D.Lgs., articolo 10, in quanto il ricorrente sarebbe stato solo autore mediato della violazione, per essere stato indotto dall'importatore a commetterla per errore incolpevole; infatti la dichiarazione infedele sarebbe stata da lui effettuata sulla base dei documenti forniti dall'importatore, senza alcuna possibilita' di controllarne l'attendibilita'. L'Agenzia sottolinea, in contrario, la natura negoziale del vincolo fra l'importatore e lo spedizioniere doganale, secondo il parametro delineato dall'articolo 1737 c.c., onde la corretta applicazione della norma in questione da parte della sentenza impugnata.
1.4 – Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7 – e del Reg. Cee 23 aprile 2008, n. 450, articolo 16, p. 4 (presumibilmente in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) perche' l'erogazione della sanzione avrebbe dovuto essere preceduta da un atto di contestazione con l'assegnazione al destinatario di un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, in ossequio al principio del contraddittorio. L'Agenzia delle Dogane osserva, in contrario, che non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorieta' del contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario, e che comunque, nel caso specifico, l'atto di erogazione della sanzione e' stato preceduto dalla notifica di un processo verbale di constatazione relativo alla incongruita' del valore della merce dichiarato nella bolletta di importazione.
1.5 – Con il quinto motivo di ricorso, infine, il (—) denunzia omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (presumibilmente in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la sentenza impugnata omesso di accertare se lo spedizioniere dichiarante in rappresentanza diretta fosse o meno a conoscenza dell'erroneita' dei dati circa il valore della merce riportati nella fattura a corredo della dichiarazione doganale. L'Agenzia delle Dogane eccepisce l'inammissibilita' di questo motivo di ricorso e ne rileva l'infondatezza richiamando, in contrario, la giurisprudenza di questa Corte in materia di sanzioni doganali che ritiene sufficiente la volontarieta' dell'azione od omissione, e la sussistenza della colpa del trasgressore, su cui grava l'onere di fornire la prova contraria.
2. Esame dei motivi di ricorso.
2.1 – I primi due motivi di ricorso, che possono essere qui esaminati congiuntamente, sono fondati, in quanto la sentenza impugnata ha male applicato le norme di cui il ricorrente lamenta la violazione.
2.2 – Va premesso che la dichiarazione doganale puo' essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. Nel primo caso il rappresentante agisce in nome e per conto dell'importatore; nel secondo caso il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell'importatore. L'operatore che agisce in rappresentanza diretta deve essere iscritto nell'apposito albo professionale istituito con la L. 22 dicembre 1960, n. 1612 e deve rispettare gli obblighi previsti dalla legge, fra i quali assumono rilievo, ai fini della presente decisione, quelli previsti dalla successiva L. 25 luglio 2000, n. 213.
2.3 – L'obbligazione doganale grava sul soggetto che fa la dichiarazione in nome proprio ovvero sulla persona in nome della quale la dichiarazione e' fatta. Pertanto nel caso della rappresentanza diretta, che ricorre nella vicenda in esame, la responsabilita' grava normalmente sull'importatore. Tuttavia anche lo spedizioniere doganale dichiarante non va esente da responsabilita', ma solo qualora abbia contravvenuto agli obblighi impostigli dalla legge.
2.4. In particolare, in caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele (come nel caso in esame), la responsabilita' solidale dello spedizioniere dichiarante diretto e' configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneita' dei dati e/o della irregolarita' dei documenti (Reg. Comunitario Doganale 2913/92, articolo 201).
2.5 – Alla luce di detta normativa unionale va interpretato pertanto la L. 25 luglio 2000, n. 213, articolo 2 (commi 6 e 7), che pone a carico degli spedizionieri doganali l'onere di accertare la regolarita', veridicita' e completezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, pena la responsabilita' per il pagamento dei tributo, (oltre che per i danni procurati all'erario nel caso di dichiarazione irregolare) qualora fossero a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della infedelta'; tale responsabilita' sussiste pero' solo quando essi stessi, e non l'importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali e' stata redatta la dichiarazione, come gia' deciso in precedenza da questa Corte: "Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e' redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneita', possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali" (Cass. n. 9777 del 18 giugno 2003).
2.6- pertanto la sola qualita' di spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore non vale a ritenerne la responsabilita' solidale per la dichiarazione regolare ma infedele, a meno che non consti la sua personale partecipazione nei termini di cui sopra, la cui prova e' a carico dell'Amministrazione doganale, e che nel caso in esame non solo non e' stata fornita, ma neanche prospettata.
2.7 – Non convince del contrario il richiamo dell'Agenzia al cit. Reg. CEE, articoli da 202 a 205, che si applicano alle diverse ipotesi di assenza della dichiarazione o di sottrazione al controllo, o di importazione di merce materialmente diversa da quella dichiarata. Situazioni in cui la natura fraudolenta dell'operazione giustifica l'aggravio del regime della responsabilita' solidale.
3. – I rimanenti motivi di ricorso restano assorbiti in ragione dell'accoglimento dei primi due.
4. – In base alle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione; di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendovi questioni di fatto da esaminare, la causa puo' essere decisa nel merito. (Ndr: testo originale non comprensibile). Le spese processuali dell'intero giudizio possono essere compensate in ragione della novita' della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente e compensa le spese processuali.
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