Cassazione, sentenza n. 12303 del 23/06/2020
Sentenza n. 12303 del 23/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12303
- Data
- 23/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune contestava l’esenzione ICI riconosciuta per il 2006-2008 a fabbricati ai quali, dopo una domanda del 2011, erano state attribuite retroattivamente categorie catastali rurali. La Cassazione ha ribadito che la ruralità rileva in base al classamento A/6 o D/10 e che il Comune, per pretendere l’imposta, deve impugnare tale attribuzione; non è invece consentito accertare incidentalmente l’effettivo uso agricolo. Il successivo diniego dell’Agenzia del territorio non poteva essere prodotto per la prima volta in sede di legittimità: il ricorso è stato rigettato, con spese compensate.
Testo della pronuncia
§ 1. Il Comune di Rigolato (UD) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 391/11 del 24-30 settembre 2014, con la quale la commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in parziale della prima decisione, ha ritenuto illegittimi – salvo che per l'annualita' 2005 – gli avvisi di accertamento Ici notificati a (—) in relazione a taluni immobili di sua proprieta', accatastati nelle annualita' di riferimento (dal 2005 al 2008) in categoria A2 ed A4.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice (che aveva ravvisato, con riguardo indistinto a tutte le annualita' considerate, il carattere rurale degli immobili in questione in ragione della loro tipologia e destinazione agricola, oltre che della qualita' di coltivatrice diretta della proprietaria) il requisito di esenzione Ici riconducibile alla ruralita' degli immobili stessi doveva avere riguardo al dato oggettivo della categoria catastale ad essi attribuita; – nel caso di specie, pur trattandosi di immobili originariamente non accatastati in categoria di ruralita', doveva tuttavia farsi applicazione del Decreto Legge n. 102 del 2013, articolo 5-ter, conv. c.m. in L. n. 124 del 2013, il quale richiamava la possibilita' per il contribuente di presentare domanda autocertificata di variazione catastale (Decreto Legge n. 70 del 2011, ex articolo 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 106 del 2011) con annotazione catastale di ruralita' (Decreto Legge n. 557 del 1993, ex articolo 9, conv. in L. n. 133 del 1994) avente effetto "dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; – poiche' la (—) si era in concreto avvalsa di questa possibilita', presentando domanda autocertificata di variazione catastale (messa a protocollo in data 6 ottobre 2011) con attribuzione di categoria di ruralita' (A6 per il fondo principale e D10 per il fabbricato accessorio), l'Ici doveva ritenersi dovuta solo per l'annualita' 2005 (antecedente al quinquennio di retroattivita' legale), non anche per le annualita' successive fino al 2008.
Resiste con controricorso la (—).
Il Comune ha depositato memoria.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Per avere la Commissione Tributaria Regionale attribuito efficacia esonerativa dell'Ici alla sola presentazione della domanda autocertificata da parte della contribuente, nonostante che: – come stabilito dal DM Fin. 26 luglio 2012, l'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio dovesse procedere, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande, nonche' del classamento e dei requisiti di ruralita', cosi' da convalidare e rendere definitiva l'annotazione di ruralita' iscritta a catasto per il solo effetto della presentazione della domanda; – nel caso di specie l'agenzia del territorio, su sollecitazione della stessa amministrazione comunale che ben aveva presente il difetto in concreto dei requisiti di ruralita' degli immobili in questione (posti nel centro abitato, non coltivati e non adibiti ad abitazione stabile della contribuente, altrove residente), aveva emesso provvedimento 23 ottobre 2014 (sopravvenuto alla sentenza di appello, ma prodotto sub doc. 1 allegato al ricorso per cassazione) di "mancato riconoscimento della ruralita'" degli immobili stessi.
Da cio' derivava la effettiva debenza Ici e la legittimita' di tutti gli avvisi a tale titolo notificati, non soltanto di quello per l'anno 2005.
Con gli ulteriori due motivi di ricorso il comune lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a seconda della formulazione ritenuta applicabile al giudizio di cassazione contro sentenze in materia tributaria – rispettivamente âEuroËomessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia' (secondo motivo), ovvero âEuroËomesso esame' circa un fatto decisivo per il giudizio (terzo motivo); cio' in relazione alla mancata considerazione da parte della CTR dell'oggettiva carenza dei requisiti di ruralita', non trattandosi di immobili destinati all'esercizio dell'agricoltura ne' utilizzati quale abitazione stabile del coltivatore diretto.
§ 2.2 La ratio decisoria adottata dalla Commissione Tributaria Regionale risulta corretta perche' in linea con l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di legittimita' in tema di Ici dei fabbricati rurali, secondo cui: – per la dimostrazione della ruralita' dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, e' dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unita' abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicche' l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, articolo 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non e' soggetto all'imposta, ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, articolo 23, comma 1-bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 2, comma 1, lettera a); – per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralita'), e' onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralita' del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici.
In particolare, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della ricono ciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e' soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del Decreto Legislativo n..504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralita' del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovra' impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta". A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimita' (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), successivamente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attivita' diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.
Va altresi' osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all'emanazione sia del Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3-bis, conv. in L. n. 133 del 1994, come introdotto dal Decreto Legge n. 159 del 2007, articolo 42-bis conv. in L. n. 222 del 2007; sia del Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, conv. in L. n. 14 del 2009.
Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l'ipotesi di mancato accatastamento – e' dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l'esenzione da Ici.
La stessa conclusione va, infine, riaffermata (cosi' Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell'ulteriore jus superveniens (Decreto Legge n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; Decreto Legge n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; Decreto Legge n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facolta' di presentazione di domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralita' A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.
Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico gia' adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalita' (di variazione-annotazione) attraverso le quali e' possibile pervenire alla classificazione della ruralita' dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralita' fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attivita' agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.
§ 2.3 Ora, questo indirizzo vale di per se' a ritenere inaccoglibile tanto il terzo (risultando inammissibile il secondo, in quanto non dedotto secondo la "nuova" formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex Decreto Legge n. 83 del 2012, siccome applicabile anche al ricorso per cassazione contro sentenze del giudice tributario: SSUU n. 8053/14), quanto il primo motivo di ricorso.
Quest'ultima doglianza appare anzi radicalmente inammissibile perche' con essa il Comune vorrebbe introdurre nel presente giudizio di legittimita' un documento (il su citato provvedimento 23 ottobre 2014 dell'agenzia del territorio reiettivo dell'accatastamento in categoria di ruralita') che e' si' sopravvenuto di pochi giorni alla pubblicazione della sentenza impugnata, ma risulta per il suo contenuto escluso dal novero dei documenti producibili ex articolo 372 c.p.c.; perche' non concernente la nullita' della sentenza impugnata ne' l'ammissibilita'/procedibilita' del ricorso o del controricorso. Si e' in proposito stabilito che i documenti "nuovi" producibili nel giudizio di legittimita' ex articolo 372 cit. sono tutti quelli relativi alla nullita' della sentenza impugnata, ovvero "incidenti sulla proponibilita', procedibilita' e proseguibilita' del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l'acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso purche' riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti" (Cass.n. 3934/16); non anche quelli attinenti alla fondatezza nel merito della pretesa dedotta, ancorche' sopravvenuti o scoperti dopo la sentenza impugnata: "Nel giudizio per cassazione e' ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullita' della sentenza impugnata o all'ammissibilita' processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non e' consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisivita' puo' esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex articolo 395 c.p.c., n. 3.".
(Cass.n. 18464/18; cosi' n. 10967/2013). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese;
da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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