Cassazione, sentenza n. 13381 del 01/07/2020
Sentenza n. 13381 del 01/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13381
- Data
- 01/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava contributi di bonifica richiesti per due annualità su un terreno, esclusi dalla CTR in forza di un precedente giudicato relativo ad anni diversi. La Cassazione ha chiarito che, nei tributi periodici, il giudicato esterno vincola soltanto per elementi stabili o tendenzialmente permanenti comuni alle diverse annualità, non per elementi variabili né per la valutazione delle prove svolta in altri giudizi. Poiché la destinazione urbanistica del terreno può mutare nel tempo, la Corte ha accolto il primo motivo, assorbito gli altri e rinviato alla CTR per accertare il presupposto contributivo.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5741/11/2017, depositata in data 5 ottobre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dal (XXXXX) di Anagni avverso la sentenza n. 111/5/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con condanna al pagamento delle spese di lite ed al raddoppio del contributo unificato.
Il giudice di appello rilevava che:
a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di due cartelle di pagamento emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo, ad istanza del (XXXXX) di Anagni, del contributo di bonifica non pagato per gli anni 2008 e 2010, in relazione ad un terreno sito nel Comune di Frosinone di proprieta' della (XXXXX) s.r.l. su cui insisteva la caserma dei Vigili del Fuoco di Frosinone.
b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che il terreno non era interessato dai lavori di bonifica eseguiti dal Consorzio e che, ricadendo in zona di espansione urbana, non risultava sussistente il presupposto impositivo.
La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che con precedente sentenza passata in giudicato, relativa ad altre annualita' (2006 e 2007), di cui veniva affermata l'efficacia preclusiva, era stato accertato che il terreno insisteva su di una zona di espansione urbanistica non soggetta a contributi consortili.
2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 3 marzo 2018, affidato a sette motivi; la L. Costruzioni S.r.l resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto preclusivo un giudicato esterno formatosi sulla valutazione delle prove in relazione a diversa annualita', pur in assenza della produzione di una copia autentica della sentenza invocata come definitiva, e di averlo ritenuto formato su questioni diverse, che non erano state oggetto di disamina nel precedente giudizio;
2. con il secondo motivo lamenta un error in procedendo in relazione all'articolo 101 c.p.c., comma 2, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver ritenuto l'eccezione di giudicato esterno rilevabile d'ufficio;
3. con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, del ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto applicabile tale disposizione, in tema di condanna al raddoppio del contributo unificato, anche al processo tributario.
4. Riproducendo le eccezioni sollevate in appello e non esaminate formula poi i seguenti ulteriori motivi:
4.1 error in procedendo in relazione all'articolo 112 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso la controversia sulla base di un giudicato esterno benche' tale questione non fosse stata mai prospettata nei due gradi di merito;
4.2 error in procedendo in relazione all'articolo 112 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso la controversia senza esaminare le eccezioni sollevate in ordine alla sentenza impugnata;
4.3 error in procedendo in relazione all'articolo 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di valutare le prove documentali dell'esistenza dell'obbligo di contribuenza;
4.4 violazione e falsa applicazione della Legge Regionale n. 4 del 1984, articoli 2 e 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che un terreno collocato in zona F, e quindi in una zona di espansione urbanistica, fosse escluso dal perimetro di contribuenza, senza porre a carico della contribuente l'onere probatorio dell'inesistenza di un beneficio sul fondo.
5. Il primo motivo merita accoglimento.
5.1 La preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualita' differenti, va nella specie ritenuta inesistente.
In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioe' l'identita' delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007; n. 1773 del 2000; nonche' gia' Sez. U n. 2874 del 1998); il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017).
Va, tuttavia, precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificita' correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. Cost. n. 53-98 e n. 1800) "alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attivita' dell'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento e alla pronta riscossione dei tributi".
Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.
In base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorche' generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, comma 2, lettera d) e articolo 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall'amministrazione con l'atto medesimo e, dall'altro, dai motivi della sua impugnazione.
In ragione di siffatta complessita' oggettiva, associata all'autonomia dei singoli periodi d'imposta (che, ex articolo 7 del T.U.I.R., e' espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un'unica obbligazione tributaria
corrispondente a piu' periodi (v. gia' Cass. n. 14714 del 2001). Per cui l'eventualita' che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso.
L'esempio tipico e' quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di "ente commerciale" o di "soggetto residente") in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l'applicazione di una specifica disciplina; ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. U n. 13916 del 2006).
Come da ultimo ribadito da questa Corte "Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralita' di annualita', abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo." (Vedi Cass. n. 25516 del 2019).
In definitiva, posto che ogni tributo periodico e' costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato puo' esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).
5.2 Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto precluso l'esame della controversia sulla base di un giudicato esterno, derivato da una sentenza relativa ad annualita' diverse (2006 e 2007), fondata sulla valutazione delle prove offerte circa la destinazione urbanistica della zona ove e' collocato il terreno.
Tale valutazione non puo' ritenersi idonea alla formazione di un giudicato esterno vincolante in quanto non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che la destinazione del terreno e' una qualificazione modificabile negli anni; in ogni caso il giudicato tributario non puo' operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualita', non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame.
6. Stante il riscontrato vizio di violazione normativa, assorbiti tutti gli altri motivi, segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una valutazione delle circostanze addotte dalle parti sin dal primo grado a sostegno rispettivamente della sussistenza o insussistenza del presupposto impositivo, la causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che pronuncera', anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l'ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

