Cassazione, sentenza n. 13824 del 06/07/2020
Sentenza n. 13824 del 06/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13824
- Data
- 06/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento imputava al socio, in proporzione alla partecipazione, gli utili extracontabili contestati a una società di capitali a ristretta base sociale; la CTR aveva confermato la ripresa senza attendere la definizione della lite societaria. La Cassazione ha stabilito che l’accertamento verso la società costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile di quello rivolto al socio e che il relativo giudizio deve essere sospeso finché non passi in giudicato la decisione pregiudicante. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1.La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza 55/13/2012 del 19-11-2012, rigettava l'appello proposto da (XXXXX), quale socio al 40 % della (XXXXX), ed accoglieva l'appello incidentale articolato dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente presentato contro l'avviso di accertamento emesso per la somma di Euro 321.174,00 dalla Agenzia delle Entrate nei suoi confronti, per l'anno 2005, per il maggior reddito accertato nei confronti della societa' (40 %). Il giudice di primo grado aveva ridotto il reddito del contribuente ad Euro 21.324,00, in quanto con altra sentenza la CTP aveva ridotto il maggior reddito della societa' da Euro 802.935,00 ad Euro 53.309,00, sicche' il 40 % di tale ultima somma veniva recuperata a tassazione nei confronti del socio. Il giudice di appello riteneva la motivazione della sentenza adeguata, rigettava l'eccezione sulla inesistenza della notifica e confermava la ripresa a tassazione degli utili extracontabili della societa' in capo al socio, stante la ristretta base partecipativa. Accoglieva l'appello incidentale della Agenzia delle Entrate, in quanto potevano essere considerati sia i versamenti che i prelevamenti risultanti dai conti correnti intestati al contribuente, confermando la legittimita' dell'avviso di accertamento.
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.
3.Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 c.c.. Nullita' del procedimento a seguito della mancata sospensione del giudizio. Denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. n. 4", in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo al reddito del socio in quanto pendeva il giudizio relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della societa' (XXXXX) s.r.l., per l'anno di imposta 2005, essendo peraltro, intervenuta la sentenza della CTP di Bari 90/10/2011, che ha ridotto i redditi della societa'. E' stata anche depositata la sentenza della CTR 56/13/2012 relativa alla societa' partecipata, impugnata con giudizio pendente in cassazione. Il giudizio nei confronti del socio e', pero', pregiudicato dal giudizio che ha per oggetto i redditi della societa', con la necessita', quindi, di sospendere il giudizio.
2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente di duole della "violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 44 e 45 e dell'articolo 2697 c.c.. Denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. n. 3 ", in quanto l'accertamento effettuato nei confronti della societa' non puo' comportare automaticamente la "determinazione" dei redditi dei soci, poiche' l'articolo 5 TUIR stabilisce il principio di "trasparenza" solo per i soci delle societa' di persone. Al contrario, nelle societa' di capitali l'articolo 44 TUIR prevede espressamente che i redditi di capotale concorrono a formare il reddito complessivo per i singoli soci per i periodi di imposta in sui sono stati "effettivamente percepiti". L'elemento essenziale ai fini dell'accertamento del reddito nei confronti dei soci e' la reale percezione della quota di dividendo o di altre somme loro distribuite dalla societa'. Solo l'esistenza di ricavi effettivamente e definitivamente accertati in capo alla societa' puo' far presumere il pagamento in nero dei dividendi nelle societa' a ristretta base sociale.
2.1.Il primo motivo e' fondato.
2.2.Invero, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale pendevano sia il giudizio avverso l'avviso di accertamento di utili extracontabili a carico della societa' (XXXXX)re, sia il giudizio avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, in ragione della ristrettezza della base partecipativa, nella misura del 40 % dei maggiori redditi della societa'.
I due giudizi sono stati entrambi decisi dalla Commissione Regionale con separate sentenze: la n. 55/13/12 del 19-11-2012 oggetto del presente giudizio, in relazione ai redditi del socio; la n. 56/13/12 del 19-11-2012, in relazione ai maggiori redditi della societa'. La sentenza oggetto di impugnazione per cassazione e' la prima, relativa ai redditi del socio.
2.3.Per questa Corte, nell'ipotesi di societa' di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della societa', anche se non definitivo, e' presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicche' l'impugnazione dell'accertamento "pregiudicante" costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex articolo 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull'accertamento "pregiudicato" relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall'impugnazione del provvedimento impositivo (Cass., 7 marzo 2016, n. 4485; Cass., 16 luglio 2014, n. 16294; Cass., 19 marzo 2015, n. 5581).
Pertanto, l'accertamento tributario nei confronti di una societa' di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extraconta bili – costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtu' dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com'e' per le societa' di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1 (Cass., 31 gennaio 2011, n. 2214; anche Cass., sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16210, in un processo tra le stesse parti, per la medesima annualita' del 2005, in relazione alla cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente per le maggiori imposte dovute, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 68, nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.; anche Cass., n. 4485/2016; Cass., n. 21396/2012; Cass., n. 5581/2015; Cass., n. 24793/2015; cass. n. 25468/2015).
Invero, in tema di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 39 – secondo il quale il processo e' sospeso soltanto "quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio" -, regola unicamente i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre, in ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione, in virtu' del disposto del citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, la disciplina dettata dall'articolo 295 c.p.c. (Cass., 6 settembre 2004, n. 17937).
Peraltro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 39, comma 1 bis, non applicabile ratione temporis, ma espressione del medesimo principio di cui all'articolo 295 c.p.c., "la Commissione Tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa".
Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto sospendere questo giudizio, relativo alla ripresa fiscale a carico del socio di societa' a ristretta base partecipativa.
3. Il secondo motivo e' assorbito, in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
4. la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
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