Cassazione, sentenza n. 14277 del 08/07/2020
Sentenza n. 14277 del 08/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14277
- Data
- 08/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato una cartella relativa a più tributi e al recupero di un credito d’imposta, sostenendo che la mancata notifica del diniego della definizione prevista dalla legge sul condono ne avesse determinato il perfezionamento; la CTR aveva condiviso tale tesi. La Cassazione chiarisce che l’omessa notificazione del diniego non comporta decadenza dell’Amministrazione: la cartella manifesta implicitamente il rigetto e il contribuente può contestare in quella sede anche l’atto presupposto non notificato. Accoglie il motivo dell’Agenzia, cassa la sentenza e rinvia alla CTR per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La (XXXXXX) S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, breviter, " (XXXXXX)"), impugno', innanzi alla C.T.P. di Catania, la cartella di pagamento notificatale dalla (XXXXXX) per riprese I.R.P.E.F., addizionale regionale, ritenute alla fonte, I.R.A.P. recupero credito di imposta ed I.V.A. relative all'anno 2002.
2. La C.T.P., con sentenza 87/14/2008, accolse il ricorso, dichiarando la cartella impugnata nulla.
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE impugno' tale decisione innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania la quale, con sentenza 369/18/11, depositata il 22.12.2011, rigetto' il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) la motivazione della gravata decisione fosse conforme alle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, e (b) la mancata notifica del provvedimento di diniego del condono L. n. 289 del 2002 ex articolo 9-bis avesse determinato "inevitabilmente il perfezionarsi della definizione del condono e la conseguente illegittimita') dell'iscrizione a ruolo operata dall'Ufficio".
4. Avverso tale pronunzia l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi. Si sono costituite, con controricorso, sia la (XXXXXX) che la (XXXXXX).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare vanno disattese le eccezioni sollevate dalla difesa della (XXXXXX) quanto (1) alla presunta formazione di un giudicato interno in relazione al credito di imposta nonche' (2) alla inammissibilita' del ricorso, per difettare una valida procura alle liti in capo all'Avvocatura dello Stato.
1.1 Ed invero: a) con riferimento al presunto giudicato interno, e' sufficiente rilevare come la C.T.R. dia conto, nella propria motivazione (cfr. p. 2, terzo cpv.), dell'avvenuta impugnazione, ad opera dell'AGENZIA, della pronunzia di prime cure anche avuto riguardo alla ripresa concernete il credito di imposta (motivo sul quale, peraltro, la stessa C.T.R. si pronunzia espressamente, rigettando le argomentazioni difensive della difesa erariale. Cfr. p. 3, righe 5-7); b) avuto riguardo, poi, al presunto difetto di rappresentanza processuale dell'Avvocatura di Stato, per difettare il ricorso della procura speciale rilasciata in favore della stessa dal Direttore p.t. dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, e' consolidato l'orientamento per cui le Agenzie fiscali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 72, possono avvalersi, Regio Decreto n. 611 del 1993 ex articolo 43, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell'intuitus fiduciae e nella personalita' della prestazione: sicche' gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, e' richiesto il mandato speciale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 30.5.2018, n. 13627, Rv. 648677-01).
2. Passando, quindi, alla disamina dei motivi di ricorso, con il primo motivo la difesa dell'AGENZIA si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della nullita' della impugnata decisione per violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, nonche' dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, per essere la stessa "priva di motivazione o con motivazione solo apparente… in particolare ha errato la CTR a rigettate il motivo di gravame spiegato dall'Ufficio in punto di nullita' della sentenza di primo grado per carenza di motivazione…" (cfr. ricorso, pp. 2, ult. cpv. e 3).
2.1. Il motivo e' infondato.
2.2. Invero dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 2, ult. cpv.) si coglie all'evidenza come la C.T.R., lungi dal fornire una motivazione meramente apparente in relazione al dedotto motivo di gravame, lo abbia compiutamente disatteso, ritenendo che i giudici di prime cure avessero "indicato chiaramente le ragioni per le quali hanno ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente": ragioni che, peraltro, emergono viepiu' dalla stessa lettura del motivo di ricorso in questione (cfr. p. 4, penultimo cpv.) laddove, attraverso l'esame dello stralcio della motivazione della pronunzia di primo grado riprodotto dall'AGENZIA, appare chiaro che la C.T.P., in evidente applicazione del principio della ragione piu' liquida (arg. da Cass., Sez. 6-L, 20.3.2015, n. 5724, Rv. 634816-01), abbia accolto l'originario ricorso della contribuente per i profili di merito, piuttosto che per quelli in rito (nell'occasione comunque esaminati, tanto da essere definiti "condivisibili").
3. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, articolo 9-bis, in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, il Decreto Legge n. 223 del 1996, articolo 37, comma 44, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, e la L. n. 388 del 2000, articolo 8, per avere la C.T.R. ritenuto che la mancata notifica alla contribuente di un provvedimento di rigetto dell'istanza di condono ex articolo 9-bis cit. sia ostativo al successivo recupero del credito oggetto di tale istanza.
3.1. Il motivo e' fondato.
3.2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita' del mezzo di gravame in esame, formulata dalla difesa della (XXXXXX) alla p. 11 del controricorso, sotto il duplice profilo (a) della novita' della questione (mai sollevata prima – si opina – dall'AGENZIA) e, in ogni caso, (b) della formazione del giudicato (interno) sul punto, giacche' e' dalla stessa esposizione dei fatti processuali compiuta dalla C.T.R. che emerge come la mancata definizione del condono fiscale abbia rappresentato uno specifico motivo di gravame (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzo e quarto cpv.).
3.3. Cio' posto, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte e' nel senso per cui, in tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa L. n. 289 del 2002 ex articolo 9-bis, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, ne' si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiche' questi, a norma del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, puo' proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell'Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volonta' di negare l'ammissione al condono (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 29.7.2016, n. 15881, Rv. 640626-01).
3.4. Tale principio e' stato, invece, disatteso dalla C.T.R., la quale – come evidenziato in precedenza – ha al contrario erroneamente ritenuto che "la mancata notifica del provvedimento di diniego determina inevitabilmente il perfezionarsi della definizione del condono e la conseguente illegittimita') dell'iscrizione a ruolo operata dall'Ufficio" (cfr. sentenza impugnata, p. 3, penultimo cpv. della motivazione).
4. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento degli altri.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione e la gravata decisione cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinche' decida la controversia e liquidi, altresi', le spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso. Per l'effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinche' la stessa provveda a decidere la controversia e liquidi, altresi' le spese del presente giudizio di legittimita'.
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