Cassazione, sentenza n. 14549 del 09/07/2020

Sentenza n. 14549 del 09/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
14549
Data
09/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione doganale sosteneva che una società, fornendo energia elettrica ai conduttori di alcune aree del proprio complesso, dovesse essere qualificata come fabbricante o officina elettrica e assoggettata all’addizionale provinciale. La Corte ha distinto il fatto generatore dell’accisa dalla sua esigibilità e ha confermato l’accertamento di merito secondo cui la società non acquistava energia per rivenderla né la acquistava contemporaneamente da più fornitori; il servizio onnicomprensivo ai locatari non bastava quindi ad attribuirle la soggettività passiva prospettata. Il ricorso principale dell’Amministrazione è stato rigettato e quello incidentale assorbito.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle Dogane aveva notificato a (XXXXX) s.p.a. un avviso di pagamento e un atto di contestazione delle sanzioni riguardanti l'addizionale provinciale sulle accise sui consumi di energia elettrica per gli anni dal 2001/2006; in particolare, la pretesa era fondata sulla circostanza che la societa' aveva ceduto energia elettrica in favore di terzi, ai quali aveva locato alcune aree del proprio complesso immobiliare, cumulando indebitamente l'energia elettrica dalla stessa consumata con quello dei locatari, beneficiando in tal modo dell'esenzione prevista per il consumo di energia elettrica superiore ai 200.000 Kwh mensili; avverso i suddetti atti impositivi (XXXXX) s.p.a. aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione Tributaria provinciale di Milano; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle Dogane aveva proposto appello.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'amministrazione doganale non aveva fornito alcuna prova del fatto che (XXXXX) s.p.a. era un esercente di un'officina di produzione o un soggetto fabbricante, non risultando che la societa' avesse acquistato energia elettrica per rivenderla o che l'avesse acquistata contestualmente da due o piu' fornitori; la circostanza che la societa' avesse fornito energia elettrica in favore di terzi rientrava nell'ambito dell'attivita' da essa esercitata, oltre a quella editoriale, di produzione di servizi e, in particolare di concessione di aree a terzi, sicche' la suddetta fornitura non mutava la qualifica di consumatore finale di energia elettrica della societa'.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle Dogane affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la societa' depositando controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato con successiva memoria.

L'Agenzia delle Dogane ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articoli da 52 a 55, del Decreto Legge n. 511 del 1988, articolo 6, nonche' dell'articolo 12, comma 1, delle disp. gen., per non avere qualificato (XXXXX) s.p.a. quale fabbricante, quindi obbligato al pagamento dell'imposta addizionale, avendo ceduto a terzi energia elettrica, dalla stessa acquistata, senza essere provvista di specifica licenza di esercizio, non rilevando la circostanza che essa forniva l'energia elettrica nell'ambito di rapporti contrattuali di "multi-service", sicche' le diverse ditte utilizzatrici non potevano essere considerate una unica utenza, con la conseguenza che era illegittimo il cumulo dei consumi di energia elettrica effettuati da ogni ditta ai fini della determinazione dello scaglione mensile di consumo oltre il quale non era più dovuta l'imposta addizionale.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articoli da 52 a 55, anche in relazione ai principi generali delle imposte di consumo, all'articolo 2697, c.c., ed ai principi generali in materia di onere della prova, anche con riferimento agli articoli 53 e 59, TUA, per avere ritenuto che era onere dell'amministrazione doganale provare che (XXXXX) s.p.a. cedeva energia elettrica a terzi, tenuto conto del fatto che questa non aveva provveduto alla denuncia di officina di cui all'articolo 53 TUA, con conseguente mancanza di prova dei consumi e degli utenti ai quali l'energia elettrica era ceduta, cumulando quindi illegittimamente il consumo di energia elettrica ceduta a terzi.

2.1 I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita', proposta dalla controricorrente, del primo motivo di ricorso per genericita' e contraddittorieta' dei parametri normativi posti a fondamento della ragione di censura, essendo invece chiaro che, tenuto conto del contenuto del suddetto motivo, lo stesso tende a porre in evidenza che (XXXXX) s.p.a. era soggetto che, in quanto cedente a terzi dell'energia elettrica dallo stesso acquistata, era da considerarsi soggetto assimilato al fabbricante e, inoltre, che, ai fini del conteggio del consumo dell'energia elettrica per l'applicazione dell'agevolazione relativa all'addizionale provinciale, occorreva fare riferimento a ciascuna singola utenza.

2.2. Cio' posto, va precisato che la questione principale da esaminare attiene alla legittimita' della pretesa fatta valere nei confronti di (XXXXX) s.p.a. e, in particolare, alla qualificazione della stessa quale soggetto passivo tenuto al pagamento della addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica da questa acquistata dal fornitore (XXXXX) s.p.a. e successivamente rivenduta, secondo la tesi di parte ricorrente, ad altre societa' alle quali erano state date in sublocazione alcune aree site all'interno del medesimo complesso immobiliare, senza, tuttavia, essersi costituita come officina elettrica.

Sul punto, la pronuncia censurata ha escluso che l'Agenzia delle Dogane avesse dato prova del fatto che (XXXXX) s.p.a. fosse da qualificarsi quale officina di produzione o fabbricante, non risultando che avesse acquistato energia elettrica per rivenderla ne' che l'avesse acquistata contestualmente da due o piu' fornitori.

Rispetto a tale accertamento, le ragioni di censura prospettate, dirette a configurare una attivita' di rivendita nell'attivita' di (XXXXX) s.p.a. di locazione a terzi dei propri immobili, con utilizzo in loro favore dell'energia elettrica da essa acquistata da (XXXXX) s.p.a., non sono corrette, in quanto presuppongono l'attribuzione nei confronti di (XXXXX) s.p.a. della soggettivita' passiva nel pagamento dell'imposta in esame, e cio' e' in contrasto con il complesso normativo di riferimento.

2.3. Va quindi precisato che, con riferimento alla questione della individuazione della soggettivita' passiva dell'obbligazione di pagamento dell'accisa, questa Corte (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, e' tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione, o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilita', hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico al quale e' estranea l'amministrazione finanziaria. Piu' ampio del novero dei soggetti passivi dell'imposta e' quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d'imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilita'".

2.4. La pronuncia sopra indicata fonda l'affermazione del principio di diritto sulle seguenti considerazioni: a) la peculiarita' della struttura dell'accisa impone di compiere una distinzione tra, da un lato, il presupposto impositivo, o fatto generatore dell'obbligazione tributaria, e, dall'altro, il presupposto di esigibilita', ossia l'immissione in consumo; b) il consumo rileva esclusivamente come destinazione del bene prodotto (o importato), ai fini dell'esigibilita' di un'obbligazione tributaria gia' sorta sin dal momento della fabbricazione (o dell'importazione); c) i fatti generatori dell'obbligazione identificano soggetti ben determinati, coerentemente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all'erario, la concentrazione del controllo (in termini, Cass., sez. un., 31 dicembre 2018, n. 33687; 19 aprile 2013, n. 9567; 6 agosto 2014, n. 17627 e, tra le ultime, 1 febbraio 2019, n. 3050; 24 maggio 2019, n. 14200; 4 giugno 2019, n. 15199; 30 ottobre 2019, nn. 27791 e 27792); d) ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 53, nel testo anteriore alla novella disposta dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 1, comma 1, lettera n), sono "…considerati fabbricanti, ai fini dell'imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l'acquistano per farne rivendita…"; e) anche le ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, devono essere titolari di un'officina di energia elettrica; f) i fatti generatori del tributo non sono stati modificati dalla novella di cui al Decreto Legislativo n. 26 del 2007 che, nel modificare l'articolo 53 TUA, ha previsto che "obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori", sicche' la nuova disciplina, riproducendo la struttura e la funzione dei precedenti prelievi e modificando, in applicazione della sopravvenuta direttiva comunitaria, solo il momento della loro esigibilita', non ha alterato la natura di imposte di produzione propria delle previgenti accise; g) anche la disciplina unionale successivamente intervenuta, in particolare la direttiva del Consiglio n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in vigore dal 15 gennaio 2009, nel sostituire la direttiva n. 92/12/CEE, ha ribadito che "I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto: a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunita'; b) della loro importazione nel territorio della Comunita'" (articolo 2) e che "L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo" (articolo 7, par. 1), inteso, per "immissione in consumo" anche "lo svincolo (…) da un regime di sospensione dall'accisa" (articolo 7, par. 2, lettera a), sicche' e' stato ribadito che l'obbligazione tributaria sorge gia' con la "fabbricazione" (o estrazione) e, fino al momento della sua "esigibilita'", l'accisa e' assoggettata ad un "regime di sospensione" (articolo 4); h) I novellati del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articoli 52 e 53, non derogano, perche' non possono, alle regole generali sui fatti generatori dell'imposta, dei quali in particolare rileva la "fabbricazione", ossia la produzione (e le attivita' a questa equiparate), e che identificano i soggetti passivi in senso proprio; i) La "fatturazione elettrica al consumatore finale" (ex articolo 53, nuovo testo, del medesimo decreto) determina l'esigibilita' dell'obbligazione tributaria gia' sorta in virtu' della produzione dell'energia.

2.5. Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, va quindi ritenuta non fondata la ragione di doglianza di parte ricorrente secondo cui la controricorrente sarebbe da indentificarsi quale soggetto passivo dell'imposta per il fatto che "il comportamento posto in essere dalla societa' ricorrente configura materialmente una cessione di energia elettrica alle societa' terze operanti nel sito e che la stessa "con il suo operato ha svolto un'attivita' di cessione di energia elettrica in violazione di quanto previsto dall'articolo 53, commi 1 e 2, del TUA" (vd. ricorso, pag. 16) poiche' la stessa "per poterla rivendere ad altri differenti soggetti (indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata per il trasferimento) avrebbe dovuto costituirsi come officina elettrica attraverso la denuncia all'UTF competente" (vd. ricorso, pag. 17), tenuto conto del fatto che, come precisato, i fatti generatori dell'obbligazione identificano soggetti ben determinati, coerentemente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all'erario, la concentrazione del controllo.

Ed invero, in coerenza con la caratterizzazione tipologica delle accise, che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all'erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, il rivenditore di energia deve disporre di un'officina di acquisto e deve individuare, nel rapporto con l'amministrazione finanziaria, i consumi assoggettati a imposta e segnalare quelli che ne sono esclusi perchè non ricompresi nella fattispecie impositiva (Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16612).

2.6. D'altro lato, proprio la struttura dell'imposta in esame, caratterizzata dall'essere stata configurata quale imposta di produzione per la quale il momento generativo del presupposto impositivo e' individuato nel fatto consistente nella produzione e fabbricazione, ed in cui, inoltre, il momento del consumo e' identificato quale condizione di esigibilita', comporta che, come affermato dalla pronuncia sopra citata (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684), i meri passaggi commerciali a soggetti non titolari di officine di energia elettrica, che peraltro non determinino i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta, sono fiscalmente irrilevanti, in quanto hanno natura contrattuale, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello tributario, con la conseguenza che l'intermediario non acquisisce la qualita' di soggetto passivo che spetta unicamente al produttore.

Pertanto, in linea con quanto ritenuto dalla suddetta pronuncia (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) non possono essere condivise le considerazioni (espresse, in particolare, da Cass. civ., Ordd. 20 settembre 2017, nn. 21816, 21821 e 21824, nonche' Cass. civ., 22 settembre 2017, n. 22158), in base alle quali rilevante sarebbe l'"intermediazione nello scambio dell'energia elettrica", in aderenza a categorie proprie della dottrina economica e che la riforma del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, sarebbe volta a "evitare di limitarne il campo di applicazione a specifiche figure contrattuali", perchè, in definitiva, "il…fatto generatore è solo l'erogazione per il consumo", sicche' quel che rileverebbe sarebbe la sostanza dell'operazione economica considerata, anche al fine di evitare fenomeni elusivi.

In realtà, si è visto che, invece, che anche in relazione all'energia elettrica, la struttura e il regime dell'accisa sono quelli generali, che la direttiva n. 2003/96/CE non ha modificato, limitandosi a incidere sulla sola condizione di esigibilita'. Inoltre, di per se', la sostanza economica dell'operazione, con riguardo all'intermediazione nello scambio dell'energia, decisiva per altri tributi, come l'iva, e' estranea al sistema delle accise, nell'ambito del quale non assume rilievo in se' la cessione di beni o prestazione di servizi compiuta nell'esercizio di un'attivita' economica.

Le considerazioni sopra espresse assumono particolare rilievo al caso di specie, in quanto si legge in sentenza e negli atti delle parti che era (XXXXX) s.p.a. che forniva l'energia elettrica alla controricorrente la quale, a sua volta, "cedeva in sublocazione a soggetti giuridici differenti alcune aree del proprio complesso immobiliare distribuendo agli stessi, tramite la propria rete, l'energia elettrica come servizio di illuminazione e per funzionamento di computer e periferiche".

Sotto tale profilo, nella fattispecie la controricorrente emerge quale mero consumatore finale in relazione ai consumi propri nonche' quale soggetto meramente frapposto tra il fornitore e i successivi consumatori finali, cioe' i locatari di parte degli immobili per i quali era stato stipulato il contratto di fornitura.

Poiche' quel che importa e' il momento del consumo finale, non gia' quello intermedio assunto da (XXXXX) s.p.a., deve escludersi che la suddetta societa' abbia assunto la qualifica di fornitore, assumendo rilevanza unicamente, ai fini fiscali, l'attivita' di cessione di energia elettrica da parte di (XXXXX) s.p.a. ed il successivo consumo finale dei locatari degli immobili.

Ne consegue che, correttamente, il giudice del gravame ha ritenuto illegittima la pretesa fatta valere nei confronti di (XXXXX) s.p.a..

2.7. Infine, va altresi' considerato, proprio tenuto conto dei principi affermati da questa Corte con la pronuncia citata (Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10684) che il novero dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa non necessariamente coincide con quello dei soggetti nei cui confronti insorge l'obbligazione tributaria, perche' realizzano i fatti generatori dell'imposta: difatti, realizzatisi i presupposti impositivi, e' solidalmente obbligato, a norma del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 2, comma 4, anche "…il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta…". Ben puo' accadere, quindi, che il presupposto di esigibilita' si verifichi perche', ad esempio, s'interponga tra il fabbricante (o produttore) e il consumatore finale un altro soggetto, che immetta in consumo il prodotto, nel caso in esame l'energia: ma in tal caso, questo soggetto, pur non realizzando il fatto generatore dell'imposta, sara' comunque obbligato al pagamento dei diritti di accisa, ma solo laddove, come stabilisce il Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 2, comma 4, nei suoi confronti si sono verificati i presupposti di esigibilita' dell'imposta.

La circostanza in esame, si verifica, ad esempio, qualora si sia verificato lo svincolo irregolare dal regime sospensivo dell'accisa, contemplato dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 2, comma 2, ora lettera a). Si tratta, quindi, di un soggetto che e' tenuto al pagamento del tributo non perche' ha partecipato alla realizzazione del presupposto d'insorgenza dell'obbligazione, ma perche' ha comunque realizzato la condizione di esigibilita'.

Ma, nella fattispecie, non risultano sussistenti i presupposti per potere ritenere che la controricorrente possa essere considerata responsabile a titolo solidale dell'obbligazione tributaria, non risultando che i passaggi intermedi abbiano determinato la realizzazione della condizione di esigibilita'.

Quel che emerge in sentenza e' che la controricorrente, alla quale (XXXXX) s.p.a. aveva ceduto l'energia elettrica, aveva, a propria volta, ceduto in sublocazione ad altri soggetti alcune aree del proprio complesso immobiliare che fruivano dell'energia e che, quindi, la consumavano.

La stessa ricorrente precisa (vd. pag. 23, ricorso) che l'energia elettrica viene fornita dalla societa' (XXXXX) s.p.a. con unico contratto alla controricorrente, e che questa cedeva in sublocazione a soggetti giuridici, con propria partita Iva, alcune aree all'interno del complesso immobiliare. Per le societa' in subaffitto nel complesso (XXXXX) s.p.a., cosi' come dichiarato dalla societa', i costi per l'occupazione di spazi e i servizi resi direttamente da (XXXXX) sono regolati da contratti di sublocazione. la (XXXXX) s.p.a. fornisce alle societa' una serie di servizi quali pulizia, manutenzione, acqua, climatizzazione, illuminazione e forza motrice ed altro. L'Energia elettrica, come servizio di illuminazione e per il funzionamento di computer e periferiche viene distribuita tramite la rete elettrica di esclusiva proprieta' di (XXXXX) s.p.a. (vd. pag. 22, ricorso).

In sostanza, emerge che l'unico soggetto fornitore, che aveva immesso in consumo l'energia elettrica, era (XXXXX) s.p.a., che fatturava unicamente nei confronti di (XXXXX) s.p.a. il consumo complessivo, la quale, con riferimento ai consumi compiuti dagli affittuari, assumeva la posizione di mero soggetto intermediario, irrilevante, in quanto tale, ai fini del riconoscimento della responsabilita' anche a titolo solidale.

Sotto tale profilo, dunque, non puo' essere attribuita alla controricorrente ne' la soggettivita' passiva nel pagamento dell'imposta in esame ne' una responsabilita' in via solidale.

2.8. Rispetto a tale considerazione ha valore recessivo l'ulteriore profilo di censura che attiene alla diversa questione della non corretta applicazione della previsione di cui al Decreto Legge n. 511 del 1988, articolo 6, circa la determinazione del limite massimo di 200.000 KWh di consumo al mese nonche' la mancanza di prova dei consumi (di cui al secondo motivo di censura) effettuati al fine di potere godere dell'agevolazione, assumendo, come detto, valore prevalente il profilo della non sussistenza della soggettivita' passiva di (XXXXX) s.p.a..

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per carenza di motivazione su un punto controverso e decisivo, avendo statuito sulla questione relativa alla rivendita di energia elettrica in modo contraddittorio o insufficiente, non riportando il ragionamento logico mediante cui era pervenuto a tale affermazione e non avendo tenuto conto degli elementi di prova acquisiti.

3.1. Il motivo e' inammissibile.

Va osservato che, secondo quanto esposto nel presente motivo di censura, il punto decisivo della controversia riguarderebbe la spettanza alla soc. (XXXXX) s.p.a. dell'agevolazione di cui e' causa, in relazione alla cessione di energia elettrica effettuata a favore di soggetti terzi locatari di spazi all'interno del complesso immobiliare della societa' (XXXXX) i quali usufruiscono della fornitura di energia elettrica da parte di quest'ultima che l'acquista dal fornitore (uno o piu') a mezzo di un unico punto presa.

In realta', la individuazione del punto decisivo non e' rilevante, in quanto la questione di fondo della presente controversia, come chiarito con riferimento ai precedenti motivi di ricorso, e' se possa o meno essere riconosciuta a (XXXXX) Mondadori (XXXXX) s.p.a. la qualifica di soggetto passivo dell'imposta in esame, profilo risolto dal giudice del gravame con l'accertamento che la suddetta societa' non poteva essere qualificata come officina di produzione o fabbricante.

3.2. Peraltro, non e' ravvisabile alcuna contraddittorieta' nel percorso motivazionale seguito nella parte, valorizzata nel presente motivo, in cui si e' accertato che "non risulta che (XXXXX)…l'abbia acquistata da due o piu' fornitori risultando che il fornitore in periodi diversi non era lo stesso", atteso che il suddetto accertamento implica, invero, non integrata la fattispecie, di cui all'articolo 53, comma 1, TUA, che richiede che l'acquisto sia compiuto da due o piu' fornitori contestualmente, circostanza esclusa dal giudice del gravame, che ha dato atto del fatto che vi erano stati diversi fornitori ma in tempi diversi.

Allo stesso modo, non e' ravvisabile alcuna contraddittorieta' nella motivazione nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto che "non risulta che (XXXXX) abbia acquistato energia elettrica per rivenderla", e, dall'altro, ha definito la suddetta societa' come "produttore e fornitore del predetto prodotto".

In realta', questi ultimi concetti (produttore e fornitore) sono stati utilizzati dal giudice del gravame dopo avere precisato che (XXXXX) Mondadori (XXXXX), oltre ad esercitare nel proprio complesso di Segrate l'attivita' editoriale, esercita anche l'attivita' di produzione di servizi che si sostanzia nella concessione di aree a soggetti terzi dotati di soggettivita' giuridica autonoma, fornendo a ciascuno di essi un servizio onnicomprensivo comprendente, tra l'altro, anche l'energia elettrica.

Pertanto, il giudice del gravame, da un lato, ha escluso, sotto il profilo fiscale, che (XXXXX) Mondadori (XXXXX) s.p.a. fosse un'officina di produzione o un fabbricante, dall'altro, ha ricondotto la successiva attivita' nell'ambito della "produzione di servizi" consistente nella fornitura di un servizio onnicomprensivo, rendendo in tal modo evidente la diversita' di significato dei termini utilizzati di produzione e di fornitura.

3.3. Parimenti privo di rilievo e' l'ulteriore profilo di censura che attiene alla ritenuta insufficienza motivazionale della pronuncia in esame per non avere valutato i mezzi di prova prodotti dall'Agenzia delle Dogane al fine dell'accertamento della qualifica di (XXXXX) Mondadori (XXXXX) s.p.a. quale soggetto che aveva acquistato energia elettrica per successiva rivendita.

Il giudice del gravame ha precisato che l'Agenzia delle Dogane non aveva assolto all'onere di provare, "nemmeno in grado di appello", che la controricorrente esercitasse un'officina di produzione o fosse un soggetto fabbricante dell'energia elettrica, non risultando che questa avesse acquistato l'energia elettrica per rivenderla o che l'avesse acquistata contemporaneamente da due o piu' fornitori.

Sul punto, con il presente motivo di censura, viene genericamente lamentata la mancata considerazione dei mezzi di prova prodotti, consistenti nel processo verbale di constatazione e negli "stessi atti e dichiarazioni di controparte".

Tuttavia, va osservato che le risultanze del processo verbale di constatazione, riprodotto a pag. 22-24 del ricorso, non attengono al profilo del presupposto impositivo, ma alla circostanza, cui fa riferimento parte ricorrente nel presente motivo, che il recupero dell'addizionale provinciale non versata scaturiva dalla scoperta che l'unico contatore di energia elettrica intestato alla (XXXXX) s.p.a. veniva utilizzato per diverse utenze.

Si tratta, a ben vedere, di un profilo irrilevante, posto che, come piu' volte evidenziato, la questione di fondo della presente controversia attiene alla verifica della individuazione della societa' quale soggetto passivo dell'imposta in esame, cioe' se la stessa, secondo le previsioni normative in esame, potesse essere considerata esercente un'officina di produzione o un fabbricante di energia elettrica, ovvero responsabile in via solidale.

Analogamente, non assume rilievo la relazione presentata dalla medesima societa' in sede di giudizio di primo grado riportante la ripartizione in termini percentuali dei consumi di energia elettrica effettuata dai subaffittuari.

Sul ricorso incidentale

4. In sede di controricorso, la societa' ha proposto, quali motivi di ricorso incidentale, l'omessa pronuncia su diversi motivi di appello che la stessa aveva proposto avverso la decisione del giudice di primo grado, censurando la sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'articolo 112, c.p.c..

4.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentale, si censura la sentenza per non avere pronunciato sulla eccezione relativa alla illegittimita' della pretesa impositiva nonche' del successivo atto di contestazione della sanzione, atteso che: non era stato ad essa comunicato il provvedimento di annullamento del primo avviso di pagamento notificato al fornitore (XXXXX) s.p.a., ma impugnato anche dalla medesima controricorrente; l'ufficio aveva violato il divieto di doppia imposizione; il secondo avviso era privo di motivazione, non avendo dato conto dell'intervenuto annullamento del primo atto impositivo ne' delle motivazioni poste a fondamento ne' il provvedimento era stato allegato al nuovo atto impositivo.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza per non avere pronunciato sulla questione preliminare della prescrizione per il recupero dell'imposta con riguardo all'annualita' 2001, essendo stato l'atto impositivo emesso oltre il termine di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, all'articolo 57, comma 3.

4.3. Infine, con il terzo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza per non avere statuito sulla eccezione di disapplicazione delle sanzioni attesa la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in esame.

5. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento dei presenti motivi di ricorso incidentale.

6. In conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo di ricorso principale, inammissibile il terzo, con conseguente rigetto del ricorso principale, e' assorbito il ricorso incidentale, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.300,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

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