Cassazione, sentenza n. 14558 del 09/07/2020
Accertamento induttivo - studi di settore.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14558
- Data
- 09/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito di una società di persone, imputandolo pro quota ai soci e rettificando anche l’IVA, dopo avere rilevato lo scostamento dallo studio di settore e numerose anomalie contabili. La Corte conferma la legittimità dell’accertamento induttivo puro perché fondato non sul solo scostamento, ma anche su fatture incomplete, irregolarità delle rimanenze, pagamenti in contanti, perdite ricorrenti e costi dichiarati insostenibili; in tale situazione non era necessario il contraddittorio previsto per l’accertamento basato esclusivamente sugli studi. Il ricorso contro l’Agenzia è rigettato.
Massima
E' legittimo l'accertamento induttivo puro fondato su scostamento rispetto agli studi di settore purché in presenza di altri gravi elementi. Nel caso di specie, si era in presenza di gravi irregolarità nella tenuta della contabilità con fatture emesse in modo incompleto, ricorrente andamento in perdita e insostenibilita' dei costi dichiarati a bilancio. Pertanto, l'accertamento induttivo, applicato alla fattispecie, risultava legittimo in quanto non fondato solamente sullo scostamento dagli studi di settore, ma anche su altri gravi elementi di irregolarità contabile.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
I contribuenti esercitano, nel salernitano, in forma di società di persone attività di costruzione e montaggio di mobili da arredamento. A seguito dello scostamento dallo studio di settore di riferimento, con plurimi avvisi di accertamento, relativi tutti all'anno d'imposta 2005, l'Ufficio rettificava il reddito di impresa da una perdita per ?.84.545,00 ad un attivo di ?.95.103,00, che imputava pro quota ai singoli soci, e riconsiderava il reddito così recuperato anche a fini IVA. Reagivano i soci individualmente ed unitamente alla società, sollevando plurimi vizi sostanziali e procedimentali, ma non trovavano accoglimento né presso la CTP, né in appello dinanzi alla CTR. Donde ricorrono per cassazione affidandosi a tre motivi, cui controricorre l'Avvocatura.
In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
1. Preliminarmente occorre dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto privo di legittimazione passiva.
2. Ancora in via preliminare, va invece disattesa l'eccezione generale di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Agenzia delle Entrate.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta al giudice di legittimità di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, n. 9100 del 6/5/2015; Cass. n. 8915 del 11/4/2018; cass. 08/03/2019 n.6861).
Il ricorso per cassazione risulta, pertanto, ammissibile qualora cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, purché esso, comunque, evidenzi in modo specifico la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 9793 del 23/4/2013).
Nel caso di specie, i motivi di ricorso così come formulati consentono di distinguere i diversi profili di doglianza, in quanto conservano una loro autonomia espositiva e risultano articolati in modo esaustivo.
Si può dunque procedere con l'esame dei motivi di gravame.
3. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (n.3 art.360 c.p.c.), e, in particolare dell'art.39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 che giustifica l'accertamento induttivo puro solo in presenza di gravi violazioni contabili.
Il motivo è infondato.
Invero, dal testo della sentenza impugnata emergono le diverse e gravi violazioni che sono state riscontrate dall'Amministrazione in sede di accertamento. La CRT, infatti, evidenzia che l'accertamento non è stato fondato – come sostenuto dai ricorrenti – solo sullo scostamento rispetto gli studi di settore, ma anche su altri elementi. Elementi che in seguito ha specificato, sia richiamando le pagine 9 e 10 dell'accertamento, sia elencandoli in maniera espressa. Si tratta nello specifico dell'irregolare dettaglio delle rimanenze di magazzino, della esistenza in contabilità di fatture emesse in modo incompleto, del pagamento di forniture in contante ed anche sopra dei limiti consentito dalla legge, dal ricorrente andamento in perdita della società, dalla insostenibilità dei costi dichiarati a bilancio.
Da questo è derivata la generale inattendibilità delle scritture contabili che ha fondato portato all'accertamento induttivo contestato, il quale, peraltro, proprio attesa il suo carattere "generale", non imponeva di avviare il confronto endoprocedimentale, che sarebbe doveroso ove l'amministrazione faccia riferimento esclusivamente allo scostamento dagli studi di settore e non quando, come nella fattispecie, utilizzi anche altri e diversi elementi.
4. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento (n.4 art.360 cpc) per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per esser stato qualificato come accertamento analitico induttivo (art. 39, comma primo) ciò che era stato contestato come accertamento induttivo puro o extracontabile.
Il motivo è inammissibile. Infatti, il capo di gravame nella sua formulazione non consente al Collegio di comprendere in quale parte degli atti processuali precedenti sia stata posta la domanda e in quale parte della sentenza gravata si sia risposto in mancata corrispondenza a quanto richiesto.
Al contrario, dall'esame della sentenza, emerge che si sia controvertito sempre in tema di accertamento extracontabile puro, laddove, come già in precedenza evidenziato, i giudici di secondo grado hanno rimarcato che l'accertamento non è stato fondato solo sullo scostamento degli studi di settore, ma su altri e gravi elementi contabili.
5. Con il terzo motivo di ricorso si rileva omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti (n.5 art.360 cpc), con riferimento alle prove offerte dai contribuenti.
Il motivo è inammissibile.
La censura, invero, ai fini dell'autosufficienza, non riproduce le ragioni eventualmente non considerate dal giudicante, Manca, infatti, ogni indicazione dei fatti – da intendersi come fatti storici e non come omissione dell'esame di prove – che, ove debitamente esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
6. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate, mentre nulla va statuito riguardo alle spese nel rapporto processuale tra i ricorrenti ed il Ministero, stante la mancata esplicazione di qualsiasi attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida in ?.5.600,00 (cinquemilaseicento), oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 15 maggio 2019
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