Cassazione, sentenza n. 14977 del 15/07/2020

Sentenza n. 14977 del 15/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
14977
Data
15/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva il recupero di dazi su importazioni dalla Cina, liquidati sul valore della prima vendita anziché sul maggiore prezzo pagato dall’importatore, e la responsabilità del rappresentante indiretto in dogana. La Cassazione ha ritenuto che le censure dei contribuenti mirassero, sotto forma di violazione di legge, a una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice regionale. Ha inoltre ribadito che il rappresentante indiretto deve verificare, con diligenza professionale qualificata, l’esattezza delle informazioni fornite nell’operazione doganale e che la mera inconsapevolezza dell’evasione non basta a integrare la buona fede, giudicando infondati i motivi principali.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze n. 135 e 136/2/2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste accolse parzialmente, limitatamente all'IVA, rigettandoli nel resto, i ricorsi proposti dalla Sas (XXXXX), nella sua qualita' di rappresentante indiretto in dogana, e da (XXXXX) personalmente contro gli avvisi di accertamento per recupero di diritti doganali per gli anni 2011, 2012 e 2013 e conseguenti provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi sulla base della verifica eseguita dal Servizio Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di (XXXXX), che, in seguito alle indagini confluite nel procedimento penale n. 2428/2013, aveva ritenuto la sussistenza di un sistema elusivo posto in essere dalla importatrice Srl (XXXXX) su vasta scala onde eludere il pagamento dei dazi e dell'IVA ad essi afferenti mediante numerose operazioni di immissione in libera pratica presso il Punto Franco Nuovo di Trieste, sottoscritte dal sig. (XXXXX) in rappresentanza indiretta, con cui veniva richiesta esplicitamente la applicazione sistematica dell'articolo 147 delle disposizioni di applicazione del codice doganale (D.A.C.), caratterizzate dal fatto che per ogni compravendita di merce originaria della Repubblica Popolare Cinese intervenivano due cedenti esteri, entrambi societa' cinesi, per cui il secondo cedente, che corrispondeva al soggetto acquirente della prima cessione, fatturava la stessa merce direttamente alla Srl (XXXXX) per il valore effettivo, maggiorato del 30%, rispetto al precedente importo, che rappresentava il prezzo finale corrisposto da (XXXXX) Srl, ossia quello che la societa' italiana importatrice avrebbe pagato, tramite bonifico, allo stesso secondo cedente, mentre l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 147 D.A.C., provvedeva in quella sede a liquidare i dazi sulla base del piu' basso valore di prima cessione.

I ricorrenti avevano lamentato la nullita' degli avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione, la regolarita' del ricorso al regime di cui all'articolo 147 D.A.C., la assenza di una responsabilita' solidale del rappresentante indiretto, nonche' la loro buona fede, ma la CTP rigetto' con due separate sentenze i ricorsi, con riguardo a tutte le doglianze (tranne quella concernente l'IVA, esclusa sulla base della sentenza Equolan della Corte di Giustizia 17 luglio 2014) ritenendo che gli accertamenti fossero stati compiutamente motivati e che il rappresentante indiretto dovesse essere ritenuto debitore della obbligazione doganale – in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia, sapendo o dovendo sapere, secondo ragione, che le ripetute importazioni di cui si discuteva non potevano godere del regime di cui all'articolo 147 D.A.C. – nonche' delle sanzioni ai sensi dell'articolo 303 T.U.L.D. che prescinde dalla colpevolezza e richiede all'operatore professionale nella materia doganale una particolare diligenza.

Investita dall'appello degli iniziali ricorrenti che riproposero le stesse doglianze, nonche' dell'appello incidentale della Agenzia delle Dogane per la parte di soccombenza relativa all'IVA, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, per quanto ancora interessa, previa riunione degli appelli contro le due sentenze di primo grado, con sentenza n. 191/3/2017, depositata in data 13.10.2017, dichiaro' inammissibile l'appello incidentale della Agenzia delle Dogane, accolse quello principale dei contribuenti limitatamente alle sanzioni e lo rigetto' nel resto.

La CTR ritenne preliminarmente che gli accertamenti fossero stati compiutamente ed adeguatamente motivati su tutti i punti contestati e dai quali era stato tratto in particolare il convincimento della inapplicabilita' dell'articolo 147 D.A.C., anche a seguito delle verifiche svolte presso la (XXXXX), cosi' mettendo i contribuenti in grado di difendersi sotto tutti gli aspetti, come era avvenuto e come risultava dalla complete difese svolte dai ricorrenti gia' in fase di contraddittorio e quindi nel giudizio. Ritenne poi che la responsabilita' del rappresentante indiretto non fosse di natura "oggettiva", come ipotizzato dall'appellante, bensi' una responsabilita' per fatto proprio, quale dichiarante che si era ingerito nella operazione, che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della loro erroneita', a norma dell'articolo 201 Reg. CEE 2913/92. Quanto invece alle sanzioni, premesso che il principio applicabile a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 303, era quello per cui, una volta che l'Amministrazione Finanziaria abbia dimostrato la fattispecie tipica, come nella specie, spetta al trasgressore l'onere di dimostrare di avere agito senza colpa, ritenne che vi fosse in atti la prova contraria in merito alla assenza di colpa in capo alla (XXXXX) poiche' l'accertamento doganale era derivato da indagini compiute ex post dall'autorita' doganale presso la societa' importatrice che avevano consentito la acquisizione di documentazione che non risultava essere mai stata in possesso della (XXXXX) o della quale quest'ultima societa' potesse supporre l'esistenza, mentre gli argomenti addotti dall'Ufficio apparivano troppo fragili per indurre da soli a ragionevoli sospetti sulla trasparenza delle operazioni.

Contro la sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, con atto notificato in data 13 aprile 2018, affidato a tre motivi.

Ha depositato controdeduzioni la Agenzia delle Dogane che ha altresi' presentato ricorso incidentale con unico motivo per la parte di soccombenza relativa all'annullamento delle sanzioni, cui hanno resistito i ricorrenti principali con controdeduzioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Partendo dal ricorso principale dei contribuenti, con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, e del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11, comma 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiche' il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare che gli atti impugnati contenevano una motivazione illogica ed insufficiente avendo la Agenzia delle Dogane omesso di dare conto delle risultanze della perquisizione presso la sede della societa' (XXXXX) ed aveva richiamato l'articolo 201 C.D.C., senza pero' precisare a quale titolo la ripresa potesse essere imputata ad un soggetto terzo quale la (XXXXX) in assenza della dimostrazione della consapevole – o quanto meno colpevolmente inconsapevole – compartecipazione di quest'ultima al disegno fraudolento.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione dell'articolo 147 D.A.C., dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza di appello erroneamente disconosciuto la applicazione del regime agevolativo di cui all'articolo 147 D.A.C. dando per presupposta una circostanza mai dimostrata dall'Erario e cioe' la fittizieta' delle prime vendite intercorse tra il produttore cinese e l'esportatore cinese, considerato che i rapporti con i produttori cinesi non necessariamente dovevano avere un contenuto illecito e che gli accordi sequestrati presso la societa' (XXXXX) potevano avere un contenuto meramente obbligatorio, mentre il concetto di antieconomicita' usato dall'Ufficio appariva vago e generico.

3. Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell'articolo 199 D.A.C. e dell'articolo 201 C.D.C., degli articoli 27 e 52 Cost., dell'articolo 1705 c.c. e dell'articolo 1706 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, alla luce del pronunciamento illogico e contraddittorio della sentenza impugnata, poiche' il rappresentante indiretto in dogana e' chiamato a rispondere dei dazi oggetto di evasione da parte dell'importatore esclusivamente nel caso in cui la sua condotta risulti censurabile in base al parametro della diligenza professionale di cui all'articolo 1176 c.c., comma 2, il che non era avvenuto nel caso in esame poiche' nessuna negligenza era imputabile allo spedizioniere, al quale non poteva essere imputata una responsabilita' oggettiva.

4. I motivi, tutti proposti ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono destituiti di fondamento.

4.1. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita' (v. per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 – 03).

4.2. Nella specie, tutti i tre i motivi di ricorso, dopo avere prospettato il vizio di violazione di legge, sostengono che questo consisterebbe non gia' nella erronea interpretazione delle disposizioni o dei principi giuridici derivanti dalla giurisprudenza consolidata, bensi' dalla omessa considerazione o erronea interpretazione delle prove emerse (motivo 1), dalla presupposizione di una circostanza non dimostrata in causa (motivo 2) e dalla motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla responsabilita' addossata allo spedizioniere (motivo 3) e cioe' vizi di motivazione che non hanno alcuna attinenza con la violazione di legge, il che gia' rivela ampi profili di inammissibilita' delle censure.

4.3. Si tratta infatti di vizi che sarebbero stati denunciabili solo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 o 5; ma il motivo non puo' nemmeno essere riqualificato da questa Corte, ostandovi il principio espresso da Cass. S.U. n. 17931 del 24/07/2013 secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, ma occorrendo, peraltro un univoco riferimento alla nullita' della decisione derivante dalla omessa pronuncia o dall'errore di motivazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche' argomentati esclusivamente sulla pretesa violazione di norme o regolamenti comunitari, sulla base di una ricostruzione del fatto, diversa da quella operata dalla sentenza impugnata, derivante dalle diverse prove che il giudice del merito non avrebbe preso in esame o avrebbe erroneamente interpretato, ovvero su una supposta erronea motivazione della sentenza impugnata che non potrebbe, comunque, essere presa in esame neppure ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura di omessa o contraddittoria motivazione s'infrange, infatti, contro il principio di diritto, applicabile ratione temporis (all'impugnazione della sentenza, depositata il 13.10.2017, si applica il testo novellato dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), secondo il quale la riformulazione di questa norma dev'essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 nonche', tra varie, ord. 9 giugno 2014, n. 12928 e sez. un. 19881 del 2014).

4.4. In ogni caso, con riguardo al primo motivo di ricorso, il giudice d'appello ha congruamente motivato, a pagine 19 e 20 della sentenza impugnata, in ordine alla completezza e congruita' della motivazione degli atti impositivi impugnati – con riguardo alle norme di legge applicate ed agli elementi fattuali derivanti dalla verifica fiscale e dai documenti reperiti presso l'importatore, da cui era stata desunta in particolare la inapplicabilita' nel caso concreto del regime di cui all'articolo 147 D.A.C., Reg. CEE n. 2454/93 alle operazioni in libera pratica attraverso il Punto Franco Nuovo di Trieste effettuate dalla (XXXXX) sas per conto della societa' (XXXXXX)- richiamando in primo luogo i principi giuridici consolidati nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai requisiti della motivazione degli atti impositivi, ritenuti rispettati dagli atti impositivi impugnati anche sotto il profilo sostanziale delle garanzie difensive fin dalla fase del contraddittorio da cui erano scaturiti gli atti impositivi. Ed in proposito i ricorrenti, in realta', non contestano neppure tale motivazione bensi' il fatto che gli atti impositivi non contenessero le prove dei fatti contestati, con cio' confondendo la motivazione dell'atto impositivo con la prova che deve essere dedotta nel giudizio, il che costituisce un ulteriore profilo di inammissibilita' della censura.

5.5. Si tratta di principi giuridici affermati dalla giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, la quale, proprio in tema di avviso di rettifica in materia doganale, pone la netta distinzione tra la questione dell'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validita', e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, non prescritta quale elemento costitutivo della validita' dell'atto impositivo, bensi' disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento dell'eventuale giudizio, introdotto dal contribuente con il ricorso in opposizione avverso il menzionato atto.

5.6. Anche con riguardo al secondo motivo i ricorrenti assumono che l'Ufficio non avrebbe offerto la prova della fittizieta' delle operazioni, il che avrebbe consentito la esclusione del regime agevolativo di cui all'articolo 147 D.A.C., ma non si confrontano con la motivazione svolta in proposito dalla sentenza impugnata a pagine 20 e 21 con riguardo alla valutazione delle prove raccolte anche in sede penale a fronte delle quali nessun elemento di serio contrasto era stato in grado di addurre il contribuente. E poiche' la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove e' riservata in via esclusiva al giudice del merito, e' di tutta evidenza che non puo' essere contestata in sede di ricorso per cassazione per violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, ma neppure ai sensi del n. 5 novellato che legittima solo la censura per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo invece piu' consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione (v., da ultimo, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).

5.7. Con riguardo poi al terzo motivo, anche in tal caso la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi giuridici consolidati, esattamente conformi alla normativa comunitaria, espressamente richiamata e sviluppata nella motivazione della sentenza di appello, per cui la responsabilita' del rappresentante indiretto dell'importatore, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente senza determinare, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione, implica per il rappresentante l'obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex articolo 1176 c.c., comma 2, alla natura dell'attivita' esercitata, sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede l'inconsapevolezza della evasione dei dazi doganali (v., da ultimo, Cass. Sez. 5-, Ordinanza n. 13383 del 17/05/2019 Rv. 653868 – 01).

5.8. In tema di esenzione o di agevolazione dai dazi doganali, grava infatti anche sul rappresentante indiretto dell'importatore l'obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex articolo 1176 c.c., comma 2, alla natura dell'attivita' esercitata – sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non e' tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attivita' commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (v., ancora, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 3739 del 08/02/2019 Rv. 652505 – 02; N. 24675 del 2011 Rv. 620611 – 01; N. 5199 del 2013 Rv. 625740 – 01; N. 1583 del 2012 Rv. 621388 – 01; inoltre: Corte giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos; Cass. n. 19195 del 06/09/2006; Cass. n. 14509 del 30/05/2008; Cass. n. 1583 del 03/02/2012; Cass. n. 15758 del 19/09/2012).

5.9. Nel caso di specie – cosi' come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata – e' percio' irrilevante lo stato soggettivo di consapevolezza o meno della irregolarita' della introduzione della merce in capo all'importatore o al suo rappresentante indiretto, stante l'obbligo di vigilare "sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorita' dello Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi" (Cass. n. 24675 del 23/11/2011). L'affermazione dell'obbligo in questione si rispecchia nel § 57 della sentenza della Corte di giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, richiamata da Cass. n. 24675 del 2011, cit., la quale espressamente paventa che, se la buona fede dell'importatore fosse capace di esentarlo comunque da responsabilita', "(…) l'importatore sarebbe indotto a non verificare piu' l'esattezza dell'informazione fornita alle autorita' dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, ne' la buonafede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi". Si tratta, in questo caso, di una diligenza qualificata, da ragguagliare, giusta l'articolo 1176 c.c., comma 2, piu' volte richiamato, alla "natura dell'attivita' esercitata"; in particolare, l'esercizio professionale dell'attivita' di rappresentante indiretto dell'importatore da parte della societa' contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione (Cass. n. 5199 del 01/03/2013; Cass. n. 6621 del 15/03/2013). D'altra parte la sentenza impugnata ha specificamente indicato, sia nella parte espositiva, sia nella parte motivazionale (pagg. 20-21)1tutti gli elementi da cui ha desunto, sulla base di una valutazione delle prove riservata al giudice del merito, come si fosse in presenza di una serie rilevante di operazioni di seconda vendita tra produttore ed esportatore, fra l'altro frazionate senza alcuna valida ragione, in occasione delle quali le merci non avevano acquistato alcun valore aggiunto fra la prima e la seconda vendita, essendo fra l'altro la prima cedente titolare di licenza di esportazione reclamizzata sul proprio sito internet (pag. 8 della sentenza impugnata).

5.4. E non si tratta, come sostengono i ricorrenti, di una inammissibile responsabilita' oggettiva dello spedizioniere, bensi' di una responsabilita', per fatto proprio, per essersi intromesso nella dichiarazione della merce in dogana, a norma degli articoli 201 e 202 Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima e' stata presentata in dogana, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicita' dei documenti trasmessigli, e dunque consapevole delle irregolarita' commesse in sede di introduzione delle merci nel territorio della Comunita' (v., per tutte Sez. 5, Sentenza n. 9773 del 23/04/2010 Rv. 612650 – 01; da ultimo Sez. 5 -, Ordinanza n. 15207 del 04/06/2019 Rv. 654151 – 01).

5.5. Nel caso di specie l'Ufficio doganale italiano, con comportamento ritenuto legittimo da Corte di giustizia, 16 marzo 2017, 16 marzo 2017, § 43, ha correttamente proceduto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi parzialmente evasi sulla base delle verifiche eseguite, restando a carico dell'importatore e, in ragione della sua qualita' di rappresentante indiretto, della (XXXXXX), la prova contraria della ricorrenza delle condizioni per la applicabilita' del regime agevolativo di cui l'articolo 147 D.A.C., che pero' non e' stata fornita, come ritenuto dalla sentenza di appello sulla base di argomentazioni fattuali non contestabili nel giudizio di legittimita'.

6. Passando al ricorso incidentale relativo all'annullamento degli atti di irrogazione delle sanzioni, la Agenzia delle Dogane lamenta, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 303, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 5, e dell'articolo 2769 e segg. c.c. e dei principi afferenti alla ripartizione dell'onere della prova, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiche' la sentenza impugnata, dopo avere correttamente premesso che si era in presenza di una presunzione di colpa che doveva essere vinta con prova contraria dall'agente ritenuto responsabile della violazione, aveva poi ritenuto di potere ricavare tale prova contraria da elementi assai fragili e generici, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di giustizia con la decisione 3 aprile 2008, C-230/06, par. 9, per cui neppure la buona fede dello spedizioniere sarebbe idonea a recare pregiudizio al principio comunitario di proporzionalita'.

6.1. Anche in tal caso si deve rilevare che viene dedotto come vizio la violazione di legge, ma nel contempo la stessa Agenzia delle Entrate riconosce che la sentenza impugnata ha richiamato corretti principi di diritto, mentre l'errore sarebbe consistito nel ritenere che la prova contraria sarebbe stata ritenuta insita in elementi tutt'altro che decisivi; il che si traduce nella allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita'.

6.2. La sentenza impugnata, dopo avere in effetti rilevato che gli argomenti addotti dall'Ufficio apparivano fragili per indurre da soli a ragionevoli sospetti sulla trasparenza delle operazioni, peraltro ha adottato una motivazione di puro merito sulla esistenza della prova contraria relativa alla assenza di colpa in capo alla (XXXXX) poiche' l'accertamento doganale era derivato da indagini compiute ex post dall'autorita' doganale presso la societa' importatrice e la acquisizione di documentazione che non risultava essere mai stata in possesso della (XXXXX) o della quale quest'ultima societa' potesse supporre l'esistenza; e tale motivazione non appare censurabile in sede di legittimita', tanto meno sotto il profilo del vizio di violazione di legge.

7. In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

9. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, a carico dei ricorrenti principali, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, comma 1 bis, essendo stato il ricorso notificato il 13.4.2018. La Agenzia delle Dogane resta esclusa in quanto amministrazione statale.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi. Compensa le spese del presente giudizio. Da atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.

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