Cassazione, sentenza n. 15007 del 15/07/2020
Sentenza n. 15007 del 15/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15007
- Data
- 15/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo accertamenti fondati su indagini bancarie e operazioni ritenute inesistenti, i contribuenti avevano promosso parallelamente ricorso per cassazione e revocazione; la CTR aveva dichiarato quest’ultima inammissibile. La Cassazione ha rilevato che il nuovo ricorso, composto in larga parte dalla riproduzione indiscriminata degli atti e da censure cumulate e poco specifiche, non consentiva di individuare chiaramente i fatti e le questioni rilevanti, violando i requisiti di sinteticità e autosufficienza. Ha inoltre constatato la preclusione derivante dal precedente giudicato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX) sei distinti avvisi di accertamento, con i quali, in esito alle indagini bancarie compiute sui loro conti bancari e in relazione ad operazioni inesistenti, era accertato un maggior reddito, ai fini Iva, Irpef e Irap per gli anni 2004 e 2005, che veniva recuperato a tassazione, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Riunite le impugnazioni, la CTP accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando il maggior imponibile dovuto. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.
Avverso detta decisione i contribuenti proponevano sia ricorso per Cassazione che ricorso per revocazione. Il primo era definito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 755 del 13/1/2017. Il secondo era dichiarato inammissibile dalla CTR con la sentenza n. 32/18/12 del 28 maggio 2012.
I contribuenti propongono avverso quest'ultima decisione ricorso per cassazione con nove motivi, poi illustrato con memoria. L'Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e i motivi proposti sono inammissibili.
2. Occorre rilevare, in primo luogo, che il ricorso consta di 274 pagine.
Le prime 104 sono integralmente dedicate alla integrale riproduzione degli atti processuali, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Il testo redatto, inoltre, e' scritto prevalentemente in grassetto, con l'utilizzazione, secondo modalita' evidentemente casuali, del carattere minuscolo, maiuscolo, corsivo e con un uso marcato della sottolineatura (anche per intere pagine).
Le successive 170 pagine, dedicate allo sviluppo dei motivi di ricorso, proseguono nel medesimo stile grafico e sono parimenti inframezzate da ampie riproduzioni dei precedenti testi.
3. I singoli motivi denunciano (seguendo la nomenclatura in ricorso):
– 1-A: nullita' della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, anche in relazione all'articolo 112 c.p.c., per aver la CTR concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso per revocazione "sulla base di un'erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione";
– 1-B: violazione e falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, e articolo 64, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, per aver la CTR concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso per revocazione "sulla base di un'erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione";
– 2-A: nullita' della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, per aver la CTR concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza dei primi due motivi non solo "sulla base di un'erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione" ma anche per aver ritenuto che la sentenza revocanda aveva considerato la doglianza e l'aveva rigettata, non considerando errore di fatto revocatorio quello che cada su circostanze decisive determinanti il rigetto nel merito;
– 2-B: violazione e falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, in relazione alle medesime ragioni del motivo precedente, per aver la CTR concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza dei primi due motivi;
– 3-A: nullita' della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, per aver la CTR concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza del terzo e quarto motivo non solo "sulla base di un'erronea accezione giuridica del rapporto tra giudizio di revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4, e giudizio di cassazione" ma anche per aver ritenuto che la sentenza revocanda aveva considerato la doglianza e l'aveva rigettata, non considerando errore di fatto revocatorio quello che cada su circostanze decisive, afferenti il contenuto degli atti, determinanti il rigetto nel merito di una questione dedotta dalla parte;
– 3-B: violazione e falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, e 64 Decreto Legislativo n. 546 del 1992, in relazione alle medesime ragioni del motivo precedente, per aver la CTR concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza del terzo e quarto motivo;
– 4: nullita' della sentenza perche' priva di motivazione o corredata di argomentazioni irriducibilmente contraddittorie ed ermetiche ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4.
– 5: il motivo precedente e' riproposto ai sensi dell'articolo 360, n. 5;
– 6: la doglianza e' nuovamente riproposta per omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5.
4. Orbene, le singole doglianze, nella loro concreta articolazione, si condensano – tutte e al di la' di quale sia lo specifico vizio denunciato – in un inestricabile cumulo di censure, per errores in procedendo (nelle plurime accezioni di mancata pronuncia, motivazione contraddittoria fino ad approdare all'asserita mancata attivazione del dovere di decidere e individuare gli errori revocatori), vizio di motivazione (nelle diverse sue specificazioni), violazione di legge, con declinatoria – in piu' punti – fino a contestare la valutazione di merito operata dal giudice (v. ad esempio pag. 195 ricorso "il giudice della revocazione conferma… l'erroneo convincimento che l'affermazione secondo la quale la retrocessione di denaro sarebbe stata accertata anche per gli anni successivi al 2001 escluda ogni possibilita' di considerare errore di fatto revocatorio la contestuale chiara affermazione compiuta da quello stesso giudice di appello del proprio erroneo convincimento in fatto che cosi' fosse in quanto l'ufficio aveva "accertato" e non presunto quella retrocessione anche negli anni a seguire…").
5. Da un lato, dunque, l'eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticita' che deve informare l'intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non gia' la completezza dell'informazione, ma il sostanziale "mascheramento" dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso; dall'altro, analoghe carenze sono imputabili ai singoli motivi di doglianza (v. sul punto l'unanime e risalente giurisprudenza Cass. n. 20393 del 22/09/2009; Cass. n. 15631 del 30/06/2010; Cass. n. 1905 del 09/02/2012; Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012; Cass. n. 10244 del 02/05/2013; Cass. n. 18020 del 24/07/2013; Cass. n. 26277 del 22/11/2013; Sez. U, n. 4324 del 24/02/2014; Cass. n. 16059 del 27/06/2017; Cass. n. 13312 del 28/05/2018).
La Corte di cassazione, infatti, come piu' volte precisato anche dalle stesse Sezioni Unite, non ha l'onere di provvedere all'indagine ed alla selezione di quanto e' necessario per la discussione del ricorso.
E' ben vero che, alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012, "il ricorso non puo' dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per se' autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso".
Nella specie, peraltro, non ricorrono neppure le condizioni per cui, espunto il coacervo di documenti integralmente riprodotti (neppure sempre facilmente individuabili ed isolabili esordendo il ricorso per cassazione direttamente con la riproduzione dell'avviso di accertamento e risultando, nei motivi, frequentemente intrecciate senza soluzione di continuita' le diverse componenti), il contenuto del testo cosi' ricavato possa dirsi autosufficiente e conforme agli ordinari criteri di sinteticita' e completezza avuto riguardo ai singoli motivi (v. Cass. n. 18363 del 18/09/2015)
Ed invero, oltre ad esser assente ogni autonoma esposizione del fatto, i singoli motivi sono tutti caratterizzati – per come evidenziato – da carenza di chiarezza e specificita', con reiterata riproduzione, all'interno della trattazione dei singoli motivi, dei medesimi passaggi motivazionali della decisione impugnata (v. ad es. pagg. 124-129, 134-139; poi, di nuovo, 163-168 e quindi ancora diverse volte; cosi' pure per altri passaggi) senza che, del resto, siano neppure chiaramente individuati gli elementi rilevanti e pertinenti della specifica vicenda in giudizio, dalla quale, dunque, le censure restano, in realta', avulse ed astratte.
6. Per completezza, infine, neppure va trascurato che le questioni oggetto del giudizio di revocazione sono state parimenti oggetto del ricorso per cassazione (v. sentenza n. 755 del 2017: v. motivi 1-5 con riguardo alla nullita' in relazione alle seconde memorie illustrative e ai documenti relativi; v. motivi 7-8 e 11 con riguardo all'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali come tratte da fatti verificatisi nel 2001), sicche', da un lato, il giudicato cosi' intervenuto preclude il riesame delle questioni (derivandone una ulteriore ragione di inammissibilita') e, dall'altro, emerge la correttezza della statuizione della CTR qui impugnata avuto riguardo non solo alla stregua del piu' rigoroso orientamento, secondo cui i ricorsi per revocazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, comma 1, (nel testo ratione temporis vigente), "sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione" (Cass. n. 12784 del 23/05/2018), ma anche di quello tradizionale secondo cui "il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, comma 1, nella parte in cui subordina l'ammissibilita' della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilita' della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilita' derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilita' di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimita'" (Cass. n. 22385 del 26/09/2017), presupposto qui assente.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese sono liquidate, per soccombenza, come in dispositivo.
Trattandosi di ricorso notificato il 11-16 gennaio 2013 non si applica il raddoppio del contributo ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX) al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessive Euro 25.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

