Cassazione, sentenza n. 15133 del 16/07/2020

Sentenza n. 15133 del 16/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15133
Data
16/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’applicazione del regime IVA del margine all’acquisto di autovetture usate e, inoltre, gli effetti processuali della dedotta estinzione della società. La Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sull’estinzione, nuova e implicante accertamenti di fatto, ma ha precisato che l’Amministrazione deve contestare il regime con elementi specifici e che la diligenza dell’acquirente va verificata sulla storia dei veicoli ricavabile dai documenti disponibili. Accolto il secondo motivo, la decisione è stata cassata con rinvio per accertare se tali documenti consentissero ragionevole certezza sulla provenienza dei beni.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. Il signor (XXXXX), in proprio e quale ex socio e quale ex legale rappresentante della disciolta (XXXXX) s.n.c., le signore (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX), in proprio e quali ex socie della predetta disciolta societa', propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 208/20/13, depositata il 18 dicembre 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato respinto l'originario ricorso della (XXXXX) s.n.c. avverso un avviso di accertamento in materia di IVA.

2. Il ricorso e' affidato a due motivi.

3. L'Agenzia delle Entrate, pur regolarmente intimata, non si e' costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'articolo 2495 c.c., sul presupposto che l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della (XXXXX) s.n.c. dopo che la stessa era stata gia' cancellata dal registro delle imprese ed era dunque estinta.

2. Il motivo e' inammissibile.

3. Dall'esame dell'intestazione della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado si rileva che, sin dall'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento, ad agire in giudizio sono stati, oltre alla societa' di cui si assume l'estinzione, anche i suoi quattro ex soci, vale a dire i signori (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX).

4. Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettono ai soci e non possono essere piu' fatti valere dagli organi della societa' ormai estinta (orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 22/02/2010, nn. 4060, 4061, 4062 e ribadito da Cass., Sez. VI, 17/12/2013, n. 28187, Cass., Sez. VI, 05/05/2017, n. 11100, Cass., Sez. VI, 21/12/2018, n. 33278, tra le altre).

5. Alla luce di questo principio, deve ritenersi che il rapporto processuale tra l'Agenzia e gli ex soci, che oggi ricorrono per cassazione, fosse pienamente valido, essendosi instaurato tra l'Agenzia e coloro che, a seguito della affermata estinzione della societa', sono divenuti i titolari dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente disciolto.

6. Quanto alla societa', la questione relativa alla sua estinzione, che implica un accertamento di fatto, non risulta mai sollevata nei giudizi di merito, anche perche' tali giudizi sono stati introdotti e coltivati dalla stessa societa', e non e' stata minimamente affrontata nella sentenza impugnata.

7. Alla luce della giurisprudenza della S.C., cio' le attribuisce il carattere della assoluta novita' e rende inammissibile il relativo motivo. Si afferma infatti costantemente che "il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione" (Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; Cass., Sez. III, 21/11/2017, n. 27568; Cass., Sez. V, 22/01/2013, n. 1435, tra le altre).

8. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36, comma 1, conv., con mod., dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

9. Il motivo e' fondato.

10. La sentenza impugnata ha negato che la disciolta (XXXXX) s.n.c. avesse diritto a usufruire del regime del margine nell'assolvimento dell'IVA, previsto dal Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 36, in ordine all'acquisto di alcune autovetture. Secondo la CTR, la societa' era nelle condizioni di poter verificare, con l'uso della normale diligenza imprenditoriale, la impossibilita' di utilizzare il suddetto regime, atteso che le autovetture da essa acquistate da una societa' importatrice italiana, che a sua volta le aveva acquistate dall'estero, "erano scortate dai documenti di immatricolazione esteri dai quali era possibile desumere la proprieta' dei veicoli".

11. Deve ritenersi che in tal modo la CTR abbia erroneamente applicato il Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 36.

12. Va al riguardo ricordato che le condizioni alle quali il contribuente puo' fruire del regime del margine sono state chiarite di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21105 del 12/09/2017. Hanno specificato le Sezioni Unite al § 6.2. che, "qualora l'amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne – gia' prima dell'adozione del provvedimento impositivo (Cass. Sez. U. 9/12/2015, n. 24823) – l'esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico. Spetta a questo punto al contribuente l'onere di fornire la relativa prova contraria. In particolare, con riferimento all'esistenza delle condizioni soggettive, che qui assumono rilievo e che presentano i profili piu' delicati e controversi, il contribuente-cessionario deve dimostrare la propria buona fede, intesa come comprensiva sia dell'assenza di consapevolezza che il suo acquisto si iscriveva nel contesto di un'evasione dell'IVA, sia dell'uso della necessaria diligenza, ossia di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di assicurarsi che una tale evenienza dovesse escludersi. A questo riguardo, deve ritenersi, in conformita' alla univoca giurisprudenza della sezione tributaria, che rientri nell'ambito delle precauzioni che si possono senz'altro richiedere ad un cessionario di veicoli d'occasione l'esame della "storia" del veicolo, quanto meno che e' quel che interessa – con riferimento all'individuazione dei precedenti intestatari del mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso dell'acquirente in quanto indispensabile ai fini del perfezionamento dell'operazione".

13. Nel caso di specie, invece, la CTR non ha dato conto degli elementi specifici e concreti che avrebbero giustificato, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la contestazione della possibilita' di usufruire del regime del margine, ne' ha chiarito in che cosa si sarebbe dovuta dispiegare la diligenza professionale della societa' contribuente, sembrando essersi la CTR accontentata, per escludere la buona fede e dunque per negare la possibilita' di utilizzare il suddetto regime, del fatto che le autovetture acquistate "erano scortate dai documenti di immatricolazione esteri dai quali era possibile desumere la proprieta' dei veicoli". Cio' non e' tuttavia sufficiente per escludere l'applicabilita' del regime del margine, atteso che i requisiti soggettivi e oggettivi per tale applicazione, quali delineati nell'articolo 36, commi 1 e 10, e chiariti dalla giurisprudenza di questa S.C., ben possono in teoria essere ricavati gia' dai documenti di immatricolazione, quando questi ultimi permettano di individuare – come affermato essere avvenuto nel caso di specie dalle parti ricorrenti – la natura dei beni (usati) e la loro provenienza (da soggetto che aveva gia' applicato il regime del margine, avendoli a sua volta acquistati da privati consumatori).

14. Con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati, si e' infatti di recente precisato che "rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilita', al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia gia' stata assolta a monte da altri senza possibilita' di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realta', l'imposta e' stata detratta" (Cass., Sez. V, 14/12/2018, n. 32402).

15. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale, oltre alla rideterminazione delle spese, dovra' accertare se, al di la' della disponibilita' delle carte di circolazione dei veicoli ceduti, ma sulla base di altri documenti di immatricolazione avuti a disposizione dalla societa', quest'ultima potesse avere una ragionevole certezza della provenienza dei beni da privati consumatori o da altri soggetti che, in base al Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 36, la autorizzavano ad applicare il regime del margine ivi disciplinato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e cassa con rinvio in relazione al motivo accolto, rimettendo, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

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