Cassazione, sentenza n. 15134 del 16/07/2020

Sentenza n. 15134 del 16/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15134
Data
16/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’ex liquidatrice di una società già cancellata dal registro delle imprese aveva chiesto un rimborso IVA e impugnato il relativo diniego, ottenendo ragione nei giudizi di merito. La Cassazione ha stabilito che l’estinzione della società trasferisce ai soci i rapporti pendenti e priva gli organi sociali della titolarità sostanziale e della capacità di rappresentarla in giudizio; il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione non era applicabile al caso. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è stata cassata senza rinvio perché il processo non poteva essere proposto.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3662/01/17, depositata il 21 settembre 2017, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato annullato il diniego della richiesta di rimborso IVA anno 2000, per l'importo di Euro 12.083,00, avanzata dall'ex liquidatore della (XXXXX) srl (XXXXX).

2. Il ricorso e' affidato a un unico motivo.

3. Resiste con controricorso la signora (XXXXX), nella qualita' di liquidatore della cessata (XXXXX) srl (XXXXXX), che deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2495 c.c., nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4, sul presupposto che, alla data della richiesta di rimborso IVA, la societa' (XXXXX) srl (XXXXX) fosse stata gia' cancellata dal registro delle imprese e fosse dunque estinta ex articolo 2495, con conseguente carenza di legittimazione attiva del liquidatore della societa'.

2. Il motivo e' fondato.

3. L'articolo 2495 c.c., comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4, e per come interpretato dalla giurisprudenza di questa S.C., prevede che la cancellazione dal registro delle imprese determini l'estinzione della societa' e che i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettano ai soci e non possano essere piu' fatti valere dagli organi della societa' ormai estinta (orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 22/02/2010, nn. 4060, 4061, 4062 e ribadito da Cass., Sez. VI, 17/12/2013, n. 28187, Cass., Sez. VI, 05/05/2017, n. 11100, Cass., Sez. VI, 21/12/2018, n. 33278, tra le altre).

4. Poiche' nella specie e' incontroverso che la societa' si sia estinta prima della richiesta di rimborso dell'IVA e prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, avente per oggetto l'impugnazione dell'atto dell'Amministrazione di diniego di tale rimborso, la signora (XXXXX), gia' liquidatrice della societa' cessata, non aveva ne' la titolarita' per chiedere il rimborso IVA, ne' per instaurare il giudizio di primo grado, sussistendo in capo ad essa un difetto di legittimazione a rappresentare la societa' ormai estinta.

5. Secondo il consolidato orientamento di questa S.C., da cio' consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ex articolo 382 c.p.c., ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiche' l'inesistenza del ricorrente e' rilevabile anche d'ufficio non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto gia' estinto (v. Cass., Sez. VI, 21/12/2018, n. 33278, Cass., Sez. VI, 24/8/2018, n. 21125 e ivi riferimenti alla giurisprudenza precedente).

6. Tale conclusione non e' inficiata dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il cui articolo 28, comma 4, differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione delle societa' cancellate dal registro delle imprese dall'articolo 2495 c.c.. Tale differimento, operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente al caso, che non ricorre nella specie, in cui la richiesta di cancellazione della societa' dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto decreto legislativo, ossia dal 13 dicembre 2014 in avanti (Cass., Sez. VI, 21712/2018, n. 33278).

7. Ne' vale replicare in senso contrario, come fa la controricorrente, che la sentenza impugnata, per riconoscere la legittimazione della liquidatrice, abbia richiamato una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (n. 77/2001) che considera legittima la validita' della delega al liquidatore e che rimettere in discussione tale affermazione in sede di legittimita' si risolverebbe in una non consentita rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

8. L'idoneita' della sentenza a produrre effetti nei confronti di un soggetto diverso da quello che sta in giudizio, postula, da parte di quest'ultimo, la contemplatio domini, vale a dire l'espressa dichiarazione del rappresentante processuale volontario di agire in nome del rappresentato.

9. In mancanza di tale dichiarazione, non e' nemmeno ipotizzabile un accertamento di merito sulla sussistenza o insussistenza della rappresentanza e dei poteri rappresentativi, poiche' il rapporto processuale si instaura, anche sul piano soggettivo, sulla base dell'affermazione contenuta nella domanda.

10. Pertanto, come non puo' il giudice emettere una sentenza nei confronti di chi sia privo con certezza dei poteri di rappresentanza che dichiara di avere, tanto meno puo' travalicare il rapporto processuale formalmente instaurato e pronunciare a favore o in danno di un soggetto che nel processo non e' neanche nominato.

11. Nella specie, il rapporto processuale si e' formato sin dall'inizio tra l'Agenzia e la signora (XXXXX), nella qualita' di liquidatrice della societa', con l'intento di imputare gli effetti del processo alla societa'; e gia' rispetto a tale imputazione la signora (XXXXX) era ed e' priva della capacita' processuale; a fortiori la stessa e' priva della capacita' processuale rispetto a una diversa imputazione soggettiva degli effetti, ai soci anziche' alla societa', che ella non ha neppure affermato e che richiederebbe, per essere fatta valere nel processo, un espresso mandato scritto ai sensi dell'articolo 77 c.p.c..

12. Parimenti infondate sono le altre eccezioni sollevate nel controricorso.

13. La prima concerne la presunta inammissibilita' del ricorso per la novita' dell'eccezione (relativa all'avvenuta estinzione della societa') proposta solamente in grado di appello.

14. L'eccezione e' infondata, perche' l'estinzione della societa' determina in capo all'ex liquidatore sia il difetto di titolarita' del rapporto obbligatorio sul lato attivo, e dunque il diritto a chiedere il rimborso dell'IVA, sia il difetto della capacita' processuale, difetti entrambi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (per il difetto di titolarita' sostanziale v. Cass., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951; Cass., Sez. III, 15/05/2018, n. 11744).

15. Il fatto dunque che l'Agenzia abbia fatto valere tale difetto solo con i motivi di appello non ha determinato a suo carico alcuna preclusione. La CTR aveva il dovere di esaminare la questione del difetto di titolarita' e di risolverla nel senso sopra indicato.

16. La seconda eccezione concerne la presunta inammissibilita' del motivo di ricorso, derivante, a dire della controricorrente, dal fatto che l'indirizzo giurisprudenziale che fa derivare dall'estinzione della societa' le conseguenze che si sono sopra illustrate ha carattere innovativo e varrebbe solo per le situazioni successive al suo maturare, pena la lesione del legittimo affidamento (si tratterebbe di un cd. prospective overruling). Esso, maturato nel 2010, non sarebbe dunque applicabile al caso in esame, visto che sia l'istanza di rimborso presentata dal contribuente, sia la sua impugnazione del provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia sono precedenti a tale anno.

17. Anche tale eccezione va disattesa, poiche' la regola del prospective overruling, come delineata da questa S.C., vale, come a ben vedere riconosce la stessa controricorrente, per le regole processuali, non gia' per le regole sostanziali (v. da ultimo Cass., Sez. Un., 12/02/2019, n. 4135).

18. Poiche' la norma che preclude agli organi della societa' cessata di far valere i diritti di quest'ultima riguarda l'esercizio di tali diritti gia' sul piano sostanziale, non puo' dirsi leso l'affidamento processuale della controricorrente.

19. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., in quanto il processo non avrebbe potuto essere proposto.

20. La peculiarita' del caso giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa le spese dell'intero giudizio.

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