Cassazione, sentenza n. 15362 del 20/07/2020
Sentenza n. 15362 del 20/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15362
- Data
- 20/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La capogruppo chiedeva la revocazione della decisione che aveva confermato il recupero dell’IVA compensata mediante un credito della controllata, assumendo che fosse stata duplicata la stessa pretesa già contestata a quest’ultima per fatture relative a operazioni inesistenti. La Corte ha escluso l’errore revocatorio: la censura investiva una valutazione giuridica su soggetti, condotte e violazioni distinte, non la supposizione di un fatto incontrovertibilmente falso o l’ignoranza di un fatto positivamente accertato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La societa' contribuente, quale capogruppo del (XXXXX), ha impugnato un avviso di accertamento per IVA relativo all'anno di imposta 2009, deducendo, in qualita' di consolidante, di avere proceduto alla liquidazione dell'IVA di gruppo, azzerando il proprio debito IVA, ammontante ad Euro 7.849.679,00, mediante l'utilizzo delle eccedenze di imposta di societa' del gruppo, con particolare riferimento al credito IVA gia' facente capo alla societa' consolidata (XXXXX) SRL.
Il ricorso e' stato rigettato in primo grado e in appello. Sia il giudice di primo grado, sia quello di secondo grado hanno rigettato la doglianza della contribuente, secondo cui un altro avviso di accertamento emanato nei confronti della consolidata era pendente davanti ad altra Commissione Tributaria, deducendo come i due avvisi di accertamento avessero oggetto distinto, il primo avente ad oggetto l'indebita detrazione da parte della consolidata operata su un imponibile relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'altro riguardante l'indebita utilizzazione in compensazione del predetto credito IVA, in quanto trasferito nella procedura dell'IVA di gruppo.
La sentenza della CTR del Lazio e' stata gravata da impugnazione per revocazione, dichiarata inammissibile dalla CTR del Lazio con sentenza del 31 marzo 2016, ritenendo non esservi stato errore revocatorio, risultante dalla semplice lettura della decisione, consistente in una falsa percezione di quanto emergente agli atti, tale da indurre un errore avente carattere decisivo ai fini della decisione. Ha rilevato il giudice della revocazione che il giudizio avente ad oggetto la societa' consolidata attenesse alla indebita detrazione operata dalla consolidata per fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre nel contenzioso a quo si discuteva dell'indebito uso in compensazione del credito IVA.
Ha proposto ricorso per cassazione parte contribuente, gia' dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2015, con ricorso datato 19 maggio 2016 e portato alla notificazione in data 13 giugno 2016, affidato un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Ufficio.
Nel corso del giudizio (XXXXX). SRL IN A.S. ha proposto ricorso in riassunzione datato 10.02.2017 e notificato in data 17.02.2017, dando atto che in data 21 dicembre 2015 il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza di (XXXXX) SRL e che, con decreto in data 27.07.2016 a termini del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, articolo 30, e' stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria di (XXXXX). SRL ed e' stato nominato successivamente il Commissario Straordinario con decreto in data 9 agosto 2016, ritenendo essersi verificata l'interruzione del procedimento alla data della nomina del Commissario Straordinario, per cui il ricorrente ha dichiarato di riassumere il giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Va preliminarmente rilevato che – prescindendo dalla applicabilita' alla amministrazione straordinaria dell'istituto dell'interruzione – nel giudizio di Cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, l'assoggettamento a fallimento del ricorrente non determina l'interruzione del processo (Cass., Sez. U., 14 novembre 2003, n. 17295; Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., Sez. I, 15 novembre 2017, n. 27143).
1.1 – Con l'unico motivo si censura violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 64, in relazione all'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto non decisivo l'errore di fatto compiuto dal giudice del merito, consistente nella duplicazione della medesima IVA ritenuta dovuta dalla societa' controllata e da liquidare dalla societa' controllante nell'ambito della tassazione di gruppo. Deduce come nel ricorso per revocazione sia stata contestata alla controllata (consolidata) l'illegittima detrazione di IVA fittizia in quanto derivante da false fatture, tale da portarla a vantare un credito IVA inesistente, ma che e' stato utilizzato da un'altra societa' del gruppo, la consolidante. Deduce, pertanto, il ricorrente che l'IVA di cui si discute e' sempre la stessa imposta, indebitamente detratta dalla prima societa' (consolidata) ma utilizzata dalla consolidante.
2 – Il ricorso e' infondato, posto che in tema di revocazione, l'articolo 395 c.p.c., n. 4, circoscrive la rilevanza e decisivita' dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Sicche' l'omessa considerazione di un fatto da parte del giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato, non essendo deducibile nel giudizio di revocazione la mancata considerazione di un fatto non considerato nella motivazione giudiziale, non ricomprendendosi nella revocazione i presunti errori di giudizio o di valutazione (Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3200).
Parte ricorrente imputa a errore revocatorio l'avere il giudice di appello considerato (erroneamente) differenti la contestazione alla societa' capogruppo rispetto a quella della controllata, nonche' nell'avere considerato i due avvisi di accertamento relativi a tributi diversi, laddove entrambi gli avvisi riguarderebbero la medesima imposta, con conseguente violazione del ne bis in idem. In altri termini, il ricorrente imputa al giudice di appello di avere erroneamente duplicato un accertamento IVA, non avendo considerato (secondo quanto deduce parte ricorrente) che la contestazione mossa alla controllante riguarderebbe la medesima imposta gia' oggetto di contestazione alla societa' controllata.
La ricorrente non sta, tuttavia, contestando l'omessa supposizione di un fatto da parte del giudice della revocazione, ma di una valutazione in diritto, benche' fondata sulla mancata espressa valutazione che si tratti dello stesso tributo, in relazione al quale la CTR ha affermato che non sussiste errore revocatorio, posto che "sotto il profilo soggettivo, il contenzioso riguardava in un caso ((XXXXX)) la (XXXXX), mentre l'altro ((XXXXX)) la (XXXXX); dal punto di vista oggettivo, nel primo caso si trattava di indebite detrazioni operate dalla (XXXXX) per fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, nel secondo caso l'indebito uso in compensazione del credito IVA da parte della (XXXXX)". Sicche' il giudice di appello ha valorizzato la diversa circostanza delle "distinte responsabilita'" delle due societa' e delle distinte condotte delle due societa', l'una (la controllata), la quale avrebbe utilizzato un credito inesistente al fine di indebite detrazioni, l'altra (la controllante), la quale avrebbe indebitamente utilizzato in compensazione detto credito, escludendo in diritto (e non in fatto) che si tratti della medesima imposta, in quanto attinente a due distinte violazioni. Non sussiste, pertanto, errore revocatorio.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente (XXXXX). SRL IN A.S. al pagamento delle spese processuali in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 20.000,00 oltre spese prenotate a debito; da' atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, ove dovuto.
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