Cassazione, sentenza n. 15530 del 21/07/2020

Sentenza n. 15530 del 21/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15530
Data
21/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sull’imposta di registro applicata in misura proporzionale a un decreto ingiuntivo relativo a crediti acquistati pro soluto; la contribuente sosteneva invece l’applicabilità della misura fissa, qualificando l’attività come finanziaria soggetta a IVA, ancorché esente. La CTR aveva accolto tale impostazione, ma la Cassazione non esamina il merito perché, durante il giudizio, la controversia è stata definita ai sensi della disciplina agevolativa richiamata nella pronuncia, con integrale pagamento delle somme dovute. Dichiara pertanto estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. La (XXXXX) s.r.l., societa' operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti, impugnava l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l'applicazione dell'Imposta di Registro in relazione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore e relativo a crediti da questa acquistati pro soluto. In particolare, la (XXXXX) s.r.l. contestava la pretesa applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3% a fronte di quella in misura fissa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40, e Tariffa parte prima allegata a tale decreto, articolo 8, nota II, tenuto conto che la sua attivita' di impresa doveva essere qualificata quale attivita' di finanziamento soggetta a IVA, sebbene, nel caso di specie, esente Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ex articolo 10, comma 1.

2. La CTR, con sentenza n 1467/01/14, depositata il 10/02/2014, confermava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accoglieva il ricorso della contribuente sul presupposto che le attivita' negoziali poste in essere dalla da quest'ultima dovevano ritenersi avere natura finanziaria.

3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. La (XXXXX) s.r.l. ha depositato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In prossimita' dell'udienza la ricorrente ha depositato istanza con la quale si dava atto che con nota allegata del 11.12.2019 la Direzione provinciale di Napoli aveva comunicato che la societa' contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articoli 6 e 7, conv in L. n. 136 del 2018, provvedendo, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019,a1 pagamento di tutte le somme dovute, con conseguenziale richiesta dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al Decreto Legge n. 119 del 2018, articoli 6 e 7, e' possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.