Cassazione, sentenza n. 15581 del 22/07/2020
Sentenza n. 15581 del 22/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15581
- Data
- 22/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’importatrice contestava dazi antidumping e sanzioni applicati a merci dichiarate di origine malese, che la CTR, sulla base delle risultanze della cooperazione OLAF e di elementi induttivi, aveva ritenuto provenienti dalla Cina senza lavorazioni intermedie. La Cassazione esclude che fosse sempre necessaria una specifica procedura di invalidazione dei certificati e considera inammissibili le doglianze dirette a rivalutare le prove; precisa inoltre che l’origine rientra tra gli elementi qualitativi essenziali della dichiarazione doganale. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna dell’importatrice alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi successivamente riuniti la s.r.l. (XXXXX), quale importatrice, e la (XXXXX) S.p.A., quale rapp.te doganale della prima, impugnavano innanzi alla CTP di Milano gli avvisi di rettifica d'accertamento nn. (XXXXX) rispettivamente del (XXXXX) ed i contestuali provvedimenti di irrogazione sanzioni nn. (XXXXX), con i quali l'Ufficio delle Dogane di Milano (XXXXX) aveva richiesto il pagamento rispettivamente di Euro 6.281,00, Euro 4.815,00 ed Euro 44.594,00 per maggiori dazi doganali antidumping, nella misura del 27,4%, applicabile alle merci provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese anziche' quello preferenziale spettante per le importazioni dalla Malaysia, oltre sanzioni, asseritamente dovuti in relazione ad altrettante bollette d'importazione definitiva del 2009 e del 2010. Per quanto di interesse nella presente fase la ricorrente deduceva prescrizione dell'imposta per superamento del triennio di cui all'articolo 221 C.d.C., omessa attivazione della cooperazione amministrativa dell'OLAF ai fini della invalidazione dei certificati d'importazione, mancata allegazione del rapporto definitivo OLAF, violazione del contraddittorio, carenza di prova e motivazione circa la coincidenza delle merci in importazione ed esportazione dalla Malaysia, sussistenza dei presupposti per il legittimo affidamento ed il diritto allo sgravio per buona fede ed errore delle autorita' malesi; nonche' inapplicabilita' delle sanzioni e violazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16.
Sulla resistenza dell'Agenzia delle Dogane di Milano, la CTP adita, con sentenza n. 46/21/13, respingeva i ricorsi riuniti. Le Societa' soccombenti (escluse le coobbligate s.r.l. (XXXXX) e (XXXXX) s.p.a., che avevano pagato le somme loro rispettivamente richieste nel corso del giudizio di 1 grado e nelle more del 2 grado) proponevano appello, che la CTR della Lombardia, con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha respinto: pur dando atto della difficolta' in ordine alla prova del contestato trasbordo delle merci in acque franche malesi e della provenienza delle stesse dalla RPC, i Giudici d'appello hanno ritenuto che, nell'impossibilita' di acquisire prove certe nel senso indicato da nessuna delle parti in causa, "vada data rilevanza alla valutazione dei fatti, contenuta nel report dell'OLAF", del quale hanno analizzato il contenuto evidenziandone la valenza induttiva ai fini della provenienza delle merci dalla RPC. Indici di attendibilita' della tesi dell'Agenzia vengono tratti dalla vicenda storica dei dazi anticoncorrenziali per le merci oggetto di accertamento (elementi in acciaio inox), applicati alla sola RPC a causa della storica provenienza di essi da quello Stato, e non agli altri paesi dell'Estremo Oriente, esportatori per quantita' irrisorie; ed all'improvviso incremento delle importazioni da tali ultimi Paesi solo dopo che era stato introdotto il dazio antidumping nei confronti della Cina; nonche' dall'esito dei controlli eseguiti dall'OLAF attraverso le autorita' malesi, dalle quali era emerso che nelle c.d. "free zones", tra le quali Port Klang, attracco di partenza delle merci verso l'Italia, non erano presenti attrezzature per la produzione di siffatti elementi, donde la legittima presunzione di transito delle merci senza alcuna lavorazione in loco; ed anche che le operazioni di esportazione da (XXXXX) verso l'Italia a favore di (XXXXX), attestate da documenti ZB2, erano state precedute da, ed erano ricollegabili a, importazioni nella zona franca malese di analoghe merci di origine cinese risultanti da documenti ZB1, riportati nel p.v. di revisione.
La sola (XXXXX) s.r.l. soccombente ricorre per cassazione sulla base di dodici motivi, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 9.12.2014, ai quale resiste l'Agenzia delle Dogane con controricorso ritualmente notificato il 14.01.2015.
All'esito della pubblica udienza del 17 maggio 2019, udite le conclusioni del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, come riportate in epigrafe, la Corte ha pronunciato sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso la (XXXXX) prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa diversi punti decisivi della controversia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e precisamente: 1) in merito al concetto di origine doganale delle merci importate, non avendo l'Agenzia prodotto alcun documento dal quale questa risultasse e tantomeno il report finale dell'OLAF: la CTR si sarebbe fondata su argomentazioni generiche, ed avrebbe dedotto l'origine della merce sulla sola base della provenienza del carico, senza indagare sul luogo di fabbricazione e l'iter di produzione; inoltre avrebbe ritenuto provato il trasbordo sulla base del solo collegamento tra i documenti ZB1 e ZB2 in possesso della dogana malese, ma senza valutare le sostanziali differenze tra date, contenuto delle merci, numero dei colli, codici identificativi delle merci; 2) in merito alla mancata allegazione del rapporto definitivo OLAF: infatti a norma del Reg. CE n. 1074 del 1999, solo il report finale OLAF, siccome redatto nel rispetto della normativa procedurale interna degli stati membri interessati, acquisisce valenza probatoria negli Stati dell'UE, laddove la CTR avrebbe stravolto la norma che la disciplina, valorizzando come decisivi anche documenti e verbali creati nel corso della missione ispettiva, che secondo la Corte di Giustizia UE avrebbero mero valore indiziario; 3) in merito all'effettiva origine delle merci importate, poiche' la CTR, invece di dare adeguata spiegazione circa l'origine della merce, si sarebbe fermata a valorizzare la sua accertata non provenienza dalla Malaysia e la provenienza dalla RPC, deducendo da questo solo fatto l'imponibilita' di dazi antidumping, cosi' confondendo i concetti di provenienza ed origine della merce, che avrebbe richiesto apposite indagini circa luogo di fabbricazione, componenti utilizzate, luogo di lavorazione finale ecc., che sono i presupposti d'imponibilita' ai sensi del Reg. UE n. 1890 del 2005.
Tutti i suddetti motivi sono inammissibili.
In punto di diritto deve premettersi che in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, come introdotta dalla L. n. 184 del 2012, articolo 54, non possono essere articolate censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d'appello, residuando esclusivamente la possibilita' di dedurre l'omesso esame non gia' di punti della decisione, ma di fatti controversi e decisivi (Cass. sez. V 8.10.2014 n. 21152). Nel caso di specie il terzo ed il quinto motivo hanno ad oggetto censure relative all'erronea o insufficiente o contraddittoria motivazione, inammissibili in quanto vertenti sulla valutazione delle prove effettuata dal Giudice d'appello; mentre il primo motivo, con il quale formalmente si deduce anche l'omissione della motivazione su un fatto decisivo, investe un fatto in realta' esaminato dalla CTR e circa il quale questa ha esposto una propria valutazione delle fonti probatorie acquisite in giudizio, esponendo o richiamando i vari fatti secondari o argomenti logico-induttivi (sintetizzati nella narrativa in fatto che precede) in virtu' dei quali ha ritenuto dimostrata la provenienza tal quali delle merci dalla RPC.
Peraltro i motivi ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili anche ai sensi dell'articolo 348ter c.p.c., comma 5, in presenza di decisioni conformi pronunciate nei due gradi del giudizio di merito e fondate su motivazioni di analogo contenuto, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata in seguito ad appello depositato il 25.09.2013 e quindi proposto dopo l'11.09.2012, data di entrata in vigore della L. n. 184 del 2012, (cfr. Cass. sez. V ord. 11.05.2018 n. 11539; Cass. sez. V 18.12.2014 n. 26860).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso totalmente di esaminare l'eccezione, articolata nel terzo motivo d'appello della Societa', di nullita' dei provvedimenti impugnati per violazione dell'obbligo sancito nell'articolo 97 nonies DAC, di attivazione della cooperazione amministrativa sulla genuinita' dei certificati di origine, in mancanza di espressa invalidazione degli stessi. Invoca in proposito la pronuncia di Corte Giustizia UE 9.03.2006 in C-293/04, Beemsterboer, circa l'onere di fornire, da parte delle autorita' doganali comunitarie, "la prova che il rilascio dei certificati inesatti e' imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore" (Circolare 30.01.2009 Agenzia Dogane), prova che puo' essere ricavata soltanto a mezzo dell'attivazione della cooperazione dello Stato terzo di provenienza e non surrogabile ne' dalla mancata risposta di questo ne' dalla dichiarazione di inesattezza priva dell'attestazione dell'ingannevolezza delle notizie fornite dall'esportatore. Nel caso di specie, invece, l'Agenzia delle Dogane aveva motivato la mancata attivazione di tale procedura con la sua ridondanza in virtu' della provenienza della documentazione acquisita dalle medesime autorita' malesi presso le quali si sarebbe dovuta attivare la procedura di cooperazione, cosi' obliterando la procedura obbligatoria e privando l'importatore dell'unica garanzia certa di non essere sottoposto ad imposizione sfavorevole, nonostante l'istruttoria OLAF non avesse effettuato nessuna indagine idonea ad invalidare ufficialmente i certificati di origine (c.d. FORM A) e che le autorita' malesi non avessero fornito alcuna informazione in proposito. Invoca a sostegno della tesi la pronuncia di Cass. sez. V 3.08.2012 n. 14036.
Il motivo e' infondato. Invero nella sentenza impugnata si da' atto che "tale flusso anomalo di importazioni nazionali di tali prodotti (elementi in acciaio inox) hanno indotto l'Agenzia delle Dogane ad attivare una collaborazione tramite l'OLAF con l'Autorita' doganale malese. Da tali controlli sono emersi dei dati informativi forniti dalle Autorita' malesi", che la stessa CTR ha ritenuto particolarmente affidabili e dai quali ha ricavato il convincimento "che tali prodotti siano transitati da tale "free zone" senza lavorazione alcuna, mantenendo la loro natura di origine cinese"; inoltre le stesse informative avevano acclarato, secondo quanto constatato dai giudici d'appello, che "le operazioni di esportazione dalla zona franca di (XXXXX) all'Italia, di cui ai documenti ZB2, avevano come destinataria la s.r.l. (XXXXX) e che tali documenti erano collegati ad antecedenti operazioni di importazione nella zona franca di origine cinese, attestati dai documenti di accompagnamento ZB1 riportati nel verbale di revisione citato e dal file che lo accompagna" (pag.6 della sentenza).
Va immediatamente rilevato che la ricorrente presuppone erroneamente che l'ordinamento doganale comunitario preveda una specifica obbligatorieta', con conseguente sanzione di nullita', dell'attivazione della procedura amministrativa di controllo ed invalidazione a posteriori dei certificati di origine; obbligo che in realta' non sussiste ove non vi sia ragionevole dubbio sulla falsita' dei certificati di origine; si e', infatti, evidenziato che "il legislatore dell'Unione richiede difatti a tal fine la sussistenza di un "ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti"" (Cass. sez. V 3 maggio 2019, n. 11631; Cass. sez. V 17.1.2020, n. 892); e che l'Autorita' Doganale accertatrice, cosi' come il giudice in sede contenziosa, puo' basarsi su ulteriori elementi al fine di inferire l'origine ignota della merce, ancorche' asseritamente di origine preferenziale (nel caso in cui ritenga violata come nella specie la regola del trasporto diretto, anche ai fini dell'applicazione del dazio antidumping), in assenza di un procedimento volto ad accertarne la falsita' ideologica, purche' l'adozione delle misure recuperatorie sia legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi dell'unione Europea (Cass. sez. V 30 ottobre 2013, n. 24439);
Orbene e' evidente che gli accertamenti in fatto valorizzati dalla CTR hanno comportato, per l'Agenzia accertatrice cosi' come per i giudici di merito, l'evidente esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio sul fatto che i certificati d'importazione siano stati il risultato di un'erronea informazione dell'esportatore all'Autorita' Doganale malese, presupposto assolutamente sufficiente a determinarne l'inefficacia ed a consentirne la contestazione da parte dell'Autorita' Doganale del Paese d'importazione; conseguendone l'implicito esame e rigetto dell'eccezione e l'inversione a carico dell'importatore dell'onere della prova circa l'origine dei prodotti importati da Paesi che godono dei regimi doganali privilegiati (cfr. Cass. sez. V ord. 8.02.2019 n. 3739, che ha anche affermato la sussistenza di un obbligo di verifica, anche a carico del rappresentante doganale, di verificare la correttezza del comportamento del fornitore estero delle merci; da ultimo Cass. sez. V 11.09.2019 n. 22647).
Ne' la CTR avrebbe dovuto procedere ad accertamento e conseguente motivazione su fatti ulteriori, posto che il potere dell'Agenzia di contabilizzare a posteriori i Dazi Doganali (o i maggiori dazi) ha per mero presupposto l'accertamento della non veridicita' degli stessi, residuando all'importatore la facolta' (e l'onere) di "fornire la prova delle condizioni richieste dall'articolo 220 C.d.C., par. 2, lettera b), senza che, rispetto allo stato soggettivo di buona fede, assuma rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicita' delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorita' del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta" (Cass. sez. V ord. 23.05.2018 n. 12719).
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso totalmente di esaminare l'eccezione, articolata nel sesto motivo d'appello della Societa', di nullita' dei provvedimenti impugnati per nullita' insanabile derivante da violazione del Reg. UE n. 1890 del 2005: l'Agenzia ha applicato il dazio antidumping evidentemente sul presupposto dell'elusivita' dell'operazione, senza che fosse stata acquisita alcuna prova dell'elusione, che secondo la disciplina comunitaria consiste in una "modificazione della configurazione degli scambi tra i Paesi terzi e la Comunita' che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia sufficiente motivazione o giustificazione economica ed essendo provato altresi' che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili"; e senza che nessun calcolo fosse stato eseguito circa il margine di dumping delle transazioni.
Il motivo e' palesemente inammissibile. Invero in esso viene denunciata la violazione dell'obbligo di esame di un'eccezione riproposta nell'atto d'appello, senza riportare letteralmente le espressioni con cui detta deduzione era stata formulata, si da adempiere al precetto di autosufficienza del ricorso e consentire alla Corte di verificare la pertinenza del motivo rispetto alla doglianza svolta nel giudizio di merito (Cass. sez. 3 30.04.2010 n. 10605). Peraltro tale carenza, non colmabile neppure ricorrendo alla concisissima ricostruzione delle vicende processuali, e' ancor piu' rilevante in quanto nelle ultime righe di illustrazione del motivo si chiarisce che l'omesso esame del motivo d'appello sarebbe addebitabile all'assenza di qualsiasi prova circa l'elusione dei dazi antidumping, senza tuttavia evidenziare le ragioni per le quali la pur articolata motivazione della sentenza impugnata, nell'illustrare criticamente gli elementi inferenziali dai quali aveva evinto la prova della mancata lavorazione dei prodotti provenienti dalla Cina nel porto franco di (XXXXX) e di qui rispediti tal quali in Italia (provenienti in massima parte dalla relazione OLAF acquisita agli atti), non sarebbe sostanzialmente sufficiente ad integrare motivazione circa l'accertamento della sussistenza di una condotta definibile "elusiva" ai sensi del Reg. UE n. 1890 del 2005, articolo 13.
Appare a questo punto opportuno procedere all'esame del decimo motivo, ultimo riguardante la configurabilita' in senso oggettivo della contestata operazione elusiva, e contenente denuncia di errata applicazione del Reg. CEE n. 1225 del 2009, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR attribuito valore di prova piena alle risultanze dell'istruttoria OLAF non consacrate in un report definitivo, al quale soltanto potrebbe essere riservata efficacia probatoria assimilabile ai p.v. degli organi di polizia nazionali; alle risultanze parziali, che non contengono alcuna indagine circa l'origine cinese delle merci o il luogo di trasformazione delle stesse, potrebbe tutt'al piu' attribuirsi valenza probatoria a sostegno dell'origine non preferenziale di queste con conseguente applicazione del dazio convenzionale.
Il motivo e' infondato. Richiamato quanto gia' affermato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, in punto di motivazione della sentenza impugnata e di adeguatezza della stessa in ordine all'esclusione di ogni dubbio circa la falsita' dei certificati d'importazione relativi alle operazioni qui controverse, deve ribadirsi che non puo' sorgere dubbio alcuno sulla valenza probatoria in sede giurisdizionale degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Reg. (CE) n. 1073 del 1999, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass. sez. V 21 aprile 2017 n. 10118; Cass. sez. V 3 agosto 2012 n. 14036; Cass. sez. V 27 luglio 2012 n. 13496; Cass. sez. V 2 marzo 2009 n. 4997; Cass. sez. V 24 settembre 2008, n. 23985), tanto che tali accertamenti possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento (Cass. sez. V 8 marzo 2013 n. 5892). Tali conclusioni sono state da questa Corte ritenute valevoli anche per le altre relazioni ispettive OLAF, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF hanno rilevanza probatoria nell'Unione Europea in forza di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1073 del 1999, (applicabile al caso di specie), poiche' non solo il citato Reg., articolo 9, comma 1, riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori (il cui medesimo art., comma 2, stabilisce l'equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro), ma anche l'articolo 9, comma 3, e l'articolo 10, comma 1, (che prevedono la trasmissione alle autorita' degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito, nonche' della comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini), inducono a ritenere utilizzabili anche altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dal suddetto organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione (Cass. sez. V 27 luglio 2012, n. 13496; conforme anche la recentissima Cass. sez. V 5.11.2019 n. 28359).
Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso totalmente di esaminare l'eccezione subordinata proposta con il sesto motivo di appello per l'applicazione dello sgravio della pretesa ai sensi degli articoli 220 e 239 CDC: invero l'ipotesi del transhipment, essendosi realizzata sulla base di verifiche doganali negative, mediante documenti (certificazioni di origine) riconosciuti inattendibili a distanza di anni, in virtu' di omissioni reiterate delle autorita' doganali estere, non sarebbe stata ne' addebitabile al (ne' riconoscibile dall'innportatore, ma piuttosto frutto dell'errore omissivo dell'autorita' doganale estera. Invoca a sostegno della tesi l'orientamento costante della Corte di Giustizia UE, ed in particolare la sentenza 14.11.2002 in C-251/2000, Illumitronica.
Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso totalmente di pronunciare circa l'applicabilita' delle sanzioni di cui al TULD, articolo 303, ai casi di rettifiche per difformita' dell'origine doganale, nonostante la norma sanzioni con l'ammenda le sole difformita' quantitative, qualitative e di valore tra dichiarato ed accertato, e cioe' le sole difformita' merceologiche; dovendosi escludere, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla cit. L. 2 marzo 2012, n. 16, che tra le difformita' qualitative possa includersi anche la diversa origine della merce.
Con l'ottavo (che reitera sostanzialmente il sesto con formulazione assolutamente generica) ed il nono motivo di ricorso si denunciano violazioni dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso l'esame delle eccezioni articolate dalla Societa' circa i presupposti per l'adozione delle sanzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articoli 5 e 16, e cioe' sull'insussistenza dell'elemento soggettivo delle violazioni contestate per totale mancanza di consapevolezza in ordine alla difforme origine della merce e sull'omessa motivazione in ordine alle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede amministrativa.
Tutti i motivi sopra riassunti si rivelano inammissibili, alla stregua del parametro di legittimita' di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 4, sia perche' carenti (al di la' del generico richiamo, con riferimento al sesto, di uno specifico motivo di gravame sul punto) della puntuale trascrizione delle parti dell'atto d'appello nelle quali venivano riproposte le questioni dell'applicabilita' dello sgravio del maggior dazio in ragione della buona fede dell'importatore e venivano indicati gli elementi di prova a sostegno della stessa, della inapplicabilita' del TULD, articolo 303, alle difformita' dichiarative aventi ad oggetto una diversa origine dei prodotti importati, della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'importatore e della completezza della motivazione dell'avviso in ordine alle sanzioni; questioni tutte delle quali neppure la sentenza gravata ha fatto menzione alcuna; sia perche' in realta' la sentenza impugnata, avendo rigettato l'appello in ogni sua parte, contiene una statuizione implicita su tutte le questioni prospettate (cfr. Cass. sez. V ord. 6.12.2017 n. 29191; Cass. sez. II ord. 13.08.2018 n. 20718).
In effetti tutti i motivi sono articolati come censure di violazione di norme di diritto, finalizzate a dimostrare la fondatezza della tesi dell'applicabilita' degli articoli 220 e 239 CDC, nel primo caso, dell'inapplicabilita' del TULD, articolo 303, nel secondo e dell'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articoli 5 e 16, nel terzo, implicitamente risolte in senso negativo dalla CTR, e quindi atteggiandosi in tutti i casi come motivi di ricorso per violazione di legge, dei quali contengono (tranne l'ottavo motivo, assolutamente generico) tutti gli elementi essenziali.
Essi tuttavia sono infondati e debbono essere rigettati.
Quanto al sesto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questa Corte ha ripetutamente affermato che "In tema di tributi doganali, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore richiesto dal Reg. CEE n. 2913 del 1992, articolo 220, n. 2, lettera b), (Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, puo' essere invocato solo se l'errore dell'autorita' sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, il quale deve anche aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore in relazione alla sua dichiarazione in dogana, sicche' quando l'errore dell'Amministrazione sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore – in particolare sull'origine della merce – tale buona fede non sussiste e il debitore e' tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo" (tra le molte cfr. Cass. sez. V 7.03.2012 n. 3531; Cass. sez. V 27.07.2012 n. 13483; Cass. sez. V 6.07.2016 n. 13770; Cass. sez. V 11.05.2018 n. 11441; da ultimo anche Cass. sez. V ord. 5.11.2019 n. 28359 e Cass. sez. V 17.12.2019 n. 33314); cio' in quanto l'errore dell'Autorita' Doganale di transito determinato da infedele dichiarazione dell'esportatore non puo' essere qualificato come errore attivo, non essendo riconoscibile in dogana, laddove il debitore d'imposta e' tenuto all'esercizio di tutta la diligenza professionale dell'operatore del settore (per cui e' compito dell'importatore adottare tutti i comportamenti atti a premunirsi da un'azione di recupero a posteriori, tra i quali quello di ottenere dalla controparte esportatore tutti gli elementi di prova che le merci provengano dallo Stato che fruisce di preferenze tariffarie generalizzate); e quindi deve subire le conseguenze della infedele dichiarazione dell'esportatore, salvo che non adempia con successo all'onere della prova concernente la sussistenza concorrente delle tre condizioni richieste dall'articolo 220 CDC, comma 2, lettera b, (in senso perfettamente conforme per entrambi i principi cfr. Corte Giust. UE 16.05.2017 in C-47/16, Valts ienemumu dienests; ma gia' prima Corte Giust. UE 8.11.2012 in C-438/11, Lagura Vermogenverwaltung GmbH).
Quanto al settimo, e' orientamento consolidatissimo di questa Corte che "la qualita' di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione pregnante in relazione sia alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto piu' in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie accordate dall'Unione Europea ad alcuni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo: ne consegue che la sanzione prevista dal TULD, articolo 303, riguarda ogni ipotesi di difformita' o falsita' della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioe', oltre che a valore, quantita', qualita' delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3, non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1, fa riferimento alle difformita' di qualita', da interpretarsi estensivamente come comprensive, anche, delle diversita' di origine, senza che a cio' osti la natura sanzionatoria della disposizione, che, in quanto non eccezionale, e' suscettibile di interpretazione estensiva ne', peraltro, l'eventuale buona fede dell'importatore che non assume rilevanza nel caso di accertata falsita' della documentazione di origine della merce" (Cass. sez. V 7.02.2019 n. 3594; Cass. sez. V ord. 25.01.2019 n. 2169; Cass. sez. V 14.02.2014 n. 3467; Cass. sez. V 3.08.2012 n. 14030; Cass. sez. V 27.07.2012 n. 13489).
Il nono motivo e' privo di fondamento in quanto, trattandosi nella specie di violazioni incidenti sulla determinazione dell'imposta (violazioni sostanziali "correlate al tributo"), il procedimento di irrogazione e' regolato dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 17, senza le formalita' di anticipata contestazione e conseguente contraddittorio anticipato previsti dall'articolo 16 invocato dalla contribuente (Cass. sez. VI-V ord. 15.07.2015 n. 14848).
Con l'undicesimo motivo l' (XXXXX) denuncia violazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Reg. CEE n. 2013 del 1992, articolo 20, e dei presupposti di applicazione del Reg. UE n. 1890 del 2005: invero il dazio antidumping fu provvisoriamente disposto alle merci del tipo oggetto della presente controversia con Reg. UE n. 771 del 2005, provenienti dalla RPC, dall'Indonesia, da Taiwan, dalla Thailandia e dal Vietnam, e solo con Reg. UE n. 996 del 2010, e' stato esteso anche alle importazioni delle medesime merci provenienti dalla Malaysia indipendentemente dall'origine dichiarata; sicche' l'applicazione di tale dazio senza un adeguato accertamento circa la provenienza cinese, e circa la sussistenza di margini di dumping adeguati e le condotte elusive previsti nel Reg. UE n. 1225 del 2009, articolo 13, accertamenti che fanno totalmente difetto nella sentenza impugnata, equivarrebbe ad un'applicazione retroattiva della normativa del piu' recente provvedimento estensivo della disciplina di tutela della concorrenza.
Il motivo e' infondato.
Premesso che per la fruizione del regime preferenziale relativo alla provenienza della merce importata da un determinato Paese agevolato, il trasporto deve essere effettuato direttamente da Paese agevolato a Paese importatore, senza passaggi intermedi, e dovendosi prendere atto che la CTR ha accertato invece, con statuizione gia' confermata in virtu' del rigetto dei motivi che precedono, che le merci dei cui dazi si controverte provenivano dalla RPC (e non gia' da Paese non individuato) attraverso uno spazio doganale "free" della Malaysia, va ribadito che l'accertamento della non spettanza del regime agevolato comporta l'applicazione del regime daziario ordinario, che e' quello c.d. antidumping applicabile alle merci provenienti dal Paese di origine effettiva, e non quello "c.d. normale", che prevede un'aliquota anch'essa agevolata (Cass. 16.05.2019 n. 14020).
Infine il dodicesimo motivo censura, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913 del 1992, articolo 221, per aver la CTR omesso di dichiarare la sopravvenuta prescrizione triennale all'avviso di rettifica n. 29219 (il primo dei tre oggetto di recupero) ed al corrispondente avviso di irrogazione sanzioni, ai sensi della norma violata e del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11.
La questione scaturisce dalla circostanza che l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni e' stato inviato (il (XXXXX) prima della scadenza del triennio ((XXXXX)), ma era pervenuto alla Societa' importatrice soltanto il 2 maggio successivo, anche se era stato ricevuto gia' il 27 aprile dalla (XXXXX) s.r.l., rappresentante dell'importatore ed obbligato in solido.
Poiche' nella specie non si discute del termine per l'azione di riscossione diretta del dazio doganale, ma di quello relativo all'esercizio del potere di contabilizzazione a posteriori dello stesso, e quindi dell'accertamento definitivo circa l'entita' del dazio dovuto, e' evidente che il termine triennale di cui all'articolo 221, invocato e' un termine di decadenza, per il quale vige, nel nostro ordinamento, il principio generale che l'Ente onerato dell'esercizio di un determinato potere accertativo o sanzionatorio adempie all'onere "nella data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente" (che invece rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione (Cass. sez. VI-V 19.04.2018 n. 9749; Cass. SU 17.05.2017 n. 12332).
In sintesi, con la declaratoria di inammissibilita' o il rigetto di tutti i motivi di ricorso, questo deve essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia vittoriosa, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Va dato atto altresi' che sussistono le condizioni processuali per determinare, a carico della ricorrente soccombente, l'obbligo di versamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella gia' versata con l'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la (XXXXX) s.r.l. al rimborso in favore dell'Agenzia delle Dogane controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale del cit. articolo 13, ex comma 1 bis, se dovuto.
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