Cassazione, ordinanza n. 15896 del 24/07/2020
Accertamento - Immobile acquistato ma non utilizzato.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15896
- Data
- 24/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio sull’accertamento sintetico dei redditi 2004-2005, il contribuente sosteneva che l’immobile acquistato non fosse stato utilizzato fino al trasferimento della residenza. La Cassazione conferma che la disponibilità del bene e la spesa sostenuta, comprese le rate del mutuo, costituiscono indici rilevanti indipendentemente dall’effettivo utilizzo, gravando sul contribuente la prova contraria; accoglie però la censura relativa all’omesso esame della prova offerta sull’acquisto dell’autovettura. Rigettati i primi due motivi, la sentenza è cassata sul terzo con rinvio alla CTR affinché valuti tale elemento.
Massima
In caso di effettuazione di operazioni immobiliari, queste sono decisive per calcolare il reddito del contribuente ed è irrilevante il fatto che egli vi abbia trasferito la propria residenza. Infatti, l'acquisto immobiliare e la relativa spesa sostenuta ogni mese con la rata del mutuo sono sufficienti per legittimare l'accertamento mentre non è sufficiente giustificazione la produzione difensiva del mancato utilizzo dello stesso per ben due anni, come nel caso di specie.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che con sentenza n. 22/25/13 pubblicata il 15 gennaio 2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia, per quanto rileva in questa sede, ha accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 24/6/11 ed ha dichiarato la legittimita' degli avvisi di accertamento n. (——) e n. (——) emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di (——) e con i quali era stato accertato sinteticamente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, comma 4 e 6, il reddito, rispettivamente, per l'anno 2004 e 2005 in Euro 21.513,80 per ciascun anno;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l'eventuale utilizzo dell'immobile ritenuto indice di capacita' di spesa del contribuente e' irrilevante ai fini dell'accertamento sintetico del reddito, per cui non rileva che il contribuente, che ha acquistato l'immobile in questione nel 2003, vi ha trasferito la propria residenza solo nel 2005;
che (——) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;
che l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che con il primo motivo si lamenta violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dei principi generali che regolano il sistema dell'accertamento sintetico in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, applicabile ratione temporis, in combinato disposto con il Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione delle prove, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; Errores in iudicando ed errores in procedendo; in particolare si deduce che erroneamente la sentenza impugnata afferma che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 configurerebbe una presunzione semplice e non una presunzione legale relativa;
che il motivo e' infondato; la presunzione applicata al caso in esame e' quella di cui al citato .P.R. n. 600 del 1973, articolo 38, commi 5 e 6, secondo cui, qualora l'amministrazione determini in modo sintetico il reddito del contribuente questi ha l'onere di fornire la prova contraria; legittimamente, quindi, il giudice dell'appello afferma che, nella fattispecie in esame, si verte nel caso di presunzione legale relativa, per cui il contribuente avrebbe avuto l'onere di fornire la prova contraria che, a suo giudizio, non ha fornito;
che con il secondo motivo si deduce violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4, 5 e 6, applicabile ratione temporis, in combinato disposto con il Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, articolo 2, comma 1, e articolo 3, comma 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Errores in iudicando; in particolare si assume che erroneamente l'Ufficio ed il giudice dell'appello avrebbero affermato che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria, mentre, viceversa, questi aveva dimostrato di non avere utilizzato l'immobile considerato indice di capacita' di spesa fino al 2005 epoca in cui vi aveva trasferito la propria residenza;
che il motivo e' infondato; come esattamente sostenuto dalla sentenza impugnata, l'effettivo utilizzo del bene indice di capacita' di spesa e' irrilevante ai fini in questione, in quanto il Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, articolo 2, comma 1, comprende i beni di cui il contribuente ha la disponibilita' indipendentemente dal titolo giuridico e dal suo
effettivo utilizzo, in quanto comporta il sostentamento di una spesa, quale, ad esemplo, il pagamento delle rate di mutuo (il quale non si dubita che costituisca indice di spesa);
che con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 5 e 6, applicabile ratione temporis in combinato con l'Agenzia delle Entrate Circolare 9 agosto 2007, n. 49 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che l'Ufficio ed il giudice dell'appello, nel considerare l'indice di capacita' di spesa dell'auto, non hanno considerato che questa e' stata acquistata mediante il versamento di un acconto di Euro 2.800,00 versato in contanti in sede di contratto di finanziamento, e con il pagamento di successive rate mensili di Euro 252,10 a decorrere dall'ottobre 2008;
che il motivo e' fondato, avendo la CTR omesso di prendere in esame la prova contraria offerta dal contribuente, come riportato nel ricorso e come riconosciuto anche dall'Agenzia delle entrate controricorrente;
che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al terzo motivo con rinvio alla Commissione tributaria della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione, che terra' conto della prova contraria fornita dal contribuente riguardo all'indice di capacita' di spesa costituito dall'acquisto dell'autovettura, e provvedera' al regolamento delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione tributaria della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione.
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