Cassazione, sentenza n. 16147 del 28/07/2020
Riscossione - Responsabilita' tra Consorzio e consorziate.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16147
- Data
- 28/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione pretendeva il pagamento dei debiti erariali di una società consortile a responsabilità limitata dalle consorziate, mediante cartella, nonostante queste non avessero ricevuto somme nella liquidazione dell’ente estinto. La Cassazione afferma che alla società consortile si applica la disciplina della forma societaria adottata: delle obbligazioni risponde quindi il patrimonio sociale, salvo il necessario accertamento delle operazioni mutualistiche e dell’eventuale uso abusivo dello strumento; dopo l’estinzione, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione. Poiché nulla era stato distribuito e non era dedotto un impiego abusivo, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.
Massima
In caso di debiti erariali di un Consorzio a responsabilità limitata, le consorziate rispondono solidalmente con lo stesso esclusivamente se le obbligazioni contratte a monte sono sorrette dallo scopo mutualistico. Se il Consorzio venisse sciolto, con conseguente sua estinzione, il fisco potrebbe rivolgere la propria pretesa anche nei confronti delle ex consorziate, ma solo nei limiti delle somme ad esse distribuite in sede di liquidazione del debitore originario. Nel caso di specie, in sede di liquidazione i soci non avevano ricevuto nulla dal Consorzio e pertanto neanche sotto tale profilo si poteva ravvisare una responsabilità delle consorziate contribuenti.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 6 dicembre 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti della (——) s.r.l., della (——) s.r.l., della (——) s.r.l. e del comune di Circello, tutti quali soci del (——) a r.l., in relazione a debiti erariali di quest'ultima, accertati giudizialmente, per gli anni 1998 e 1999.
2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale osservando che nel caso in esame veniva in rilievo un'obbligazione assunta dal Consorzio in nome proprio e non per conto dei singoli consorziati, per cui non poteva affermarsi la responsabilita' sussidiaria dei contribuenti, invocata in relazione alla loro qualita' di soci.
Ha, quindi, evidenziato che questi ultimi non avevano ricevuto alcuna somma all'esito della liquidazione della (estinta) societa' consortile, per cui il loro patrimonio non poteva essere aggredito dai creditori sociali del Consorzio.
3. Il ricorso e' affidato a tre motivi.
4. Resistono, con unico controricorso, la (——) s.r.l., la (——) s.r.l., (——), (——) e (——), questi ultimi tre quali ex soci della (——) s.r.l., e il comune di Circello.
5. La (——) s.p.a. non spiega, invece, alcuna attivita' difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione degli articoli 1192, 1705, 2615 e 2615 ter c.c., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilita' degli enti contribuenti per le obbligazioni contratte dal Consorzio estinto.
1.1. Il motivo e' infondato.
Il regime della responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attivita' esterna in nome proprio e' disciplinato, in via generale, dall'articolo 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilita' esclusiva del fondo consortile (comma 1), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilita' di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (comma 2).
Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., la responsabilita' per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.
Conseguentemente, alla societa' consortile a responsabilita' limitata trova applicazione la regola dettata dall'articolo 2472 c.c., comma 1, in virtu' della quale nella societa' a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
Infatti, se non puo' escludersi che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di societa', quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si puo' ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non piu' riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (cosi', Cass. 27 novembre 2003, n. 18113; in tal senso, successivamente, Cass. 23 marzo 2017, n. 7473; Cass. 19 aprile 2016, n. 7734).
E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la societa' a responsabilita' limitata, incontestabilmente e' compresa la regola che l'articolo 2472 c.c., comma 1, ricollega alla nozione stessa di tale societa', ossia la regola per la quale e' unicamente la societa' a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
E' questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di societa' a responsabilita' limitata, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente articolo 2615 c.c..
1.2. Non pertinente e' il richiamo operato dalla ricorrente al precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 3664 del 21 febbraio 2006, in quanto relativa ad una fattispecie di responsabilita' dei singoli membri di un consorzio privo di personalita' giuridica e, dunque, non interessante il tema del coordinamento delle diverse discipline che qui interagiscono (quella di cui all'articolo 2615 c.c. e quella propria del tipo della societa' a responsabilita' limitata).
1.3. Sotto altro aspetto si evidenzia che la distinta soggettivita' fiscale e l'autonoma responsabilita' delle obbligazioni tributarie connesse alle operazioni poste in essere da ciascuna consorziata, nonche' dalla societa' consortile, valutate unitamente alla configurabilita' di una coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, comporta la necessita' di distinguere tra le operazioni poste in essere dalla societa' consortile in esecuzione del patto mutualistico e quelle costituenti esercizio di un'autonoma attivita' commerciale della societa' consortile (cfr. Cass., Sez. Un., 14 giugno 2016, n. 12190).
Il riconoscimento della coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, con conseguente applicazione alle societa' consortili del regime di responsabilita' previsto per le societa' di capitali, postula un accertamento, condotto alla luce dei patti consortili e dell'attivita' in concreto esercitata, del fatto che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, intento ben presumibile laddove lo scopo mutualistico risulti di carattere del tutto residuale.
1.4. Orbene, la Commissione regionale, nell'escludere la responsabilita' del contribuente in ragione del fatto che le obbligazioni in oggetto derivavano dallo svolgimento di attivita' da parte del Consorzio costituita nella forma di una societa' di capitali non posta in essere per conto dei singoli consorziati, si sottrae alla censura prospettata, non venendo dedotto l'abusivo ricorso allo strumento societario.
1.5. Cio' posto, si osserva che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro di una societa', pur provocando l'estinzione dell'ente, non determina al tempo stesso l'estinzione dei debiti insoddisfatti che la societa' aveva nei riguardi dei terzi, ma da' vita ad un fenomeno di tipo successorio, in virtu' del quale l'obbligazione della societa' si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070).
Da cio' consegue che, nel caso in esame, la natura limitata della responsabilita' dei soci per le obbligazioni tributarie assunte dal Consorzio estinto determina l'operativita' del limite rappresentato dall'entita' delle somme ricevute in sede di liquidazione.
Pertanto, anche sotto tale profilo, la decisione della Commissione regionale che ha escluso la responsabilita' dei contribuenti in considerazione della mancata distribuzione in loro favore di attivita' all'esito della liquidazione del Consorzio estinto, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.
2. Con il secondo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., per aver il giudice di appello posto a fondamento della sua decisione la circostanza dell'esistenza di analoghi giudizi, proposti da altri ex soci del consorzio estinto, conclusisi in senso favorevole a questi ultimi.
3. Con l'ultimo motivo di ricorso si duole, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 c.p.c., per non aver la Commissione regionale disposto la sospensione del processo in attesa dell'esito di tali altri diversi giudizi.
3.1. I due motivi sono inammissibili sia perche' non colgono la ratio decidendi, atteso che l'esistenza dei diversi giudizi instaurati da altri ex soci per la medesima pretesa tributaria e' stata menzionata dal giudice di appello, ma non e' stata elevata a fondamento autonomo della decisione, sia perche', in ogni caso, la resistenza della ratio decidendi costituita dalla assenza di una responsabilita' sussidiaria e dalla limitazione della responsabilita' alle somme ricevute all'esito della liquidazione rende irrilevante l'esame di motivi di ricorso con cui si aggrediscono una diversa ratio decidendi (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).
4. Pertanto, il ricorso non puo' essere accolto.
5. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

