Cassazione, sentenza n. 16169 del 28/07/2020

Sentenza n. 16169 del 28/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16169
Data
28/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva la rettifica del valore dichiarato per la compravendita di un terreno ai fini dell’imposta di registro; la CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto, rilevandone il difetto di motivazione e negando rilievo agli atti comparativi prodotti in appello. La Cassazione ha osservato che sul motivo relativo alla motivazione dell’accertamento si era formato giudicato interno, poiché il suo rigetto in primo grado non era stato impugnato incidentalmente. Ha inoltre ritenuto utilizzabili in appello i documenti comparativi, cassando la sentenza e rinviando alla CTR per il riesame della pretesa.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX) impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione dell'Imposta di Registro relativa all'atto di compravendita di un terreno sito in (XXXXX) registrato il 1.3.2004. L'ufficio aveva elevato il valore del terreno da Euro 100.000,00 ad Euro 222.000,00. La C.T.P. di Isernia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla C.T.R. del Molise sul rilievo che l'avviso di rettifica era privo della motivazione. Inoltre gli atti di comparazione non erano stati specificamente indicati nell'atto impositivo e solo nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto copia di due atti di compravendita che non avevano valenza probatoria poiche' di essi non vi era traccia nella motivazione dell'atto impositivo. Infine la perizia di parte prodotta dai contribuenti offriva elementi convincenti per ritenere congruo il valore indicato in atto, anche tenuto conto del fatto che occorreva considerare gli oneri di urbanizzazione ed il fatto che alcune aree avrebbero dovuto essere cedute al comune in forza della stipulanda concessione urbanistica.

2. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidata a sei motivi. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullita' della sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'articolo 112 c.p.c.. Sostiene che la C.T.R. ha giudicato extra petita laddove ha ritenuto l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione dovuta alla omessa motivazione dello stesso. Invero il giudice di prime cure aveva rigettato il motivo di ricorso fondato sul difetto di motivazione dell'atto impositivo ed i contribuenti, nel costituirsi nel giudizio di appello, non avevano riproposto la questione, per il che essa doveva intendersi rinunciata.

2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce vizio di motivazione e nullita' della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nella parte in cui la C.T.R. non ha motivato l'affermazione secondo cui, contrariamente all'evidenza, l'avviso di liquidazione non era sufficientemente motivato.

3. Con il quarto motivo deduce nullita' della sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, derivante dall'essere incorsa la CTR in error in procedendo. Cio' in quanto i giudici di appello hanno ritenuto inutilizzabili gli atti di compravendita prodotti nel giudizio di appello a titolo di comparazione laddove, invece, avrebbero dovuto esaminarli al fine di decidere la causa nel merito, essendo la produzione documentale liberamente consentita in grado di appello.

4. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la C.T.R. inopinatamente tenuto conto degli oneri di urbanizzazione del terreno considerandoli come incidenti sul costo del terreno, laddove si trattava solamente di un elemento di cui l'acquirente avrebbe potuto tener conto nel valutare la convenienza dell'affare.

5. Con il sesto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la C.T.R. considerato che il perito di parte aveva indicato il valore del terreno in Euro 22,00 per mq, ovvero in misura equivalente a quella indicata dall'ufficio, salvo poi detrarre inopinatamente il costo connesso all'urbanizzazione.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso e' fondato. Cio' in quanto, come emerge dalla sentenza della C.T.P. che la ricorrente ha trascritto nel ricorso in adempimento dell'onere dell'autosufficienza, il motivo di ricorso afferente il difetto di motivazione dell'atto impositivo era stato espressamente rigettato. A tal punto, onde evitare la formazione del giudicato interno, i contribuenti vittoriosi avrebbero dovuto proporre impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56. L'onere dell'espressa riproposizione, sancito dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56, non riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensi' solamente quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (per esempio, perche' ritenute assorbite). In relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, di contro, non e' ipotizzabile un'ulteriore alternativa rispetto all'unica, possibile, dell'impugnazione – in via principale o incidentale – o dell'acquiescenza totale o parziale; con relativa formazione, in questo secondo caso, di un giudicato interno preclusivo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23228 del 13/11/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013; Sez. 5, Sentenza n. 1545 del 24/01/2007). Nel caso che occupa i contribuenti, nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, come emerge dall'atto di costituzione trascritto nel ricorso, non hanno svolto appello incidentale con riguardo al capo della decisione afferente la omessa motivazione dell'atto impositivo, per il che sulla questione si era formato il giudicato implicito e la C.T.R. non avrebbe potuto riesaminare la questione.

7. Il secondo ed il terzo motivo rimangono assorbiti.

8. Il quarto motivo e' fondato. La C.T.R. ha ritenuto di non dover esaminare le documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in grado di appello, consistenti in due atti notarili da cui si sarebbe evinto, in tesi, che terreni siti in (XXXXX) erano stati venduti al medesimo prezzo unitario di Euro 22,00 per mq. sul rilievo che essi non erano stati indicati nell'atto impositivo. Ora, tale circostanza (la mancata indicazione di essi nell'atto impositivo) avrebbe potuto determinare la declaratoria di illegittimita' dell'atto stesso per mancanza di adeguata motivazione ma sul punto si era formato il giudicato interno. La C.T.R., dunque, non avrebbe potuto esimersi dall'esaminare la produzione documentale effettuata in grado di appello, giusta il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, al fine di valutare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria, potendo l'Agenzia delle Entrate dedurre nel corso del giudizio elementi ulteriori a sostegno della pretesa tributaria.

9. Il quinto ed il sesto motivo rimangono assorbiti.

10. La sentenza va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata per nuovo esame alla C.T.R. del Molise in diversa composizione, la quale provvedera' anche sulle spese di questo giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla C.T.R. del Molise in diversa composizione.

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