Cassazione, sentenza n. 16379 del 30/07/2020

Sentenza n. 16379 del 30/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16379
Data
30/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’imposta di registro applicata in misura proporzionale alle somme recate da un decreto ingiuntivo relativo a crediti acquistati pro soluto; la contribuente sosteneva invece la misura fissa, richiamando la natura finanziaria dell’operazione e la sua rilevanza IVA, tesi accolta nei gradi di merito. La Cassazione non ha esaminato le censure dell’Agenzia delle Entrate, poiché la lite era stata definita ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 con integrale pagamento delle somme dovute. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensato le spese.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEL FATTO
1.La societa' (XXXXX) s.r.l. impugnava l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'applicazione dell'Imposta di Registro in misura proporzionale sulle somme portate da decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale di Napoli in favore della societa', relativo a crediti dalla stessa acquistati pro soluto, contestandone la legittimita' sul rilievo che, svolgendo essa attivita' di finanziamento e non di recupero crediti, l'atto giudiziario doveva essere sottoposto all'imposta in misura fissa, sulla base del disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40 e della nota II dell'articolo 8 della tariffa allegata; cio', in quanto, proprio per la natura finanziaria delle operazioni in questione, esse rientravano nel campo di applicazione dell'IVA, sebbene tra le operazioni esenti, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 10, comma 1.

La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della societa' contribuente, riconoscendo la natura finanziaria alle operazioni negoziali poste in essere dalla societa' (XXXXX), con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei primi giudici dinanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, nel respingere il gravame, affermava che, considerata la natura della societa' contribuente " deve ritenersi che la cessione di credito sia stata effettuata ai soli fini del finanziamento, in quanto il credito oggetto dei d.i. de quibus trae origine da una cessione di beni e da una prestazione di servizi che rientrano tre a le operazioni soggette alla disciplina IVA. Infatti, i d.i. recano la condanna dell'ASL al pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di cessione di beni e prestazioni di servizi che hanno scontato l'imposta sul valore aggiunto"

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 997/34/14, depositata il 3.02.2014, svolgendo quattro motivi, cui resiste con controricorso la societa' (XXXXX), chiedendo il rigetto del ricorso.

Il P.G. ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con la prima censura che reca violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 342 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, l'Ufficio lamenta "carenza motivazionale", per avere il decidente affermato l'inammissibilita' del primo motivo di appello i quanto avulso dalle argomentazioni dei primi giudici, quando al contrario la censura di appello prospettava l'omessa motivazione in merito all'accoglimento della tesi della natura finanziaria della cessione dei crediti.

3.Con il secondo motivo, che prospetta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 40 e 8, nota II, della Tariffa, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, l'ente finanziario censura la sentenza impugnata, sul presupposto che il decreto ingiuntivo che condanna la parte debitrice al pagamento di somme di danaro e' soggetto al versamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, a nulla rilevando il rapporto sottostante l'attivazione della procedura monitoria.

In particolare, deduce l'Ufficio che solo le operazioni di cui agli originari contratti di appalto hanno scontato l'iva, mentre le obbligazioni di pagamento, poste a fondamento dei procedimenti monitori, a carico dei debitori ceduti, sarebbero estranee all'originario rapporto contrattuale.

5.La terza censura reca denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, della violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, sul rilievo che la CTR ha omesso di esaminare l'ulteriore e distinta questione della tassazione della somma sugli interessi e rivalutazione, in contrasto con quanto dispone l'articolo 15 cit., il quale esclude dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita', le quali, pertanto, rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta di registro.

5.Con nota del 12.02.2018, l'Ufficio ha prodotto la comunicazione della regolarita' della definizione della lite, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, ed avendo il medesimo pagato tutte le somme previste dalla citata normativa.

Si e' verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessita' di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.

Va, pertanto, dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

visto il D.L. n. 119 del 2018, articolo 6;

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6;

compensa le spese del presente giudizio.

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