Cassazione, sentenza n. 16661 del 04/08/2020
Sentenza n. 16661 del 04/08/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16661
- Data
- 04/08/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione che applicava l’imposta di registro in misura fissa a un decreto ingiuntivo relativo a crediti acquistati pro soluto, sul presupposto della natura finanziaria e dell’assoggettamento delle operazioni al regime IVA, ancorché esente. Sopravvenuta l’istanza del contribuente per la definizione agevolata della lite, l’Ufficio ha comunicato la regolarità della procedura e l’integrale pagamento delle somme previste. La Cassazione non esamina quindi i motivi sulla tassazione del decreto ingiuntivo, ma dichiara estinto per legge il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Testo della pronuncia
1. La societa' (—) s.r.l. impugnava l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sulle somme portate da decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale di Napoli in favore della societa', relativo a crediti dalla stessa acquistati pro soluto, contestandone la legittimita' sul rilievo che, svolgendo essa attivita' di finanziamento e non di recupero crediti, l'atto giudiziario doveva essere sottoposto all'imposta in misura fissa, sulla base del disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40 e tariffa allegata, articolo 8, nota II; cio', in quanto, proprio per la natura finanziaria delle operazioni in questione, esse rientravano nel campo di applicazione dell'IVA, sebbene tra le operazioni esenti, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ex articolo 10, comma 1.
La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della societa' contribuente, riconoscendo la natura finanziaria alle operazioni negoziali poste in essere dalla societa' (—), con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa.
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei primi giudici dinanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, nel respingere il gravame, affermava "la natura finanziaria della cessione dei crediti pro soluto, confermata dalla circostanza che la societa' (—) e' una societa' veicolo per la cartolarizzazione dei crediti… con la conseguenza che l'attivita' esclusiva svolta e' quella di finanziamento che rappresenta il suo unico scopo; ed infatti la societa' cessionaria non ottiene un compenso per ogni credito riscosso, ma la remunerazione deriva dalla differenza tra l'importo versato per l'acquisto dei crediti e l'importo riscosso in ordine ai medesimi crediti".
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 994/34/14, depositata il 3.02.2014, svolgendo tre motivi, cui resiste con controricorso la societa' (—), chiedendo il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
2. Con la prima censura, che reca violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 342 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, l'Ufficio lamenta "carenza motivazionale", per avere il decidente affermato l'inammissibilita' del primo motivo di appello in quanto "avulso" dalle argomentazioni dei primi giudici, quando, al contrario, la censura di appello prospettava l'omessa motivazione in merito all'accoglimento della tesi della natura finanziaria della cessione dei crediti.
3. Con il secondo motivo, che prospetta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40 e Tariffa, articolo 8, nota II, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, l'ente finanziario censura la sentenza impugnata, sul presupposto che il decreto ingiuntivo che condanna la parte debitrice al pagamento di somme di danaro e' soggetto al versamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, a nulla rilevando il rapporto sottostante l'attivazione della procedura monitoria.
In particolare, deduce l'Ufficio che solo le operazioni di cui agli originari contratti di appalto hanno scontato l'iva, mentre le obbligazioni di pagamento, poste a fondamento dei procedimenti monitori, a carico dei debitori ceduti, sarebbero estranee all'originario rapporto contrattuale.
5. La terza censura reca denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, della violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, sul rilievo che la CTR ha omesso di esaminare l'ulteriore e distinta questione della tassazione della somma sugli interessi e rivalutazione, in contrasto con quanto dispone l'articolo 15 cit., il quale esclude dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita', le quali, pertanto, rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta di registro.
5. Con nota del 12.02.2018, l'Ufficio ha prodotto la comunicazione della regolarita' della definizione della lite, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 ed avendo il medesimo pagato tutte le somme previste dalla citata normativa.
Si e' verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessita' di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.
Va, pertanto, dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6;
compensa le spese del presente giudizio.
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