Cassazione, sentenza n. 16663 del 04/08/2020
Sentenza n. 16663 del 04/08/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16663
- Data
- 04/08/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava l’imposta di registro e le sanzioni applicate alla sentenza che gli aveva riconosciuto l’acquisto per usucapione di un terreno, deducendo carenze di motivazione e di determinazione della base imponibile. La Cassazione ritiene sufficiente il richiamo alla sentenza, già conosciuta o conoscibile dal destinatario, e considera non scrutinabile la censura sulla base imponibile perché l’avviso non era stato trascritto né allegato al ricorso. Conferma inoltre che la sentenza di usucapione immobiliare è tassata secondo la disciplina degli atti traslativi a titolo oneroso e rigetta integralmente il ricorso.
Testo della pronuncia
(—) propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 746/22/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione per omesso pagamento di imposta di registro con relative sanzioni annualita' 2008 in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Napoli il 27.3.2008 con la quale fu dichiarato l'acquisto per usucapione, a favore del contribuente, di un appezzamento di terreno.
La CTR, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo l'atto impositivo congruamente motivato, riportando gli estremi della sentenza del Tribunale di Napoli e i presupposti giuridici e di fatto alla base dell'applicazione dell'imposta, respingendo altresi' le censure circa la mancata applicazione dell'imposta in misura fissa, dovendo applicarsi agli acquisti per usucapione l'imposta prevista per gli atti traslativi della proprieta' immobiliare a titolo oneroso.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in rubrica, "violazione e/o falsa applicazione e/o errata applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, per non aver, l'ufficio finanziario resistente, allegato all'avviso di liquidazione impugnato la sentenza dichiarativa d'usucapione".
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in rubrica, "violazione e/o falsa applicazione e/o errata applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, per non aver, l'ufficio finanziario resistente, indicato la base imponibile, da determinare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 51, comma 2, in virtu' della quale e' poi stato emesso l'avviso di liquidazione impugnato".
1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in rubrica, in via subordinata, "violazione e/o errata e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 53, comma 1, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1 – omessa motivazione nella sentenza impugnata su un fatto decisivo della controversia", lamentando che la CTR non abbia fatto applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 51, comma 2, che prescrive di tener conto del valore venale in comune commercio dei beni.
1.4. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
1.5. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento di questa Corte, piu' volte ribadito, secondo cui, con riguardo ai documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 7, detto obbligo e' limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. nn. 3227/2018, 28060/2017, 9323/2017).
1.6. Trattandosi, con riguardo alla sentenza di usucapione, di atto da presumere conosciuto o comunque certamente conoscibile dal contribuente, il riferimento che ad essa e' fatto nell'avviso di accertamento soddisfa certamente l'onere motivazionale, senza alcun ulteriore obbligo di allegazione all'atto impositivo.
1.7. Va parimenti disattesa la doglianza circa la mancata indicazione della base imponibile, in quanto, cosi' come affermato espressamente nella sentenza impugnata, l'avviso di accertamento riportava, oltre agli estremi della sentenza di usucapione, anche i "presupposti di fatto e…(le)… ragioni giuridiche che lo…(avevano)… determinato".
1.8. La doglianza risulta dunque inammissibilmente formulata senza il rispetto dell'onere di specificita' del ricorso per cassazione, giacche' il ricorrente non ha trascritto, ne' allegato, al ricorso l'atto impugnato al fine di consentire alla Corte di verificare il giudizio espresso dal Giudice d'appello sull'idoneita' e congruita' probatoria dell'atto impositivo.
1.9. Infine, quanto alla pretesa mancata applicazione del criterio di calcolo della base imponibile relativamente al valore venale in comune commercio dell'immobile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 51, comma 2, va in ogni caso confermato anche in tale sede l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 5749/2018, 7224/2003) secondo cui, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa allegata, articolo 8, nota 2 bis, i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all'imposta di registro in virtu' della medesima tariffa, articolo 1, relativo agli atti traslativi della proprieta', al che deriva che la base imponibile deve essere determinata in base alle regole stabilite per detti atti.
1.10. Il Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, articolo 23, convertito, con modificazioni, nella L. 27 aprile 1989, n. 154, inserendo la nota II bis al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa allegata, prima parte, articolo 8, ha infatti assoggettato all'aliquota dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso la registrazione della sentenza dichiarativa dell'acquisto della proprieta' per usucapione, come correttamente affermato anche nella sentenza impugnata.
2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto e il ricorrente, soccombente, va condannato in favore dell'Agenzia controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell'attivita' difensiva spiegata, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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