Cassazione, sentenza n. 16763 del 06/08/2020

Sentenza n. 16763 del 06/08/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16763
Data
06/08/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio traeva origine da un accertamento di maggiori ricavi, annullato in primo grado e successivamente confermato dalla CTR su appello dell’Agenzia delle Entrate. Durante il giudizio di cassazione, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dopo avere aderito alla definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 193 del 2016, documentando l’integrale pagamento secondo il piano approvato; l’Agenzia ha aderito alla richiesta. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata, compensa integralmente le spese e nega l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

1. La (—) S.A.S. in persona del legale rappresentante p.t., impugno', innanzi alla C.T.P. di Caserta, l'avviso di accertamento per la ripresa, nei propri confronti, di maggiori ricavi per l'anno 2005, quantificati in Euro 304.746,00.

2. La C.T.P., con sentenza n. 203/02/2010, accolse il ricorso.

3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE impugno' tale decisione innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 153/29/2012, depositata il 20.09.2012, accolse il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come correttamente l'Ufficio avesse valutato, ai fini della ripresa fiscale, le varie operazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito secondo il valore normale di mercato.

4. Avverso tale pronunzia la (—) S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, breviter, " (—)"), nonche' (—), (—) e (—) hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Si e' costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE.

5. In data 28.1.2019 i ricorrenti hanno quindi depositato atto di rinunzia al ricorso ex articolo 390 c.p.c., a seguito di adesione alla procedura di definizione agevolata disciplinata dal Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016.

6. Fissata – successivamente a tale produzione – l'adunanza camerale del 14.11.2019 per la trattazione della causa, all'esito della stessa, ritenendo non sussistenti gli estremi per la definizione della controversia in camera di consiglio, la causa e' stata rinviata per la discussione all'odierna pubblica udienza.

7. Parte controricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., dichiarando di aderire alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con memoria depositata in data 28.1.2019, notificata all'AGENZIA DELLE ENTRATE il successivo 1.2.2019, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e, per l'effetto, chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, quale conseguenza dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata disposta con Decreto Legge n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016; a tale memoria risulta altresi' allegata la documentazione comprovante l'integrale pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti, secondo il piano di rateizzazione approvato e comunicato ai ricorrenti medesimi mentre, dal proprio canto, l'AGENZIA, con memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., ha confermato quanto precede, aderendo alle richieste di parte ricorrente.

1.1. In virtu' di quanto precede puo', pertanto, dichiararsi, come richiesto, l'estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite, ai sensi della succitata disposizione di legge.

2. Quanto alle spese del giudizio di legittimita', in presenza di accettazione della rinuncia ad opera dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e stante, in ogni caso, la ratio complessiva sottesa alla normativa volta alla definizione agevolata delle liti fiscali, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Cass., Sez. V, 23.1.2020, n. 1480; Cass., Sez. 6-L, 7.11.2018, n. 28311, Rv. 651733-01; Cass., Sez. VI-5, 3.10.2018, n. 24083; Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10198, Rv. 647968-01).

3. Non sussistono, infine, in relazione all'intervenuta definizione agevolata della lite, i presupposti di legge per il pagamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo pari al contributo unificato versato in occasione dell'iscrizione a ruolo del ricorso (cfr. Cass., Sez. 5, 23.1.2020, n. 1480, cit.; Cass., sez. 6-5, 7.6.2018, n. 14782; Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01).

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente giudizio, del Decreto Legge n. 193 del 2016, ex articolo 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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