Cassazione, ordinanza n. 16775 del 06/08/2020
Accertamento - Cancellazione dal Registro delle imprese - Trasferimento all'estero - Non ha effetto estintivo.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16775
- Data
- 06/08/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società, cancellata dal Registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero, contestava un accertamento IRES, IRAP e IVA, sostenendo anche l’invalidità della notificazione e chiedendo la rimessione in termini. La Cassazione afferma che tale cancellazione, non conseguendo alla liquidazione o alla cessazione dell’attività, non estingue la società, che conserva obbligazioni tributarie e capacità processuale; ritiene inoltre valida la consegna dell’atto al legale rappresentante e imputabile la tardiva impugnazione. Il ricorso è pertanto respinto, con conferma dell’esito sfavorevole dei precedenti gradi.
Massima
L'effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese si ha solamente a seguito di una procedura di liquidazione e comunque della cessazione dell'attività di impresa e non rientra dunque in tale ambito il caso in cui detta cancellazione venga effettuata per il trasferimento all'estero della sede sociale. In tale ipotesi la società rimane titolare delle obbligazioni tributarie e mantiene anche la capacità processuale. Del resto, che un soggetto giuridico costituito in forma societaria rimanga tale anche in caso di trasferimento della sua sede all'estero, si ricava chiaramente da quelle disposizioni codicistiche che attribuiscono ai soci il diritto di recesso.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(——) s.r.l. impugno' l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP ed IVA, nell'anno d'imposta 2005.
L'impugnazione venne dichiarata inammissibile per tardivita' in primo grado; proposto appello dalla (——) s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza resa il giorno 20 gennaio 2014, lo respinse.
Avverso la detta sentenza, (——) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso (——) s.r.l. eccepisce la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo il giudice di merito omesso di pronunciare sulla domanda di rimessione in termini formulata dalla ricorrente.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 54, articolo 2, comma 1, dell'articolo 153, comma 2, c.p.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art.60, atteso che la commissione tributaria regionale ha escluso il diritto alla rimessione in termini della contribuente, nonostante fosse pacifico che la stessa si era cancellata dal registro delle imprese per essersi trasferita all'estero, prima della notifica dell'atto impugnato.
2.1. I primi due motivi, chiaramente connessi per il comune oggetto, sono entrambi manifestamente infondati.
Va escluso, anzitutto, che la commissione tributaria regionale non abbia pronunciato sull'istanza di rimessione in termini, dovendosi al contrario ritenere che – implicitamente, seppure univocamente – nel ritenere senz'altro tardiva l'impugnazione proposta dalla contribuente, abbia parimenti inteso affermare che non sussistessero i presupposti per un provvedimento processuale ad essa favorevole.
2.2. Va soggiunto che la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'articolo 184-bis c.p.c. che in quella di piu' ampia portata contenuta nell'articolo 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perche' cagionata da un fattore estraneo alla sua volonta' (tra le tante, Cass. 06/07/2018, n. 17729).
E nella specie il giudice di merito, avendo ritenuto correttamente eseguita la notifica dell'atto impositivo direttamente nelle mani del legale rappresentante della contribuente, all'evidenza ha ritenuto la imputabilita' del ritardo con cui la predetta ha poi impugnato detto avviso di accertamento spiccato dall'Agenzia delle Entrate.
3. Con il terzo motivo deduce la nullita' della sentenza per violazione degli articoli 156 c.p.c., comma 2, articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., nonche' dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, poiche' il giudice di merito ha motivato in maniera apparente sulle ragioni che inducevano a ritenere valida la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta presso il domicilio fiscale del precedente legale rappresentante della societa'.
4. Con il quarto motivo rileva la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 58 e 60 e dell'articolo 142 c.p.c., poiche' il giudice di appello ha ritenuto valida la notifica dell'atto impositivo presso il domicilio dell'ultimo legale rappresentante della societa', prima che la stessa fosse trasferita all'estero, anziche' nel suo diverso domicilio fiscale esistente in Italia.
4.1. I due mezzi, sostanzialmente incentrati sulla medesima questione, sono entrambi infondati, anche se la motivazione resa dalla commissione tributaria regionale merita una necessaria puntualizzazione.
4.2. Com'e' noto, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicche' il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, lettera e).
Questa Corte, peraltro, in piu' occasioni ha chiarito che la disciplina surrichiamata e' posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non puo' essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, sicche' la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l'illegittimita' del procedimento notificatorio, quando venga seguita una procedura piu' garantista per il medesimo contribuente (Cass. 24/09/2015, n. 18934; Cass. 28/11/2014, n. 25272).
Del resto, si e' anche precisato che la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della societa', e' valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della societa' stessa, proprio perche' la limitazione territoriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, non e' posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operativita' dell'Ufficio (Cass. 21/12/2016, n. 26540).
4.3. Orbene, nella vicenda che ci occupa, e' documentato dalla odierna ricorrente che la notifica dell'atto impositivo avvenne direttamente a mani del suo legale rappresentante, quando la societa' si era gia' trasferita all'estero; e cio' in perfetta osservanza dell'articolo 145 c.p.c., comma 1 – nel testo novellato dalla dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2 -, che consente alla parte interessata di scegliere, alternativamente, nel caso in cui il destinatario sia una persona giuridica, di eseguire la notificazione presso la sua sede sociale ovvero al suo legale rappresentante.
Dunque, la notifica di cui si discute e' perfettamente valida, non solo in quanto la societa' contribuente non aveva inteso comunicare all'Amministrazione finanziaria alcuna variazione del proprio domicilio fiscale, ma vieppiu' trattandosi di procedura piu' garantista di quella prevista dalla lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, che com'e' noto prevede direttamente il deposito del plico nella casa comunale con affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune.
Ne' puo' seriamente dubitarsi della qualita' di legale rappresentate della (——) s.r.l. in capo alla persona che si ricevette l'avviso di accertamento poi impugnato, per l'assorbente considerazione che si tratta del medesimo soggetto che ha promosso l'odierno giudizio, sia nelle sue fasi di merito che innanzi a questa Corte.
Se, invero, si volesse sostenere – come pure adombra l'odierna ricorrente – che l'ultimo legale rappresentante della (——) s.r.l. in Italia, non fosse stato piu' legittimato, quale che ne sia la ragione, a riceversi la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, dovrebbe poi di necessita' concludersi che il medesimo difettava pure della legittimazione a rappresentarla fin dal primo grado di giudizio; sicche', la decisione impugnata dal predetto legale rappresentante mediante l'odierno ricorso per cassazione, dovrebbe addirittura essere annullata senza rinvio, ex articolo 382 c.p.c., perche' il processo non poteva avere luogo (cosi' Cass. 21/12/2018, n. 33278).
5. Con il quinto mezzo denuncia la violazione dell'articolo 2495 c.c. e dell'articolo 100 c.p.c., in quanto il giudice di merito non ha rilevato, anche d'ufficio, la nullita' dell'avviso impugnato, poiche' notificato ad soggetto giuridico ormai estinto, essendosi gia' da tempo cancellato dal registro delle imprese all'epoca della notifica del medesimo atto.
5.1. Il motivo non persuade.
Questa Corte, a Sezioni Unite, occupandosi di un procedimento teso alla dichiarazione di fallimento di una societa' cancellata dal registro delle imprese, ha chiarito che la previsione dell'articolo 10 L.F. (in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese), non trova applicazione laddove la detta cancellazione venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'attivita', ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede, e quindi sull'assunto che detta societa' continui l'esercizio dell'impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento non determina il venir meno della continuita' giuridica della societa' trasferita (Cass. S.U. 11/03/2013, n. 5945; vedi anche Cass. 04/05/2018, n. 10793).
Del resto, che un soggetto giuridico costituito in forma societaria rimanga tale, anche in caso di trasferimento della sua sede all'estero, si ricava chiaramente da quelle disposizioni codicistiche (articolo 2437 c.c., comma 1, lettera c), e articolo 2473 c.c., comma 1), che attribuiscono ai soci nelle societa' azionarie e in quelle a responsabilita' limitata il diritto di recesso "nel caso di trasferimento della sede all'estero"; e cio' sull'evidente presupposto della continuita' della personalita' giuridica, ancorche' la societa' si sia, appunto, cancellata dal registro delle imprese.
Dunque, la sentenza impugnata deve andare senz'altro confermata, in osservanza del seguente principio di diritto: "la cancellazione dal registro delle imprese di una societa' a seguito del suo trasferimento all'estero, non determina alcun effetto estintivo ex articolo 2495 c.c., sicche' nell'ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarita' passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacita' processuale della persona giuridica contribuente".
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dall'articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
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