Cassazione, sentenza n. 16833 del 07/08/2020

Sentenza n. 16833 del 07/08/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16833
Data
07/08/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La rettifica del reddito d’impresa di una società di persone, fondata sui modesti margini delle vendite immobiliari e sull’antieconomicità della gestione, era stata esaminata senza coinvolgere i soci destinatari dell’imputazione per trasparenza. La Cassazione ha ribadito che l’unitarietà dell’accertamento rende inscindibile la controversia tra società e soci, salvo questioni personali, imponendo la loro partecipazione al medesimo giudizio; l’omissione determina una nullità assoluta rilevabile d’ufficio. Accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, sono stati annullati entrambi i gradi e la causa è stata rinviata alla CTP per integrare il contraddittorio.

Testo della pronuncia

– Con sentenza n. 391/33/13 depositata in data 11 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dalla societa' edile (—) S.a.s. avverso la sentenza n. 80/24/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento, con cui era stata operata una rettifica del reddito di impresa dichiarato relativamente all'anno di imposta 2005.

– La CTR condivideva integralmente nel merito la decisione di primo grado, ritenendo corretta la ripresa Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 39 sulla base del fatto che la societa' aveva dichiarato vendite di immobili nell'anno di imposta con un margine di utili molto modesto e sulla base di una gestione aziendale antieconomica.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo dieci motivi, che illustra con memoria con cui si e' costituito il nuovo difensore. L'Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

RAGIONI DI DIRITTO

– Con il primo e secondo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4- la ricorrente lamenta la nullita' della sentenza, per mancata riunione del presente processo instaurato nei confronti della societa' di persone per rettifica del reddito di impresa, con quelli instaurati dai soci, per le riprese loro imputate per trasparenza in ragione della quota.

– I motivi sono fondati, nei termini che seguono. E' nullo l'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all'articolo 101 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 2, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, non essendo stati evocati in giudizio ne' in primo ne' in secondo grado i soci, di cui pure da' conto la sentenza gravata a pag.2, a nulla rilevando che in primo grado il giudizio da questi proposto fosse pendente avanti ad altra CTP, Avellino in luogo di Napoli.

– Va al proposito ribadito che: "In materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento, che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa', riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa, a pena di nullita' assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi" (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).

– Tale e' il caso di specie in presenza di necessario accertamento unitario emesso nei confronti della societa' di persone (—) S.a.s. per la ricostruzione del reddito di impresa per l'anno di imposta 2005, e nei confronti dei soci cui e' imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quota.

– Questa Corte ha piu' volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la societa' di fatto e tutti i soci sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralita' di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

– Conseguentemente, senza necessita' di esaminare gli ulteriori otto motivi di ricorso – denuncianti la violazione e falsa applicazione di norme sul contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione perplessa e incomprensibile, l'errata applicazione del canone dell'onere della prova nella fattispecie, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e l'erroneo regolamento delle spese di lite – la sentenza impugnata dev'essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullita' dei giudizi e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

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