Cassazione, sentenza n. 17003 del 13/08/2020

Sentenza n. 17003 del 13/08/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
17003
Data
13/08/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una fondazione bancaria chiedeva il rimborso dell’IRPEG derivante dall’aliquota agevolata, mentre l’Amministrazione ne contestava la spettanza anche dopo la scadenza dei termini di accertamento. La Cassazione ha affermato che tali termini limitano la pretesa creditoria del Fisco, non la facoltà di opporsi a un proprio debito da rimborso; l’ente richiedente deve inoltre provare, per l’annualità interessata, lo svolgimento prevalente o esclusivo di attività di promozione sociale e culturale. La Corte ha quindi accolto il terzo motivo dell’Agenzia e respinto quello relativo al giudicato esterno richiamato per annualità diverse.

Testo della pronuncia

1. La (—) (hinc anche: "la Fondazione") presento' la dichiarazione dei redditi per il periodo 1 ottobre 1993-30 settembre 1994, con la quale, avendo applicato al reddito imponibile l'aliquota agevolata (ridotta alla meta') dell'IRPEG prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 6 – cui riteneva di avere diritto – chiedeva il rimborso dell'eccedenza d'imposta di Lire 2.160.000.000 (pari a Euro 1.115.546,90) che, conseguentemente, ne risultava.

Il 10 gennaio 2002, la stessa Fondazione presentava all'Ufficio di Reggio Emilia e alla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle entrate dei solleciti del rimborso richiesto. Il 25 maggio 2005, dopo essere stata informata dall'Ufficio di Reggio Emilia (con la lettera prot. n. 47412 del 18 settembre 2002) che il sollecito allo stesso diretto era stato trasmesso alla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna, la Fondazione presentava un ulteriore sollecito (soltanto) a tale Direzione.

Con atto prot. n. 30361 del 15 giugno 2005, quest'ultima comunicava alla Fondazione il rifiuto del rimborso richiesto in quanto l'agevolazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, non spettava alle fondazioni casse di risparmio.

2. Con identici ricorsi, la Fondazione impugnava tale atto sia davanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sia davanti Commissione tributaria provinciale di Bologna, le quali accolsero entrambe il ricorso della contribuente.

3. Avverso tali pronunce, l'Ufficio di Reggio Emilia e la Direzione regionale dell'Emilia-Romagna proposero congiuntamente appello alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma (hinc anche: "CTR"), che, riuniti i ricorsi, rigetto' i due appelli.

Rigettata l'eccezione di inammissibilita' degli appelli sollevata dalla Fondazione per essere stati gli stessi proposti congiuntamente ed esclusa la litispendenza delle cause, la CTR affermo' anzitutto l'impugnabilita', ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 1, lettera g), dell'atto della Direzione regionale dell'Emilia-Romagna prot. n. 30361 del 15 giugno 2005 di rifiuto del rimborso.

In secondo luogo, la stessa CTR asseri' che l'affermazione delle sentenze di primo grado circa l'inapplicabilita' della procedura del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis – che l'Agenzia delle entrate deduceva di avere utilizzato – al fine di contestare il credito esposto nella dichiarazione della Fondazione era "stata contestata nei confronti della sentenza della CTP di Reggio Emilia in modo assolutamente generico ed inammissibile, esponendo che l'articolo 36 bis, all'epoca aveva portata piu' ampia, senza spiegare in cosa tale ulteriore ampiezza consista, e per nulla nei confronti della sentenza della CTP di Bologna".

In terzo luogo, la CTR ritenne infondato il motivo di appello – in particolare, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia – con il quale si lamentava che la Fondazione, dopo avere riconosciuto, nel ricorso introduttivo avverso la stessa sentenza, l'applicabilita' della procedura del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, l'avrebbe poi negata con un motivo aggiunto formulato solo nella memoria, in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 24 e 32, motivando che tale assunto era "errato in fatto, in quanto in ricorso la parte aveva chiesto il rimborso sulla base della definitivita' del credito" e "infondato in diritto in quanto la questione della portata applicativa di una disposizione di legge non e' rimessa alla disponibilita' delle parti, ed ulteriormente in quanto non vi sono motivi aggiunti ma semplici argomentazioni a sostegno dell'originaria domanda".

In quarto luogo, la CTR rigetto' il motivo di appello con il quale era stata invocata la preminenza del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia, nonche' l'eccezione di giudicato esterno sollevata dagli appellanti con riferimento a tre sentenze della Corte di cassazione che avevano negato la spettanza alla Fondazione dell'agevolazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, per gli anni 1993, 1997 e 1998 in ragione della natura commerciale dell'ente. La CTR motivo' al riguardo che: "(i)n presenza di un atto di diritto interno divenuto definitivo su base procedimentale, con verificazione di una decadenza non piu' sanabile, come nella specie, il potere certo preminente del diritto comunitario si arresta, essendo limitato alla regolamentazione del rapporto di merito, ormai definitivamente preclusa, salvo il caso della diretta applicabilita' al caso concreto di una sentenza della Corte di giustizia, ipotesi nella specie inesistente"; comunque, "non corrisponde al vero che la Corte di giustizia della UE abbia affermato in modo tassativo che la Fondazione ha natura commerciale e che pertanto l'agevolazione non spetta; come riconosciuto dagli stessi appellanti, e' fatta salva la facolta' della Fondazione di provare lo svolgimento di attivita' esclusivamente non commerciali e bancarie nell'anno in contestazione, conseguendo cosi' il diritto all'agevolazione"; "(n)e consegue che unico metodo per fare valere il principio invocato dall'Amministrazione era un atto di accertamento cui poteva seguire un giudizio sulla natura commerciale o meno della Fondazione (…) potere ormai precluso, ed ulteriormente che sentenze concernenti annualita' diverse non hanno neppure teoricamente (atteso che in fatto per quanto gia' detto sarebbero irrilevanti, essendo esclusa la valutazione sulla spettanza o meno dell'agevolazione) valore di giudicato".

4. Avverso tale sentenza della CTR – depositata in segreteria l'8 marzo 2011 e non notificata – ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 23/27 aprile 2012, a cinque motivi.

5. La (—) resiste con controricorso, notificato il 6/7 giugno 2012.

6. Il ricorso e' stato discusso alla pubblica udienza del 13 gennaio 2020, nella quale il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), error in procedendo per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 24, per avere la CTR ritenuto ammissibile la doglianza della Fondazione relativa all'inapplicabilita' della procedura del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, al fine di contestare il credito esposto nella dichiarazione nonostante tale doglianza – che costituiva un nuovo motivo, non prospettato nel ricorso introduttivo (nel quale la Fondazione aveva, al contrario, riconosciuto l'applicabilita' della suddetta procedura) – fosse stata prospettata dalla Fondazione, nel giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, solo con la memoria illustrativa depositata il 2 maggio 2007.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), error in procedendo per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, per avere la CTR ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo all'applicabilita' alla fattispecie del procedimento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, atteso che gli appellanti: in entrambi i ricorsi in appello, avevano dedotto che tale procedimento, "ai sensi della normativa vigente ratione temporis, veniva effettuato dagli uffici finanziari ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36 bis, che a sua volta non prevedeva la comunicazione degli esiti della liquidazione stessa, a differenza di quanto e' stabilito per le dichiarazioni presentate dal 1/1/1999; i contribuenti, infatti, avevano notizia di eventuali riduzioni o azzeramenti di rimborsi chiesti con la dichiarazione unicamente tramite solleciti o richieste informative"; nel ricorso in appello alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, avevano aggiunto che "ne consegue che la sentenza e' ulteriormente viziata, perche', essendosi limitata a prospettare alternativi procedimenti ai quali la legge assegna, invece, funzione e ambiti di operativita' diversi, perviene a conclusioni del tutto contraddittorie, in quanto, ammessa la possibilita' di disconoscere il rimborso in sede di liquidazione, che le disposizioni vigenti ratione temporis configuravano come procedimento interno, tranne nel caso in cui si richiedeva la notifica di una maggior pretesa scaturente dalla liquidazione stessa, non avrebbe dovuto escludere l'eventualita' che il rimborso fosse stato effettivamente disconosciuto in sede di liquidazione".

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600, articolo 36-bis e della L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 28, e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, per avere la CTR erroneamente "riconosciuto il diritto al rimborso sul solo presupposto dell'omesso esercizio del potere di accertamento nel termine di decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43".

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione degli articoli 106, 107 e 108 T.F.U.E. e la conseguente falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, "(i)n presenza di un atto di diritto interno divenuto definitivo su base procedimentale, con verificazione di una decadenza non piu' sanabile, come nella specie, il potere certo preminente del diritto comunitario si arresta, essendo limitato alla regolamentazione del rapporto di merito, ormai definitivamente preclusa", atteso che, sulla base delle invocate disposizioni del T.F.U.E. e della giurisprudenza della Corte di giustizia, la CTR: "poteva e doveva disapplicare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, qualora il consolidamento del diritto al rimborso per effetto dello spirare dei termini di accertamento previsto da tale disposizione si fosse posto in contrasto con il diritto comunitario"; "era tenuta a verificare se in concreto la Fondazione svolgesse o meno attivita' esclusivamente non commerciali", in quanto essa "poteva legittimamente fruire dell'agevolazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, soltanto qualora fosse stata esclusa la commercialita' dell'attivita' esercitata, e quindi la natura di impresa, poiche' in caso contrario, la fruizione della stessa agevolazione avrebbe senza dubbio costituito aiuto di Stato".

5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600, articolo 36-bis e della L. n. 449 del 1997, articolo 28, la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, la violazione degli articoli 106, 107 e 108 T.F.U.E. e la conseguente falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, nonche' la "conseguenziale" violazione dell'articolo 2909 c.c., per avere la CTR erroneamente negato l'efficacia del giudicato esterno delle sentenze della Corte di cassazione 10/02/2010, n. 2930, 10/02/2010, n. 2931 e 30/03/2010, n. 7775 – le quali avevano escluso la spettanza alla Fondazione dell'agevolazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, per gli anni 1993, 1997 e 1998 in ragione della natura commerciale dell'ente atteso che, "essendo erronea, alla stregua di quanto dedotto nel tero e nel quarto motivo, l'affermazione secondo cui e' esclusa la valutazione nel merito sulla spettanza o meno dell'agevolazione, e', conseguenzialmente, erronea l'affermazione secondo cui le sentenze concernenti annualita' diverse non possono avere valore di giudicato".

6. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di "inammissib(ilita') o improcedib(ilita')" del ricorso "ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e/o per violazione del principio di autosufficienza" sollevate dalla controricorrente per le ragioni che, premesso che "N'Agenzia ricorrente ha (…) farcito il proprio ricorso (di) lunghissime citazioni degli atti di causa", esso: a) "viola palesemente il principio dell'autosufficienza" ("in quanto rende assolutamente disagevole la lettura del ricorso ed affida al giudicante la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi"); b) "viola il disposto dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove e' prescritto, a pena di inammissibilita', che il ricorso contenga "l'esposizione sommaria dei fatti di causa".

Le eccezioni non sono fondate.

Quanto all'asserita violazione del principio di autosufficienza codificato con la previsione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (Cass., 25/03/2013, n. 7455, 06/07/2016, n. 13759) – esso impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a integrare le ragioni per le quali e' chiesta la cassazione della sentenza di merito e, altresi', a consentire a questa Corte di valutare la fondatezza di tali ragioni senza la necessita' di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o ad atti attinenti al giudizio di merito (Cass., n. 13759 del 2016). Si e' percio' affermato che il predetto articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), impone al ricorrente di indicare specificamente, a pena di inammissibilita', altre al luogo in cui ne e' avvenuta la produzione, "gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure mediante riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (Cass., 21/01/2014, n. 1142, n. 13759 del 2016).

Cosi' precisati il contenuto del principio di autosufficienza e i conseguenti oneri in capo al ricorrente, davvero non si vede come l'indicazione nel ricorso di "citazioni degli atti di causa" possa violare detti principio e oneri, che tali "citazioni" potrebbero, casomai, richiedere e non certo vietare.

Quanto all'asserita violazione del requisito dell'"esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), – cui deve intendersi riferito anche il profilo di doglianza, impropriamente prospettato dalla controricorrente con riferimento al principio di autosufficienza, che l'Agenzia delle entrate avrebbe "re(so) assolutamente disagevole la lettura del ricorso ed affida(to) al giudicante la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso" – va rilevato che il ricorso dell'Agenzia delle entrate presenta una parte iniziale, intitolata "Esposizione dei fatti di causa" (pagine dalla prima alla settima), che contiene non la testuale riproduzione di atti processuali (fatta eccezione per la sola sentenza impugnata), bensi' proprio quella sintetica esposizione riassuntiva della vicenda sostanziale e dello svolgimento del processo, effettivamente funzionale alla comprensione e allo scrutinio delle censure mosse alla sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, soddisfa il requisito in questione (Cass., Sez. U., 11/04/2012, n. 5698). Da cio' l'infondatezza delle due eccezioni.

7. Sempre in via preliminare, deve essere indi esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilita' dei motivi di ricorso "connessi con l'asserita esecuzione di una liquidazione formale della dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36 bis" – in particolare, secondo la Fondazione, il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo – per la ragione che tali motivi sarebbero "svuota(ti) di (…) significato", avendo la CTR affermato, con una statuizione sulla quale si sarebbe formato il giudicato interno in quanto non impugnata dall'Agenzia delle entrate, che la liquidazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis, risulta "non provata in fatto, anzi positivamente infondata"; con la conseguenza che "(I)a spettanza del rimborso richiesto (…) non puo' essere contestata (…) sulla base dell'affermata liquidazione della dichiarazione".

L'eccezione e' fondata in relazione al primo e al secondo motivo mentre non e' fondata in relazione al terzo e al quinto motivo.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la CTR – prima ancora di escludere l'inammissibilita' della doglianza della Fondazione relativa all'inapplicabilita' alla fattispecie della procedura del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, e di asserire l'inammissibilita' del motivo di appello con il quale l'Agenza delle entrate aveva sostenuto l'applicabilita' di tale disposizione – ha affermato che la tesi della stessa Agenzia delle entrate secondo cui l'agevolazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, e il rimborso richiesto erano stati negati alla Fondazione con la procedura di liquidazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis, era "non provata in fatto, anzi positivamente infondata per deduzione logica in quanto in caso affermativo certo la Agenzia di Reggio Emilia nel 2002 non avrebbe rimesso la valutazione della questione alla Direzione Regionale".

Tale statuizione della sentenza della CTR, autonoma e distinta dalle altre in cui essa si articola e contenente l'accertamento in fatto che l'agevolazione e il rimborso richiesto non erano stati negati con la procedura Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis, non e' stata impugnata dall'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che su tale accertamento si e' formato il giudicato interno.

Da cio' discende l'inammissibilita' del primo e del secondo motivo (con i quali l'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto, rispettivamente, l'ammissibilita' della doglianza della Fondazione relativa all'inapplicabilita' alla fattispecie della procedura del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, e l'inammissibilita' del motivo di appello con il quale l'Agenza delle entrate aveva sostenuto l'applicabilita' di tale disposizione). Tali motivi presuppongono infatti entrambi che l'amministrazione finanziaria abbia effettivamente utilizzato la procedura Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis, giacche', nel caso contrario – corrispondente a quanto accertato in fatto dalla CTR con statuizione ormai definitiva – nessun rilievo puo' assumere la questione dell'applicabilita' alla fattispecie della stessa procedura, ne', di conseguenza, possono assumere rilievo le questioni, prospettate con i due motivi di ricorso, dell'ammissibilita' della doglianza della Fondazione e del motivo di appello dell'Agenzia delle entrate concernenti la stessa applicabilita'.

L'eccezione di inammissibilita' e' invece infondata in relazione al terzo e al quinto motivo (con i quali l'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata per avere la CTR, rispettivamente, "riconosciuto il diritto al rimborso sul solo presupposto dell'omesso esercizio del potere di accertamento nel termine di decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43", e "conseguenzialmente, erronea(mente) afferma(to che) le sentenze concernenti annualita' diverse non possono avere valore di giudicato"). Infatti, diversamente dal primo e dal secondo motivo, tali terzo e quinto motivo di ricorso non presuppongono che sia stata utilizzata la procedura Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis – cioe' il fatto definitivamente escluso dalla CTR – ma presuppongono, al contrario, che l'amministrazione finanziaria, alla scadenza del termine per l'accertamento, non abbia adottato alcun provvedimento (ne' di liquidazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis, ne' di accertamento in rettifica) sulla richiesta di rimborso.

8. Il terzo motivo di ricorso e' fondato.

Si deve infatti fare qui applicazione del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte – in un giudizio concernente proprio il rifiuto del rimborso, richiesto da una cosiddetta fondazione bancaria con la dichiarazione dei redditi, dell'eccedenza di IRPEG risultante dall'applicazione dell'agevolazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6 – secondo cui, "(i)n tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria puo' contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum" (Cass., Sez. U., 15/03/2016, n. 5069; nello stesso senso, Cass., 31/01/2018, n. 2392).

Col ritenere che, non avendo adottato provvedimenti (in particolare, un avviso di accertamento in rettifica) riguardo alla richiesta di rimborso entro il termine di decadenza per la notificazione dello stesso avviso, l'amministrazione finanziaria non potesse piu' contestare il credito esposto dalla Fondazione nella propria dichiarazione dei redditi, la CTR ha manifestamente violato tale principio.

9. Il quarto motivo – con il quale l'Agenzia delle entrate ha dedotto che la preclusione della "regolamentazione del rapporto di merito" che conseguirebbe alla decadenza dal potere di accertamento non puo' costituire ostacolo alla "preminenza" del diritto comunitario – e' assorbito dalla decisione di accoglimento del terzo motivo, con la quale si e' escluso che dalla decadenza dal potere di accertamento consegua alcuna preclusione della "regolamentazione del rapporto di merito", ben potendo l'amministrazione finanziaria contestare il credito esposto nella dichiarazione dei redditi anche quando siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento.

10. Il quinto motivo di ricorso non e' fondato.

Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, la possibile fruizione, per le cosiddette fondazioni bancarie risultate dal conferimento delle aziende di credito in societa' per azioni ai sensi della L. 30 luglio 1990, n. 218, e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (cosiddetta riforma Amato) – anteriormente alla cosiddetta riforma Ciampi (di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 461 e al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153) – dell'agevolazione di cui al Decreto Legislativo n. 601 del 1973, articolo 6, richiede la dimostrazione, di cui detti enti sono onerati in base al comune regime della prova ex articolo 2697 c.c., di avere in concreto svolto un'attivita', "per l'anno d'imposta rilevante", di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale, anziche' quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie (Cass., S.U., 22/01/2009, n. 1576; Cass., 05/07/2013, n. 16842, 20/04/2016, n. 7882, 11/05/2017, n. 11648).

Da cio' deriva la conseguenza – gia' piu' volte ribadita da questa Corte – che si deve escludere che la sentenza passata in giudicato con la quale sia stato negato (o riconosciuto) a una fondazione bancaria il diritto a beneficiare della suddetta agevolazione per un determinato periodo d'imposta possa fare stato nella controversia concernente il riconoscimento della stessa agevolazione per un diverso periodo d'imposta, atteso che la spettanza di tale beneficio dipende dalla concreta attivita' svolta in ciascun periodo e non discende da uno status personale o dall'astratta qualita' dell'attivita' svolta dalla fondazione (Cass., 30/12/2009, n. 28042, 31/05/2013, n. 13758, 03/02/2016, n. 2066).

Si deve pertanto ribadire l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria relativa a un determinato periodo d'imposta rispetto a fatti che – quali quelli che vengono qui in considerazione afferendo alle concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'ente ed essendo variabili da periodo a periodo, si siano verificati in un'annualita' diversa da quella in relazione alla quale il giudicato si e' formato.

Poiche' la CTR, col negare l'efficacia nel giudizio del giudicato esterno delle sentenze di questa Corte che avevano escluso la spettanza alla Fondazione dell'agevolazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, per gli anni 1993, 1997 e 1998, si e' uniformata a tali principi, il motivo deve essere rigettato.

10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al suo terzo motivo, con assorbimento del quarto motivo, mentre i suoi primo e secondo motivo devono essere dichiarati inammissibili e il suo quinto motivo deve essere rigettato.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, in diversa composizione, affinche' provveda a un nuovo esame della controversia, verificando nel merito, anche alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass., S.U., n. 1576 del 2009; Cass., n. 16842 del 2013, n. 7882 del 2016 e n. 11648 del 2017), la sussistenza delle condizioni per la possibile fruizione, da parte della Fondazione, dell'agevolazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 01 del 1973, articolo 6, per il periodo d'imposta 1 ottobre 1993-30 settembre 1994 e, conseguentemente, il diritto (o no) della stessa Fondazione al rimborso del credito esposto nella dichiarazione dei redditi per tale periodo. La stessa CTR dovra' altresi' provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in relazione al suo terzo motivo, con assorbimento del quarto motivo; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo e rigetta il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

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