Cassazione, sentenza n. 18839 del 11/09/2020
Sentenza n. 18839 del 11/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18839
- Data
- 11/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato l’intimazione relativa a un debito IRPEG da condono, contestando la notificazione della cartella prodromica e la decadenza; la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancata prova della sua notificazione all’agente della riscossione. La Cassazione ha osservato che Agenzia delle Entrate e agente della riscossione, entrambi costituiti in primo grado, erano parti di cause processualmente inscindibili: l’eventuale omissione verso una di esse imponeva l’integrazione del contraddittorio, non l’inammissibilità del gravame. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
A seguito di notificazione di cartella di pagamento non opposta, (—) spa inviava alla societa' (—) srl una intimazione di pagamento per la somma di Euro 296.988, dovuta a titolo di Irpeg a seguito di condono ex L. n. 289 del 2002.
Contro l'intimazione di pagamento la societa' proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, eccependo l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dalla facolta' di notificazione per decorrenza dei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1975, articolo 25; nel giudizio si costituivano l'Agenzia delle Entrate ed (—); il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 302 del 2011.
La societa' proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 205 del 14.6.2012. Il giudice di secondo grado osservava che l'atto di appello risultava spedito a mezzo posta all'agente della riscossione, ma non era stato prodotto l'avviso di ricevimento, sicche', in mancanza di costituzione dell'agente della riscossione, non vi era prova del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello; considerava irrilevante l'avvenuta costituzione della Agenzia delle Entrate in quanto la controversia verteva unicamente su vizi propri della intimazione di pagamento, atto di pertinenza dell'agente della riscossione.
Contro la sentenza di appello (—) srl propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
(—) spa resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I1 primo motivo denuncia: "Violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 7, 20 e 53 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", poiche' la C.T.R. ha proceduto alla declaratoria di inammissibilita' dell'appello senza chiedere all'appellante l'esibizione ed il deposito dell'avviso di ricevimento.
2.11 secondo motivo denuncia: "Violazione dell'articolo 100 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) -Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo", nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini. Non e' controverso che nel giudizio davanti alla C.T.P. si sono costituiti sia l'Agenzia delle Entrate che (—) spa. Ne deriva la sussistenza del litisconsorzio processuale necessario previsto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, comma 2, per cui non solo l'Agenzia delle Entrate, quale parte costituitasi nel giudizio di primo grado, era legittimata a partecipare al giudizio di secondo grado, ma la sua chiamata in giudizio da parte della societa' appellante era obbligatoria a norma del citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53.
Poiche' l'Agenzia delle Entrate e' stata doverosamente chiamata in giudizio e si e' regolarmente costituita, deve essere applicato il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilita' delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilita' del gravame, ma la necessita' per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullita' del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimita'. (Sez. 5, Sentenza n. 10934 del 27/05/2015; conforme Sez. 5 n. 27616 del 2018).
La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di (—), confluita in (—) spa cui e' succeduta Agenzia delle Entrate- (—). Alla medesima Commissione tributaria regionale e' demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
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