Cassazione, sentenza n. 19354 del 17/09/2020

Sentenza n. 19354 del 17/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19354
Data
17/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’atto impugnato irrogava sanzioni per l’irregolare dichiarazione dell’accisa sul gas naturale del 2007 e per il ritardato versamento degli acconti del 2008; la CTR le aveva escluse, rilevando anche un pagamento complessivamente eccedente. La Cassazione ha chiarito che i ratei mensili devono comprendere pure le rettifiche di fatturazione operate nell’anno precedente e che il successivo conguaglio non elimina il ritardo; ha inoltre escluso l’incertezza normativa, affermata dalla CTR senza concreti elementi. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, la sentenza è stata cassata e il ricorso originario rigettato nel merito, con spese compensate.

Testo della pronuncia

1. La (—) S.P.A. impugno', innanzi alla C.T.P. di Milano, l'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, notificatole dall'AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI VARESE ed emesso per l'irregolare compilazione della dichiarazione relativa all'accisa sul gas naturale, per l'anno 2007, nonche' per il ritardato versamento degli acconti per l'accisa sul gas naturale per l'anno 2008.

2. La C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 104/1/11, annullando l'atto impugnato e compensando tra le parti le spese di lite.

3. L'AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza 129/7/2012, depositata il 19.11.2012, rigetto' il gravame ritenendo (a) non solo che l'accisa fosse stata pagata – peraltro in eccesso rispetto al dovuto – (b) ma anche che non vi fosse stato alcun ritardo nel versamento dei relativi acconti.

3. Avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si e' costituita ed ha resistito, con controricorso, la (—) S.P.A..

4. Fissata l'adunanza camerale dell'11.9.2019, all'esito della stessa, ritenendo non sussistenti i presupposti per la decisione della controversia in camera di consiglio, la causa e' stata infine rinviata per la trattazione alla odierna pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, e del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 50, comma 1, per avere la C.T.R. escluso che le rettifiche delle dichiarazioni relative agli anni precedenti (nella specie, il 2006) concorressero, unitamente alle fatturazioni dei consumi relativi all'anno oggetto di dichiarazione (nella specie, il 2007), a determinare l'esatto ammontare delle rate mensili d'acconto da versare nell'anno di presentazione (avvenuta nel 2008) della dichiarazione, con conseguente non debenza delle sanzioni.

1.2 Il motivo e' fondato.

1.3. Questa Corte ha infatti recentemente chiarito (cfr. Cass., 19.12.2019, n. 34088, alla cui ampia motivazione si rinvia anche quale precedente specifico, ex articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1) che "ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 13, (T.U.A.), come modificato dal Decreto Legislativo n. 48 del 2010, articolo 1 la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale e' costituita dal totale dei consumi fatturati – anche mediante rettifiche di fatturazione nell'anno precedente, diviso un dodicesimo, applicando all'imponibile le aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione di consumo". Sicche', il riconosciuto versamento del maggiore gravame fiscale derivante dalle rettifiche di fatturazione, solo in sede di conguaglio della dichiarazione 2008 (presentata nel mese di marzo dell'anno 2009 – cfr. sentenza impugnata, p. 4), costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 1, stante i mancati (in parte) versamenti in acconto alle scadenze prescritte.

2. Con il secondo motivo l'AGENZIA si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che ricorressero, rispetto alle modalita' di calcolo dei ratei di acconto sull'accisa in questione, gli estremi dell'incertezza normativa obiettiva (sub specie di errore scusabile), con conseguente illegittimita' delle sanzioni applicate.

2.1. Anche tale motivo e' fondato, essendo sufficiente all'uopo rimarcare come la C.T.R. abbia ritenuto non dovute le sanzioni sulla base di una motivazione meramente assertiva (mancanza di una prassi amministrativa univoca e di orientamento giurisprudenziale; asserita buona fede della contribuente), priva – pero' – di qualsivoglia illustrazione di concreti elementi di oggettiva incertezza normativa (cfr., anche su tale profilo, la gia' cit. Cass., 19.12.2019, n. 34088).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben puo' essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario proposto dalla societa' contribuente.

4. Quanto, infine, alle spese di lite, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza relativamente ai profili affrontati con il primo motivo, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla (—) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

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