Cassazione, sentenza n. 19355 del 17/09/2020

Sentenza n. 19355 del 17/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19355
Data
17/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava le sanzioni per insufficiente versamento degli acconti dell’accisa sul gas naturale relativi ai primi mesi del 2009. La Cassazione ha stabilito che la base dei ratei mensili comprende il totale dei consumi fatturati nell’anno precedente, incluse le rettifiche di fatturazione riferite ad annualità anteriori; la loro mancata inclusione comportava quindi versamenti parzialmente omessi alle scadenze. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dichiarata inammissibile la censura incidentale sull’incertezza normativa, la Corte ha cassato la sentenza e rigettato nel merito il ricorso originario, compensando le spese.

Testo della pronuncia

1. La (—) S.P.A. impugno', innanzi alla C.T.P. di Milano, l'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, notificatole dall'AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI VARESE ed emesso per insufficiente versamento degli acconti per l'accisa sul gas naturale per i mesi di gennaio e febbraio 2009.

2. La C.T.P. rigetto' il ricorso con sentenza n. 51/1/13.

3. La societa' contribuente impugno' tale decisione innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza 3517/2014, depositata l'1.07.2014, accolse il gravame ritenendo che "il Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 13, fa riferimento ai consumi dell'anno precedente, senza alcun riferimento o richiami a rettifiche di fatturazione riguardanti anni precedenti rispetto a quello che precede l'anno di dichiarazione. Tali consumi non sono, pervero, consumi dell'anno precedente, ma d'altri anni e pertanto non possono rientrare nel calcolo degli acconti".

4. Avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si e' costituita ed ha resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato (anch'esso affidato ad un motivo), la (—) S.P.A., cui ha resistito, con proprio controricorso, l'AGENZIA.

4. Fissata l'adunanza camerale dell'11.9.2019, all'esito della stessa, ritenendo non sussistenti i presupposti per la decisione della controversia in camera di consiglio, la causa e' stata infine rinviata per la trattazione alla odierna pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 1 in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, per avere la C.T.R. escluso che le rettifiche delle dichiarazioni relative agli anni precedenti (nella specie, il 2007) concorressero, unitamente alle fatturazioni dei consumi relativi all'anno anteriore a quello oggetto di dichiarazione (nella specie, il 2008), a determinare l'esatto ammontare delle rate mensili d'acconto da versare, per l'appunto, nell'anno di presentazione della dichiarazione (nella specie, il 2009).

1.2 Il motivo e' fondato.

1.3. Questa Corte ha infatti recentemente chiarito (cfr. Cass., 19.12.2019, n. 34088, alla cui ampia motivazione si rinvia anche quale precedente specifico, ex articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1) che "ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 13, (T. U.A.), come modificato dal Decreto Legislativo n. 48 del 2010, articolo 1 la base di calcolo dei ratei mensili di acconto dell'accisa sul gas naturale e' costituita dal totale dei consumi fatturati – anche mediante rettifiche di fatturazione – nell'anno precedente, diviso un dodicesimo, applicando all'imponibile le aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione di consumo". Sicche', la riconosciuta pacifica mancata inclusione delle rettifiche, relative all'anno 2007 ed operate nel corso dell'anno 2008, nella base di calcolo per la determinazione dei versamenti degli acconti inerenti l'anno 2009, costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 1, stante i mancati (in parte) versamenti in acconto alle scadenze prescritte.

2. Con l'unico motivo di controricorso incidentale condizionato, l' (—) Si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6 per non avere la C.T.R. in ogni caso ritenuto che ricorressero, rispetto alle modalita' di calcolo dei ratei di acconto sull'accisa in questione, gli estremi dell'incertezza normativa obiettiva (sub specie di errore scusabile), con conseguente illegittimita', anche sotto tale profilo, delle sanzioni applicate.

2.1. Il motivo e' inammissibile.

2.2. Va in proposito rilevato – come correttamente argomentato dalla difesa erariale – che non v'e' traccia, nella sentenza impugnata, dell'avvenuta proposizione, ad opera della societa' contribuente, di tale censura: ne' il controricorso indica come e quando essa sia stata sviluppata, in primo come in secondo grado, dalla difesa della contribuente, si' da precludere al Collegio ogni valutazione in termini di sua novita' o meno. Con il che deve concludersi per l'inammissibilita' del motivo per difetto di specificita', ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 13.12.2019, n. 32804, Rv. 656036-01).

3. In conclusione, il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale condizionato va rigettato. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben puo' essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario proposto dalla societa' contribuente.

4. Quanto, infine, alle spese di lite, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza relativamente ai profili affrontati con il primo motivo, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato. Per l'effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla (—) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della (—) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale condizionato, se dovuto.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.