Cassazione, sentenza n. 19450 del 18/09/2020
Sentenza n. 19450 del 18/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19450
- Data
- 18/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto la revocazione di una sentenza d’appello per errore di fatto, ma la CTR aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché mancava un’espressa domanda sulla successiva fase rescissoria. La Cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, la richiesta di revocazione comprende implicitamente anche quella di decidere il merito, purché l’atto presenti i requisiti prescritti. Ha pertanto accolto il ricorso, cassato la pronuncia e rinviato alla CTR in diversa composizione anche per le spese.
Testo della pronuncia
Con ricorso del 22.6.2015, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, ha chiesto alla C.T.R. del Lazio la revocazione della sentenza n. 7561/35/14, dalla stessa emessa il 26.11.2014 e pubblicata il 12.12.2014. La sentenza revocanda era stata resa nel giudizio d'appello, promosso dall'Agenzia, in relazione all'impugnazione di un avviso di accertamento a suo tempo notificato a (—) s.r.l.. Con il ricorso in revocazione, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la decisione della C.T.R. – che aveva rigettato il gravame da essa proposto – era fondato su un errore di fatto, consistente nell'erroneo presupposto secondo cui l'avviso di accertamento era stato notificato soltanto alla (—) s.r.l. (quale societa' che aveva incorporato la (—) s.a.s. di (—) s.r.l.) in data anteriore al perfezionamento della fusione, emergendo invece dagli atti che l'avviso era stato notificato anche alla societa' incorporata.
Nel contraddittorio con (—) s.r.l., con sentenza del 12.5.2016 la C.T.R. del Lazio ha pero' dichiarato il ricorso inammissibile, per non aver l'Agenzia espressamente chiesto anche la pronuncia sul giudizio rescissorio ed essersi invece limitata a chiedere la mera revocazione della decisione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso (—) s.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l'unico motivo, si denuncia la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, nonche' del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 65, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La ricorrente lamenta l'erroneita' della decisione impugnata, nella parte in cui s'e' ritenuto indispensabile, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso per revocazione, la proposizione espressa della domanda di decisione della causa. Osserva, al contrario, che gia' piu' volte la giurisprudenza di legittimita', affrontando la questione in tema di revocazione di provvedimenti della S.C., ex articolo 391-bis c.p.c., ha ritenuto sufficiente l'indicazione del motivo del ricorso per revocazione, ma non necessaria la riproposizione dei motivi originariamente fatti valere. Secondo la ricorrente, non v'e' ragione di non applicare tale principio anche in relazione alla revocazione di una sentenza d'appello (giudizio caratterizzato da un minor formalismo), dato che un ricorso per revocazione non puo' che essere finalizzato alla rivalutazione dell'originaria impugnazione.
2.1 – Il ricorso e' fondato.
La sentenza della C.T.R., qui impugnata, incorre in un evidente equivoco. Essa, infatti, si basa su un precedente (Cass. n. 24203/2006: "In tema di revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, e' inammissibile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull'originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria") specificamente reso sul tema della revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ma gia' a suo tempo in contrasto con almeno due pronunce rese a Sez. Unite (Cass., Sez. Un., n. 17631/2003 e n. 24170/2004: "La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto… deve contenere, a pena di inammissibilita', l'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'articolo 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'articolo 366 c.p.c., n. 3, e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per cassazione").
Ad ogni modo, la citata pronuncia del 2006, all'origine del contrasto, non muove specificamente dal problema della natura della domanda di revocazione, bensi' da quello del contenuto del ricorso per cassazione, attenendo dunque alla diversa e ben nota questione dell'autosufficienza del ricorso: non v'e' dubbio, pertanto, che essa sia stata evocata impropriamente dalla C.T.R., che ne ha tratto conseguenze erronee sulla questione demandatale. Peraltro, la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite puo' dirsi ormai consolidata, ed e' stata anche di recente ribadita da Cass. n. 14126/2018, ove si e' confermato (in linea, tra l'altro, con Cass., Sez. Un., n. 13863/2015) che nel ricorso per revocazione ex articolo 391-bis c.p.c., pur non essendo necessario riproporre i motivi dell'originario ricorso per cassazione, non puo' mancare la sufficiente esposizione dei fatti rilevanti, ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, necessaria per comprendere integralmente il senso della proposta impugnazione.
Se cosi' e', dunque – non senza evidenziare che, riguardo alla revocazione delle sentenze d'appello in generale, non constano precedenti specifici circa il contenuto dell'atto introduttivo -, ritiene la Corte debba necessariamente muoversi dal disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 65, comma 2, e articolo 67, comma 1: il primo prescrive che il ricorso deve tra l'altro indicare, a pena d'inammissibilita', "l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione" (cio' mediante il rinvio all'articolo 53, comma 1), nonche' il motivo della revocazione e le prove (ove si tratti di revocazione per motivi diversi dall'errore di fatto, questione ultima che qui non interessa), mentre il secondo testualmente stabilisce che "Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 c.p.c. la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale".
Pertanto, a fronte di un chiaro dettato normativo che, in tema di revocazione, prevede da un lato specifiche cause di inammissibilita' dell'impugnazione, e dall'altro delinea il binomio "rescindente-rescissorio" in termini di immediata conseguenzialita' logico-temporale ("Ove ricorrano i motivi… decide il merito della causa…"), risulta evidente che – avuto riguardo al processo tributario, ma con considerazioni certamente valevoli anche per il giudizio di cognizione ordinario, al lume del disposto dell'articolo 398 c.p.c., comma 2, e articolo 402 c.p.c., comma 1 – nella domanda con cui la parte chieda la revocazione della sentenza d'appello non possa che ricomprendersi anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche tale ultima non sia formulata in modo esplicito. Cio' ove anche si consideri che il giudice della revocazione ha certamente a disposizione (o, comunque, non puo' esimersi dall'acquisire) il relativo fascicolo d'ufficio, non potendo certo porsi per detto giudice il problema della libera accessibilita' agli atti, come invece avviene nel giudizio di legittimita' (questione che costituisce la scaturigine della giurisprudenza erroneamente evocata dalla C.T.R.).
Nel caso di specie, puo' anche aggiungersi che la ricorrente ha comunque dimostrato (come evincibile dalla lettura del ricorso in esame) di aver opportunamente "vestito" il ricorso in revocazione, come previsto dallo stesso Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 65, comma 2, riportandovi l'esposizione dei fatti, l'oggetto del contendere e i motivi d'appello originariamente proposti, sicche' neppure puo' dirsi che la domanda cosi' avanzata difettasse dei requisiti specificamente previsti dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 65, comma 2, e articolo 53, comma 1.
3.1 – In definitiva, il ricorso e' accolto. La sentenza impugnata e' dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che si pronuncera' sulla spiegata impugnazione e provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

