Cassazione, sentenza n. 20425 del 28/09/2020
Sentenza n. 20425 del 28/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20425
- Data
- 28/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava sanzioni pecuniarie e confisca per l’introduzione in Italia di un’autovettura senza le prescritte formalità doganali. La Cassazione ha stabilito che l’omessa indicazione, nell’intestazione dell’appello, del giudice adito costituisce mera irregolarità quando l’autorità sia identificabile dal contenuto complessivo dell’atto ed è comunque sanata dalla rituale costituzione dell’appellato; le ulteriori censure sulla motivazione dell’atto e della sentenza erano generiche, dirette a una nuova valutazione dei fatti o infondate. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
(—) impugno' l'avviso di contestazione emesso dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, con il quale gli venne contestato l'illecito amministrativo consistente nell'introduzione di una autovettura nel territorio italiano senza le prescritte formalita' doganali, con contestuale irrogazione di sanzioni pecuniarie e della confisca del mezzo.
Accolta l'impugnazione in primo grado, l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli propose appello principale e il (—) gravame incidentale innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta che, con sentenza depositata il 21 aprile 2016, accolse l'appello principale dell'Amministrazione respingendo quello incidentale del contribuente.
Avverso la detta sentenza, (—) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo lamenta il ricorrente la violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53 e dell'articolo 12 preleggi, comma 1, poiche' la commissione tributaria regionale non ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dall'Amministrazione, nonostante l'omessa indicazione del giudice adito nell'intestazione del ricorso.
1.1 I motivo e' manifestamente infondato.
E invero, come osservato dal giudice di merito, l'omessa indicazione nell'intestazione del ricorso dell'autorita' giudiziaria innanzi al quale l'appello e' proposto, pure prescritta dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, deve considerarsi una mera irregolarita', quando il tenore complessivo dell'atto processuale consenta comunque agevolmente di individuare il giudice adito; irregolarita' peraltro integralmente sanata, nel caso – quale e' quello che ci occupa – in cui la parte appellata si sia costituita ritualmente innanzi al giudice correttamente adito dalla controparte, ivi spiegando le proprie articolate difese e formulando pure appello incidentale.
2. Con il secondo motivo si duole della violazione delle norme in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative, atteso che il giudice di merito non ha accolto l'eccezione di invalidita' dell'atto impugnato per carenza di motivazione.
3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1, poiche' il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto del gravame incidentale del contribuente, il quale denunciava la carenza di indicazione delle prove nell'atto impugnato, circa la sua responsabilita' per la violazione amministrativa contestata.
3.1. I due motivi, connessi per il medesimo oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono, entrambi, chiaramente inammissibili.
Invero, censurando genericamente una violazione di legge che neppure si incarica di individuare nel corpo del motivo – e lamentando poi l'omessa motivazione sull'appello incidentale proposto, in realta' il contribuente intende in maniera inammissibile sottoporre al giudice di legittimita' una nuova valutazione in fatto, in ordine al contenuto – sotto il preciso profilo della sua sufficiente motivazione – dell'atto impugnato.
3.2. Il terzo motivo, comunque, e' pure manifestamente infondato, perche' la lettura della sentenza consente di evidenziare come effettivamente il giudice di appello ha reso una sia pure sintetica motivazione – qui neppure censurata – per giustificare il rigetto dell'appello incidentale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
4. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del ricorrente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, oltre alle spese anticipate a debito e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
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