Cassazione, sentenza n. 21400 del 06/10/2020

Sentenza n. 21400 del 06/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21400
Data
06/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società impugnava il silenzio-rifiuto formatosi su tre istanze di autotutela relative ad accertamenti IRPEG, IRAP e IVA; entrambi i giudici di merito avevano dichiarato o confermato l’inammissibilità del ricorso. La Cassazione interpreta il riferimento della CTR alla giurisdizione come un’imprecisione terminologica, essendo la decisione fondata sulla non impugnabilità del diniego di autotutela. Le ulteriori censure non colpiscono entrambe le autonome ragioni della pronuncia o prospettano vizi motivazionali non consentiti secondo la disciplina applicabile; il ricorso è integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

La societa' (…) s.r.l. ha impugnato di fronte alla competente CTP il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della presentazione di tre istanze di autotutela aventi per oggetto avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relativi ai periodi d'imposta 1999, 2000 e 2001.

Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non ricorribile l'atto di diniego di esercizio dei poteri di Autotutela dell'Ufficio. La societa' gravava la pronuncia di fronte alla CTR meneghina; il giudice dell'appello rigettava l'impugnazione.

Ricorre a questa Corte la societa' ridetta con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c.; la ricorrente chiede in conclusione la rimessione delle questioni poste alle Sezioni Unite; l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza della CTR meneghina denunciandone la nullita' ed articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice dell'appello da un lato ritenuto che la controversia sottoposta al suo giudizio non rientrasse tra

le materie oggetto della giurisdizione tributaria, dall'altra averla concretamente decisa, dichiarando inammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela impugnato.

Il motivo e' infondato.

Invero, la CTR – nella parte in cui pare sostenere che gli atti di diniego di autotutela non costituiscano oggetto della giurisdizione tributaria – e' incorsa in un mero fraintendimento terminologico, intendendo infatti registrare nella questione sottopostale non un profilo di difetto di giurisdizione, ma un diverso aspetto di inammissibilita' del ricorso introduttivo del contribuente, che deriva dalla non impugnabilita' del diniego di autotutela.

E proprio tal profilo la CTR ha mostrato di avere esaminato e condiviso, come si evince dalla lettura di passi ulteriori della sentenza nei quali si richiama proprio la giurisprudenza di questa Corte che cosi' ha statuito (pag. 4, sesto capoverso).

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia parimenti la nullita' della sentenza ex articolo 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per travisamento di un fatto decisivo per la controversia; omessa motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e/o vizio di ultrapetizione in violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la CTR ritenuto operante tra le parti il giudicato esterno derivante dalla mancata impugnazione nei termini della sentenza della CTP di Como n. 91/10/06 mentre il giudizio verteva unicamente sulla impugnabilita' o meno del diniego di autotutela.

Il motivo e' inammissibile.

Invero, la sentenza della CTR e' munita di una duplice ratio decidendi: la prima si fonda sull'esistenza di un giudicato esterno, che secondo il giudice dell'appello preclude l'esame delle questioni poste; la seconda argomenta dalla non impugnabilita' del rifiuto di autotutela.

Pertanto, in presenza di censura unicamente in direzione di una sola ratio decidendi.

Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla nullita' della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e sulla contraddittorieta' della motivazione in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 per avere il giudice territoriale da un lato ritenuto insindacabile il potere dell'Ufficio di agire in autotutela e dall'altro ritenuto lo stesso potere esercizio di una facolta' discrezionale che trova limite nel divieto di arbitrio della Pubblica

Amministrazione. otc admAlo'41- 4-AD45/

Il motivo e' inammissibile, in quanto nella sostanza contiene e articola una censura motivazionale alla statuizione della CTR. Orbene, poiche' la stessa risulta depositata in data 25 ottobre 2013, trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012). Tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall'11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti"; conseguentemente, poiche' formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili.

In conclusione, il ricorso va integralmente respinto; le spese sono regolate dalla soccombenza.

Sussistono infine i presupposti processuali per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.