Cassazione, sentenza n. 21776 del 09/10/2020
Sentenza n. 21776 del 09/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21776
- Data
- 09/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava accise su alcolici svincolati irregolarmente dal regime sospensivo mediante una falsa esportazione, alla quale, secondo l’accertamento della CTR, aveva partecipato un funzionario doganale. La Cassazione afferma che chi concorre nello svincolo irregolare, conoscendone o dovendone conoscere la natura, risponde solidalmente dell’imposta: la responsabilità tributaria non è limitata a chi abbia prestato garanzia e può cumularsi con quella penale. Poiché la partecipazione integra anche la violazione della disciplina sulle accise, sono dovute le relative sanzioni; il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
1. Con la sentenza n. 1280/38/16 del 20/10/2016, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da (—) avverso la sentenza n. 199/05/15 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di due avvisi di pagamento relativi al mancato versamento dell'accisa sugli alcoolici relativa agli anni 2011 e 2012 e dei conseguenti atti di contestazione sanzioni.
1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, (—) era stato ritenuto obbligato solidale nel pagamento delle accise in ragione della sua partecipazione, in qualita' di dipendente dell'Ufficio delle dogane, ad una frode organizzata da (—) s.r.l., concernente l'esportazione fittizia di alcolici in Albania, alcolici poi messi in commercio nel mercato interno.
1.2. La CTR rigettava l'appello del contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la perpetrazione della frode all'esportazione aveva comportato lo svincolo irregolare dal sistema sospensivo delle accise, con conseguente esigibilita' dell'imposta; b) (—.) aveva partecipato allo svincolo irregolare e, pertanto, era responsabile solidale della obbligazione tributaria ai sensi del (Testo unico accise – TUA) Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 2, comma 4, e articolo 7, comma 1, lettera a); c) in ragione della responsabilita' solidale per l'obbligazione tributaria e della responsabilita' anche penale di (—), erano dovute anche le sanzioni.
2. (—) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e depositava memoria ex articolo 378 c.p.c.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (—) deduce la violazione e la falsa applicazione del articolo 2 TUA, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a), articolo 6 TUA, comma 4, e articolo 7 TUA, comma 1, lettera a), in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che: a) non rientrerebbe tra i soggetti obbligati al pagamento delle accise; b) in ogni caso, articolo 2 TUA, comma 2, lettera a), e articolo 7 TUA, comma 1, lettera a), si riferirebbero unicamente ai soggetti tenuti a prestare la garanzia di cui all'articolo 6 TUA, comma 4.
2. Il motivo e' infondato.
2.1. Appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
2.1.1. Secondo l'articolo 7 della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, "1. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. 2. Ai fini della presente direttiva, per "immissione in consumo" si intende: a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa; (…)".
2.1.2. Ai sensi dell'articolo 8 della predetta direttiva, poi, "1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile e': a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a): i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo; ii) in caso di irregolarita' durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo".
2.2. Le menzionate disposizioni trovano pieno riscontro nel Testo unico accise, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, chiarisce all'articolo 2, comma 2, che "L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; (…)". L'articolo 2, comma 4, stabilisce, poi, che "E' obbligato al pagamento dell'accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8; c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione".
2.2.1. L'articolo 7, comma 1, afferma, inoltre, che "In caso di irregolarita' o di infrazione (…) verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo".
2.3. Nel caso di specie, come accertato dalla CTR, la frode nella circolazione degli alcolici in regime di sospensione d'imposta, realizzata attraverso la falsa esportazione attestata dal funzionario doganale (—), ha determinato lo svincolo dal regime sospensivo di accise, con conseguente esigibilita' di queste ultime. L'imposta e', dunque, dovuta, in solido con gli altri obbligati indicati nelle superiori disposizioni, anche dal (—), il quale ha partecipato allo svincolo irregolare ed e' chiaramente a conoscenza della irregolarita' dallo stesso perpetrata.
2.4. Vale ancora la pena di sottolineare che: a) il chiaro tenore letterale dell'articolo 7 TUA, comma 1, lettera a), , anche alla luce del testo della direttiva n. 2008/118/CE, esclude che la disposizione si riferisca esclusivamente al soggetto che ha prestato cauzione, ma a chiunque abbia partecipato allo svincolo irregolare; b) la salvezza dell'azione penale evidenzia che la responsabilita' tributaria per l'irregolarita' dello svincolo si cumula a quella penale, laddove lo svincolo irregolare costituisca anche reato.
2.5. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: "Il funzionario doganale infedele che abbia in qualunque modo concorso allo svincolo irregolare di prodotti alcolici dal regime di sospensione di accise, cosi' rendendo esigibile l'imposta, risponde del suo pagamento in solido con gli altri soggetti obbligati per legge".
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2, 3, 6, 7 e 50 TUA e del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 2 e 9, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che il ricorrente non avrebbe compiuto alcun illecito fiscale sanzionabile.
4. Il motivo e' infondato.
4.1. Come chiarito in precedenza, (—) ha concorso allo svincolo irregolare dei prodotti alcolici, con cio' partecipando alla violazione delle disposizioni in materia di accise e, quindi, soggiacendo alle relative sanzioni ai sensi del combinato disposto dell'articolo 50 TUA, comma 1, e del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 9, indipendentemente da qualsiasi responsabilita' penale configurabile nei suoi confronti.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di una valore di lite dichiarato di Euro 463.959,40.
5.1. Poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis, ove dovuto.
Si da' atto che la presente sentenza e' sottoscritta unicamente dal Presidente del Collegio per impedimento del Consigliere estensore a recarsi nella citta' di Roma in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19.
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