Cassazione, sentenza n. 21777 del 09/10/2020

Sentenza n. 21777 del 09/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21777
Data
09/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia traeva origine da sanzioni, accertamenti e rettifiche IVA relativi agli anni 1976-1979, connessi all’omessa tenuta della contabilità e alla mancata contabilizzazione di lavori; la Commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e respinto le impugnazioni del contribuente. In Cassazione è stata infine prodotta l’attestazione dell’Amministrazione sulla regolarità della definizione della lite fiscale. La Corte prende atto della definizione, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo della pronuncia

La C.T.C., Sez. di Palermo, con sentenza del 16.3.2010, accolse il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Messina emessa il 17.4.1993, conseguentemente rigettando le impugnazioni separatamente proposte da (—) – e proseguite, a seguito del suo decesso, da (—) – avverso gli avvisi di irrogazione sanzioni per l'anno 1976, di accertamento per gli anni 1977 e 1978 e di rettifica per l'anno 1979, nonche' avverso i relativi avvisi di ingiunzione; con gli atti impugnati, l'Ufficio IVA di Messina aveva richiesto il pagamento di complessive Lire 247.277.000, essendosi accertata a carico della ditta individuale (—) – con p.v.c. del 12.9.1984 – l'omessa tenuta della contabilita' per gli anni dal 1976 al 1978 e l'omessa contabilizzazione dei lavori eseguiti negli anni 1977-1979 per conto del Comune di Messina e di Acquedolci.

(—) ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., con cui ha allegato le domande da lui proposte per la definizione della lite fiscale pendente ai sensi del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, e cio' in relazione a tutte le annualita' in contestazione (all. 1, 2 e 3 alla memoria). Lo (—) ha peraltro dichiarato di allegare a detta memoria le note di trasmissione all'Avvocatura Generale dello Stato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Messina in data 18.9.2012, ma in realta' dagli atti sono risultate le sole ricevute di presentazione della domanda di condono. Con ordinanza resa all'esito dell'adunanza camerale del 21.9.2018, si e' pertanto disposto il necessario approfondimento istruttorio, ma tale ordinanza e' rimasta inevasa; finalmente, in adempimento di quanto disposto con ordinanza resa all'esito dell'adunanza camerale del 12.6.2019, il ricorrente ha depositato nota dell'Agenzia delle Entrate – D.P. di Messina, prot. 2019/121374 del 6.11.2019, con cui si attesta la regolarita' della definizione della lite pendente ai sensi del Decreto Legge n. 98 del 2011.

1.2 – Alla luce della attestazione dell'Agenzia delle Entrate, puo' quindi darsi atto della regolare definizione della lite, ai sensi del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio.

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