Cassazione, sentenza n. 21778 del 09/10/2020
Sentenza n. 21778 del 09/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21778
- Data
- 09/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva due accertamenti per gli anni 2001 e 2002, fondati sulla contestata emissione e utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e diretti al recupero dell’IVA rimborsata o compensata, oltre sanzioni e interessi; i giudici di merito avevano annullato gli atti. La società ha poi documentato la tempestiva definizione agevolata della controversia e la sua regolarità, attestata dall’ente impositore dopo il pagamento della prima rata. La Cassazione non esamina i ricorsi principale e incidentale, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Testo della pronuncia
L'Ufficio di Pesaro – sulla base di un p.v.c. emesso il 25.1.2006 dalla Guardia di Finanza di Pesaro – notifico' a (—) s.r.l. due avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, rispettivamente notificati il 25.5.2006 e il 21.7.2006, in relazione agli anni 2001 e 2002, contestando alla societa' emissione di fatture per operazioni soggettivamente e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, cosi' chiedendo la restituzione dell'IVA indebitamente rimborsata o compensata, oltre sanzioni ed interessi. Impugnati detti avviso dalla societa' con separati ricorsi, la C.T.P. di Pesaro li accolse con distinte sentenze del 15.1.2007 e del 5.2.2007, annullando gli atti impositivi. Con successiva sentenza del 15.6.2011, la C.T.R. delle Marche respinse – previa riunione – gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni di prime cure.
L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso (—) s.r.l. in liquidazione, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto la societa' controricorrente, in data 19.11.2019, ha depositato la documentazione concernente la definizione agevolata della controversia tributaria pendente, tempestivamente proposta il 21.5.2019 ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, conv. in L. n. 136 del 2018, producendo anche la documentazione attestante la comunicazione dell'ente impositore circa la regolarita' della definizione stessa, stante l'intervenuto pagamento della prima rata.
1.2 – Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 46 per essere cessata la materia del contendere; le spese dell'intero giudizio restano conseguentemente a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, cit..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
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