Cassazione, sentenza n. 21803 del 09/10/2020
Sentenza n. 21803 del 09/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21803
- Data
- 09/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società cessionaria chiedeva il rimborso di crediti IVA, in parte dichiarati prescritti dalla CTR, e aveva parallelamente promosso revocazione invocando documenti e giudicati relativi alle società cedenti. La Cassazione ha respinto la revocazione, poiché il giudicato era successivo alla decisione e l’ignoranza dei documenti non era scusabile; esaminando però il ricorso principale, ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno sopravvenuto. Poiché esso riguardava i medesimi crediti e si estendeva alla cessionaria quale avente causa, la Corte ha cassato la sentenza e accolto integralmente l’originaria domanda di rimborso.
Testo della pronuncia
1. In via preliminare, va dato atto che al presente giudizio e' riunito, per ragioni di connessione, quello recante il n. 26727/2015 R.G..
2. Il ricorso presentato nel procedimento riunito, che sara' esaminato per primo per ragioni di pregiudizialita' logica, ha per oggetto il ricorso per cassazione proposto dalla (—) s.r.l. (gia' (—) s.r.l.) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 1403/2015, depositata il 10 aprile 2015, con cui e' stato rigettato il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 28/32/13 della stessa Commissione tributaria regionale di Milano, depositata il 19 marzo 2013, che e' oggetto di impugnativa nel presente giudizio.
3. Esso e' affidato a tre motivi e illustrato con memoria.
4. Nell'ambito del procedimento oggi riunito, l'Agenzia delle entrate si e' costituita e resiste con controricorso.
5. Il ricorso presentato nel presente procedimento dalla stessa (—) s.r.l. (gia' (—) s.r.l.) investe invece direttamente la sentenza n. 28/32/13 della Commissione tributaria regionale di Milano, depositata il 19 marzo 2013, con cui, in parziale accoglimento della sentenza di primo grado, e' stata dichiarata la prescrizione di una parte del credito IVA vantato dalla societa' sopra citata nei confronti dell'Erario, e' stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine a un'ulteriore parte del credito ed e' stato condannato l'Ufficio alla corresponsione del residuo.
6. Anche tale ricorso e' affidato a tre motivi e illustrato con memoria.
7. Nell'ambito di tale procedimento, benche' regolarmente intimata, l'Agenzia delle entrate non si e' costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 1403/2015, depositata il 10 aprile 2015.
9. Con il primo motivo del ricorso relativo alla revocazione, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 5, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64.
10. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 3.
11. Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o, in subordine, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
12. I motivi sono infondati.
13. Quanto al primo motivo, la ricorrente, cessionaria di alcuni crediti aventi per oggetto il rimborso dell'IVA, assume che, dopo il deposito della sentenza d'appello di cui chiede la revocazione, si sono estinti, con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito pronunciate, i giudizi nei quali le societa' cedenti avevano impugnato gli avvisi di rettifica relativi ai medesimi crediti.
14. L'estinzione e' avvenuta per effetto di due separati decreti pronunciati dal Presidente della Commissione centrale di Milano Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, ex articolo 3, comma 2-bis, lettera a), conv., con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.
15. La ricorrente sostiene che, nonostante i decreti di estinzione siano del 27 marzo 2013 e del 7 ottobre 2013, dunque posteriori al deposito della sentenza di cui e' chiesta la revocazione (deposito avvenuto il 19 marzo 2013), il passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli alle cedenti debba farsi risalire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 40 del 2010, che ha introdotto il comma 2-bis e che avrebbe determinato l'effetto estintivo "ipso iure" dei giudizi; poiche' tale data e' quella del 26 maggio 2010 (giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della L. n. 73 del 2010), il passaggio in giudicato sarebbe avvenuto durante il processo di secondo grado e dunque dovrebbe essere fatto valere con il mezzo della revocazione.
16. Tale impostazione non puo' essere seguita.
17. Va rilevato che il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, articolo 29, comma 16-decies, conv., con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), prevedendo: "per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione".
18. La norma di interpretazione autentica ha reso chiaro che il passaggio in giudicato e' una conseguenza della dichiarazione di estinzione, potendo dunque trovare qui applicazione la giurisprudenza formatasi sull'analoga ipotesi contemplata dall'articolo 338 c.p.c., secondo la quale l'effetto estintivo – da cui deriva il passaggio in giudicato – si produce non con l'evento estintivo, ma con la declaratoria di estinzione del processo, con la pronuncia cioe' che ha reso le parti partecipi dello stesso evento (Cass. 11/10/2013, n. 23156; Cass. 07/10/2005, n. 19639).
19. Ne consegue che il giudicato e' sopravvenuto rispetto alla sentenza di cui si chiede la revocazione, con conseguente inapplicabilita' dell'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 5.
20. Quanto al secondo motivo, la ricorrente sostiene che i documenti decisivi che non ha potuto produrre nel corso del giudizio di merito – idonei a giustificare la revocazione ex articolo 395, comma 1, n. 3 – sono costituiti dai ricorsi introduttivi dei separati giudizi intrapresi dalle cedenti, nonche' dalle decisioni di primo e secondo grado ad esse favorevoli che li hanno conclusi, poi passate in giudicato per effetto del decreto di estinzione; la loro mancata produzione nel corso del giudizio di merito che essa ricorrente ha intrapreso e che ha poi portato alla sentenza n. 28/32/13, di cui e' stata chiesta la revocazione, sarebbe dipesa da ignoranza scusabile della loro esistenza.
21. La ricorrente censura dunque la sentenza n. 1403/2015 sotto un duplice profilo: da un lato, per aver ritenuto necessario il ricorrere di un'ipotesi di forza maggiore ai fini della dimostrazione della impossibilita' della produzione in giudizio; dall'altro lato, per non avere riscontrato il carattere della decisivita' nei documenti invocati.
22. Il motivo e' infondato sotto entrambi i profili.
23. Quanto alla forza maggiore, il chiaro dettato normativo rende impossibile interpretare dell'articolo 395, il n. 3 nel senso voluto dal ricorrente, essendo al contrario sempre necessario che la mancata produzione dipenda da un fatto estraneo alla volonta' della parte che agisce in revocazione (per causa di forza maggiore, appunto, o per fatto dell'avversario). In particolare, la forza maggiore consiste in una ignoranza assoluta dell'esistenza o del contenuto del documento non attribuibile a colpa dell'interessato (Cass. 11/06/2008, n. 11534).
24. Non sono decisive in senso contrario le osservazioni svolte dalla ricorrente, la quale, citando un risalente precedente di questa S.C. (Cass. 18/02/1986, n. 950), afferma che un onere di ricerca specifico sussiste solo quando si sia a conoscenza dell'esistenza del documento, ma se ne ignori il luogo di conservazione, mentre non si puo' parlare di negligenza nella ricerca dell'ignoto.
25. Quello stesso precedente e altri successivi hanno precisato che il motivo di revocazione di cui all'articolo 395, comma 1, n. 3, non ricorre neppure ove risulti che, attraverso un'elementare indagine, la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza dei documenti, potendo valutarsi in termini di negligenza anche la mancata verificazione di una ipotesi di esistenza, che sia autorizzata dalla situazione di fatto (v. anche Cass. 05/06/1993, n. 6322, Cass. 07/06/1993, n. 6355, Cass. 13/08/2002, n. 12188).
26. Nella specie, la natura del credito ceduto (rimborso IVA nei confronti dell'Erario) suggeriva di verificarne la litigiosita', anche mediante un semplice interpello dell'Amministrazione finanziaria. Il non aver compiuto una simile indagine esclude la scusabilita' dell'ignoranza dell'esistenza dei documenti e porta a escludere la sussistenza del motivo di revocazione dedotto.
27 Quanto alla decisivita', va ricordato che l'ipotesi di revocazione di cui all'articolo 395 c.p.c., n. 3) presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicche' non puo' essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento che solo dopo la decisione e' divenuto decisivo, quale la sentenza che, pur essendo stata emessa prima, e' passata in giudicato dopo quella da revocare e che, pertanto, al momento dell'adozione di quest'ultima, era sprovvista di efficacia vincolante e rimessa al libero apprezzamento del giudice (Cass. 10/02/2017, n. 3591).
28. Quanto al terzo motivo, la ricorrente sostiene che la CTR (in sede di revocazione) avrebbe applicato erroneamente l'articolo 395, comma 1, n. 4, perche' avrebbe considerato punto controverso, oggetto di discussione e dunque non contestabile con la revocazione, la circostanza dell'avvenuta prescrizione del credito, mentre il fatto travisato era l'esistenza di documenti decisivi, attestanti il rimborso parziale e dimostrativi dell'interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento.
29. Il motivo di ricorso e' infondato, perche' la CTR (in sede di revocazione) ha individuato esattamente il punto controverso nell'intervenuta prescrizione e negli atti interruttivi, che ha effettivamente formato oggetto di discussione nel giudizio davanti alla CTR (di merito); tale dato esclude di per se' il ricorrere dell'ipotesi dell'articolo 395, comma 1, n. 4.
30. Il ricorso iscritto sotto il n. 26727/2015 va in conclusione respinto.
31. Il ricorso avverso la sentenza n. 28/32/13 della Commissione tributaria regionale di Milano, depositata il 19 marzo 2013.
32. Con il primo motivo del ricorso appena menzionato, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 2909 e 2946 c.c., nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-bis.
33 Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la circostanza del rimborso parziale del credito ceduto e oggetto di contenzioso, rimborso ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione.
34. Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., articoli 2944, 2945, 2946 e 2697 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-bis.
35. Il primo motivo e' fondato e assorbente.
36. Va al riguardo ricordato il principio affermato da Cass., Sez. U, 16/06/2006, n. 13916, costantemente seguito dalla giurisprudenza successiva.
37. Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno e', al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
38. Come piu' volte affermato da questa S.C., a partire da Cass., Sez. U, 16/06/2006, n. 13916, il giudicato esterno e' un elemento che non puo' essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, e' ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilita' della decisione. Tale garanzia di stabilita', collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimita' di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'articolo 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilita' del ricorso. La produzione di tali documenti puo' aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione (v. le numerose sentenze successive tra cui Cass. 23/12/2010, n. 26041, Cass. 29/07/2011, n. 1675, Cass. 26/10/2017, n. 25432, Cass. 22/01/2018, n. 1534).
39. Come e' stato ulteriormente chiarito, persino in presenza di una deduzione meramente assertiva, con cui il ricorrente per cassazione si limiti ad affermare l'esistenza della sentenza passata in giudicato, senza neppure precisare di averla prodotta nel giudizio di legittimita', la Corte non puo' fermarsi ad un rilievo in termini di difetto di autosufficienza, ma deve verificare, con i mezzi a sua disposizione, l'esistenza del giudicato (Cass. 26/10/2017, n. 25432).
40. Nella specie, parte ricorrente ha affermato e documentato che in data successiva al deposito della sentenza impugnata (deposito avvenuto il 19 marzo 2013), sono stati emessi i due decreti di estinzione del 27 marzo 2013 e del 7 ottobre 2013, che hanno determinato Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, ex articolo 3, comma 2-bis, lettera a), conv., con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, il passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli alle societa' che hanno ceduto in suo favore il credito oggetto del presente giudizio.
41. E' irrilevante che i giudizi chiusi con i decreti di estinzione nascessero da avvisi di rettifica emessi dall'Agenzia delle entrate, mentre il presente nasce dall'impugnativa di un diniego di rimborso. In entrambi i casi, oggetto del giudizio era la sussistenza dei medesimi crediti d'imposta IVA, contestati dall'Amministrazione finanziaria: in un caso, quello oggetto del presente giudizio, la contestazione e' avvenuta mediante semplice diniego dell'istanza di rimborso; nell'altro, mediante affermazione del diritto a un recupero d'imposta conseguente al disconoscimento dei crediti risultanti dalle dichiarazioni IVA delle cedenti.
42. Ugualmente irrilevante e' che il giudicato in quei giudizi si sia formato nei confronti delle cedenti.
43. E' noto infatti che l'articolo 2909 c.c., nella parte in cui stabilisce che "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa", include certamente in tale nozione coloro che abbiano acquistato il diritto oggetto di accertamento a titolo derivativo, come e' il caso del cessionario del credito.
44. Il giudicato formatosi nei confronti delle societa' cedenti si estende dunque all'odierna ricorrente, il cui credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria deve dirsi definitivamente accertato, con conseguente diritto al rimborso anche per la parte che la CTR ha dichiarato prescritto, dell'importo di Euro 1.658.319,35. La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c. con l'accoglimento integrale dell'originario ricorso della contribuente.
45. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce il presente procedimento a quello recante il n. RG 26727/2015; rigetta il ricorso n. RG 26727/2015; accoglie il ricorso n. RG 24975/2013 in relazione al primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso.
Compensa le spese dell'intero giudizio. Limitatamente al ric. N. 26727/15 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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