Cassazione, sentenza n. 22499 del 16/10/2020

Sentenza n. 22499 del 16/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22499
Data
16/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva recuperato crediti d’imposta per investimenti agricoli ritenuti utilizzati oltre i limiti consentiti e, in parte, per compensare debiti inesistenti. La Cassazione afferma che il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, non può respingere una censura soltanto perché l’ufficio non ha indicato la normativa pertinente; giudica inoltre incoerente la motivazione che escludeva l’abuso per la sola mancata presentazione di una domanda di rimborso, senza verificare l’impiego dei crediti in compensazione. Accolti due motivi, la sentenza è cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

FATTI DELLA CAUSA
1. In controversia relativa alla legittimita' di un avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 421, per il recupero di crediti di imposta per investimenti in agricoltura, di cui al Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11, conv. con L. 8 agosto 2002, n. 178, utilizzati da parte di (XXXXX) negli anni 2003-2006, in misura, secondo l'Agenzia, maggiore di quella consentita ed anche, in parte, a fronte di debiti inesistenti con conseguente creazione di un diritto al rimborso da far valere oltre i termini di utilizzo dei crediti stessi, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza 1 aprile 2014, n. 787, decidendo dell'appello dell'Agenzia contro la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente, dopo avere osservato che l'ufficio avrebbe potuto essere dichiarato decaduto dal potere impositivo ma che, "al fine di rispettare l'articolo 112 c.p.c., e non violare il principio di ultrapetizione", occorreva passare oltre, al merito della controversia, in quanto la contribuente non aveva sollevato la questione della decadenza, affermava che il primo motivo dell'appello dell'ufficio, con cui era stato riproposto il tema dell'utilizzo del credito di imposta in misura eccedente i limiti di legge, doveva essere respinto avendo l'ufficio omesso di indicare la normativa di riferimento ed avendo invece richiamato soltanto "circolari e risoluzioni in modo alquanto impreciso", e che il secondo motivo di appello, con cui l'ufficio era tornato a sostenere che la contribuente avrebbe usato i crediti d'imposta a fronte di debiti inesistenti allo scopo di precostituirsi un diritto al rimborso da far valere eludendo i termini di utilizzo dei crediti stessi, era infondato in quanto la contribuente non aveva mai avanzato alcuna domanda di rimborso talche' nessuna condotta elusiva poteva essere ravvisata.

3. Per la cassazione della sentenza suddetta, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso sulla base di tre motivi.

4. La contribuente resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e' indirizzato alla preliminare osservazione fatta dai giudici dell'appello. L'Agenzia lamenta trattarsi di osservazione contrastante con l'articolo 112 c.p.c.. Il motivo e' inammissibile perche' la ricordata affermazione non costituisce la ratio decidendi. I giudici di appello hanno evidenziato trattarsi di osservazione relativa a circostanza -l'intempestivita' dell'esercizio del potere impositivo rispetto ai relativi termini di decadenza- che, non essendo stata oggetto di eccezione della contribuente, non era possibile valorizzare (proprio "al fine di rispettare l'articolo 112 c.p.c., e non violare il principio di ultrapetizione").

2. Il secondo motivo di ricorso e' indirizzato alla affermazione dei giudici dell'appello secondo la quale il motivo di impugnazione con cui l'ufficio aveva riproposto il tema dell'utilizzo del credito di imposta in misura eccedente i limiti percentuali di legge, doveva essere respinto per non avere l'ufficio indicato la normativa di riferimento. La ricorrente lamenta trattarsi di affermazione contrastante con l'articolo 113 c.p.c.. Il motivo e' fondato. In linea generale, mentre per il giudizio di fatto vige il principio per cui occorre pronunciare "iuxta alligata et probata" (articolo 115 c.p.c.), per il giudizio di diritto, vige il principio "iura novit curia" (articolo 113 c.p.c.). Conseguentemente, il giudice di secondo grado non puo' dichiarare il motivo infondato per mancata indicazione della legislazione di riferimento. La pronuncia della commissione contrasta con l'articolo 113 c.p.c., e si risolve in diniego di giustizia.

3. Il terzo motivo di ricorso e' indirizzato alla affermazione dei giudici dell'appello secondo cui doveva escludersi che la contribuente avesse usato i crediti d'imposta a fronte di debiti inesistenti allo scopo di precostituirsi un diritto al rimborso da far valere eludendo i termini di utilizzo dei crediti stessi posto che la contribuente non aveva mai avanzato alcuna domanda di rimborso. Il motivo in parola, al di la' della relativa rubrica ("In relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti (Debiti inesistenti utilizzati in compensazione – Abuso dello strumento della compensazione)"; in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), veicola una censura di omissione di una pronuncia coerente. Il motivo e' fondato. L'affermazione suddetta non e' logicamente correlabile a cio' che l'ufficio aveva sostenuto e che si trattava di verificare: se, cioe', la contribuente avesse "utilizzato il credito di imposta per compensare debiti di imposta inesistenti" ed avesse con "tale comportamento ottenuto l'effetto di evitare le limitazioni temporali di utilizzo previste dalla normativa". Il passaggio motivazionale espresso da tale affermazione non rispecchia il requisito "minimo costituzionale" di validita' della sentenza prescritto dall'articolo 111 Cost..

4. In ragione di quanto precede, il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, il primo deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a motivi accolti, la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame.

5. Il giudice del rinvio dovra' decidere anche delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.

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