Cassazione, sentenza n. 22593 del 16/10/2020

Sentenza n. 22593 del 16/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22593
Data
16/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La domanda concerne il rimborso dell’imposta di consumo versata sull’importazione di banane da Paesi ACP, ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione; la Corte d’appello aveva applicato il termine triennale previsto per le tasse di concessione governativa. La Cassazione conferma la legittimazione passiva del Ministero e dichiara inammissibile la censura ministeriale sul calcolo del rimborso. Accoglie invece il ricorso incidentale, poiché quel termine decadenziale, avente carattere speciale, non è applicabile all’imposta controversa; cassa la sentenza e rinvia per gli accertamenti di fatto necessari e per l’applicazione dei pertinenti termini codicistici.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. – (XXXXX) s.p.a. (gia' (XXXXX) s.p.a.) citava in riassunzione innanzi al Tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare al rimborso in suo favore della somma di Euro 839.288,26 a suo dire indebitamente versata alla Dogana di Livorno per imposta di consumo prevista dalla L. 9 ottobre 1964, articolo 1 (e successive modifiche) nel periodo 1981-1990 sulla importazione di banane dai Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), specificamente (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX), a seguito delle sentenze della CGUE che avevano ritenuto che detta imposta costituisse una misura protezionistica in contrasto con il trattato UE e con la convenzione di Lome' con gli Stati ACP del 28 febbraio 1975 e versioni successive (imposta poi abrogata dalla L. 20 dicembre 1990, n. 428).

1.1 – Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda, con sentenza n. 2858 del 30 giugno 2007, ritenendo che il Ministero dell'economia e finanze, convenuto in giudizio, fosse privo di legittimazione passiva, a seguito della riforma dei Ministeri del 1999 e della istituzione di Agenzie dotate di personalita' giuridica.

1.2 – Avverso questa decisione la societa' proponeva appello. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1231/2014 pubblicata il 14 luglio 2014, in parziale accoglimento dell'appello, ritenuto operante il termine di decadenza triennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, articolo 13, condannava il Ministero convenuto al rimborso delle somme versate dalla societa' nei tre anni precedenti la domanda giudiziale.

1.3 – Il Ministero dell'economia e finanze ricorre per cassazione per due motivi e chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge. La societa' resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale e chiede il rigetto del ricorso avverso, l'accoglimento del ricorso incidentale e la decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c. con conseguente condanna del Ministero al rimborso della differenza fra l'imposta di consumo originaria e quella effettivamente applicata per il periodo dal 1981 al 1987, vinte le spese.

1.4 – Successivamente il Pubblico Ministero deposita memoria scritta con cui espone i motivi di ritenuta infondatezza ed inammissibilita' del primo motivo di ricorso principale, e quelli invece a sostegno della fondatezza del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. Il difensore della societa' deposita memoria ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.. All'odierna udienza le parti presenti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti.

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell'economia e delle finanze lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 luglio 1990 (rectius 1999), articoli 55 e 56, della L. 1 aprile 1997, n. 59, articolo 11, comma 1, lettera a) (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) perche' la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero, mentre invece le norme di cui lamenta violazione ne hanno disposto la soppressione.

2.1 I motivo e' infondato; non merita censura, infatti la decisione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero; tale decisione, infatti, non solo non ha costituito oggetto di specifiche valutazioni critiche da parte del ricorrente (che si e' limitato a trascrivere il contenuto della memoria di replica in precedenza depositata innanzi al giudice di appello), ma e' anche conforme alla giurisprudenza della Corte (da cui non vi e' motivo per discostarsi in questa sede) per cui, a seguito della soppressione dei Ministeri e della istituzione delle Agenzie fiscali, si e' verificato un caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, per cui il processo prosegue fra le parti originarie in virtu' dell'articolo 111 c.p.c. (Cass. Sez. V 18 febbraio 2009 n. 3852, Cass. Sez. U. 5 maggio 2003 n. 6774, Cass. Sez. VI 8 febbraio 2012 n. 1797).

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 dicembre 2012, delle convenzioni di Lome' con gli Stati ACP del 28 febbraio 1975 (e versioni successive) e dell'articolo 2909 c.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3); la sentenza impugnata sarebbe errata per avere calcolato l'ammontare del rimborso dovuto sulla base del quantitativo complessivo delle banane importate, mentre invece avrebbe dovuto disaggregare i dati in base ai Paesi di provenienza delle banane.

3.1 I motivo e' inammissibile; propone infatti una questione mista, di fatto e di diritto, che il giudice di appello non ha esaminato, senza precisare pero' in che modo, con quali forme e con quali atti la questione sia stata proposta in sede di merito.

4. La s.p.a. (XXXXX) lamenta, con ricorso incidentale, la violazione ed erronea applicazione, da parte del giudice di appello, degli articoli 2033 e 2946 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 13, dei principi comunitari in tema di ripetizione di imposte contrarie al diritto comunitario, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Erroneamente, infatti, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto applicabile al caso in esame per la richiesta di rimborso delle tasse erroneamente pagate il termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, articolo 13 solo per le tasse di concessione governativa.

3.1 Il motivo e' fondato. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, articolo 13, ritenuto applicabile dalla corte d'appello, ha carattere di specialita' (Cass. Sez. V, 12 ottobre 2016 n. 20522), per cui non puo' trovare applicazione oltre i casi ed i modi da esso espressamente previsti. Nel caso in esame, l'oggetto del contendere e' costituito dall'imposta di consumo, e la causa della richiesta di rimborso deriva dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea che hanno ritenuto che tale imposta fosse in contrasto con il diritto comunitario. Pertanto, a ragione la s.p.a. (XXXXX) si duole dell'applicazione da parte della corte territoriale del termine di decadenza in questione, anziche' degli indiziari termini codicistici di cui agli articoli 2043 e 2946 c.c..

4. In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo. Non puo' essere accolta la richiesta di decisione nel merito, che richiede l'effettuazione di accertamenti in fatto, preclusa in questa sede. La causa deve essere pertanto rimessa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che decidera' anche sul regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese processuali.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.