Cassazione, sentenza n. 22594 del 16/10/2020
Sentenza n. 22594 del 16/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22594
- Data
- 16/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguarda il recupero di diritti doganali conseguente alla diversa classificazione di una partita di olio, accertata mediante analisi a campione; la contribuente deduceva che la tardiva comunicazione degli esiti aveva impedito utili controanalisi. La Cassazione esclude anzitutto che il giudicato sull’autonomo atto sanzionatorio vincoli il giudizio sull’avviso di rettifica. Ritiene poi che la relativa questione difensiva fosse stata proposta già in primo grado e che le precisazioni formulate in appello non costituissero una nuova causa petendi; accoglie quindi il primo motivo, assorbe gli altri, cassa e rinvia alla CTR per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1) La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, sezione staccata di Perugia, con sentenza del 10.10.2013, ha respinto l'appello proposto da (XXXXX) s.p.a. (societa' autorizzata all'importazione temporanea di olio, in regime di perfezionamento attivo, al fine di lavorarlo e riesportarlo) contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di rettifica, con invito al pagamento di complessivi Euro 42.377,31, notificatole il 22.6.2010 dall'Agenzia delle Dogane per il recupero dei diritti doganali pretesi in ragione della non appartenenza alla categoria (extravergine) dichiarata di una partita di olio riesportato dalla societa', a scarico parziale di quello equivalente importato dalla Tunisia, risultato olio vergine a seguito di analisi eseguita a campione, il cui esito era stato confermato nel procedimento amministrativo per la risoluzione della controversia promosso da (XXXXX) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (TULD), articolo 65 e ss..
2) La CTR, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio doganale di Perugia ad emettere l'avviso, ha dichiarato nuova, e percio' inammissibile, la questione sollevata da (XXXXX) nel secondo motivo di appello, di nullita' dell'avviso per l'avvenuto superamento del termine di cui al Reg. CE n. 2568 del 1991, articolo 2, par. 4, di quattro mesi dal prelevamento del campione, entro il quale andavano effettuate le analisi e le eventuali controanalisi. Ha infine ritenuto infondate le censure con le quali l'appellante aveva lamentato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
3) (XXXXX) ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria, con la quale eccepisce l'avvenuta formazione del giudicato esterno, per esser intervenuta medio tempore sentenza definitiva tra le parti sullo stesso rapporto giuridico e sugli stessi fatti oggetto della presente controversia, in forza di sentenza resa dalla CTR dell'Umbria divenuta definitiva per mancata impugnazione; l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso anch'esso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'eccezione di giudicato esterno sollevata da (XXXXX) nella memoria ex articolo 378 c.p.c. e' infondata.
1.1.) Con la sentenza definitiva n. 275/02/014 la CTR dell'Umbria ha annullato l'atto di contestazione delle sanzioni separatamente notificato alla societa', e da questa separatamente impugnato, in conseguenza della medesima verifica che ha dato luogo all'emissione dell'avviso di rettifica oggetto di questo giudizio.
1.2) Cio' precisato, non appare superfluo rilevare, in primo luogo, che qualora i ricorsi separatamente proposti dal contribuente contro l'originario atto impositivo e contro quello di contestazione delle sanzioni si fondino su identiche ragioni di fatto e di diritto, la decisione della controversia riguardante il secondo atto dipende (e' cioe' pregiudicata) dalla definizione di quella riguardante la validita', o meno, del primo, in difetto del quale nessuna sanzione potrebbe mai essere irrogata (sicche' il giudice che ne fosse investito sarebbe tenuto, a rigore, a sospendere il processo, secondo quanto previsto dall'articolo 295 c.p.c.).
1.3) Poiche', viceversa, la validita' dell'avviso di rettifica non dipende dalla validita' dell'atto di irrogazione delle sanzioni, va nella specie escluso che la controversia nella quale e' stata emessa la sentenza definitiva fosse pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa: cio' significa che il giudicato formatosi sull'annullamento delle sanzioni non e' vincolante in questo giudizio.
1.4) Va altresi' escluso che la sentenza definitiva sia destinata, comunque, ad esplicare la sua efficacia sul presente processo per aver deciso su questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili anche della statuizione finale che dovra' in esso essere assunta.
1.5) La nullita' dell'atto di irrogazione delle sanzioni e' stata infatti dichiarata unicamente in ragione del mancato rispetto del termine previsto dal Reg. CEE n. 2568 del 1991, articolo 2, fra la data del prelievo a campione e quella di comunicazione del risultato delle analisi, avendo la CTR ritenuto, in base ad una propria interpretazione della norma esaminata, che detto termine sia perentorio e che la sua violazione pregiudichi, di per se stessa, il diritto di difesa del contribuente, che non potrebbe piu' richiedere le controanalisi.
1.6) L'esegesi compiuta da un giudice in ordine al significato ed alla portata di una disposizione di legge non puo' pero' mai vincolare altro giudice, neppure nel caso in cui la medesima questione interpretativa sia stata posta in una diversa causa avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico.
Invero, come e' stato gia' affermato da questa Corte, le questioni che riguardano l'applicabilita' di una norma giuridica e la sua – interpretazione non sono suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda, o dal capo di essa, cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass. n. 21561 del 20/10/2010).
Ne consegue che la sentenza di cui (XXXXX) invoca l'autorita' di giudicato esterno non puo' far stato fra le parti al di fuori del processo in cui e' stata resa.
2) Si puo' a questo punto passare all'esame del ricorso.
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullita' della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 57 e 18 ed all'articolo 345 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo alla nullita' dell'avviso per violazione del Reg. CE n. 2568 del 1991, articolo 2 e degli articoli 61 e 65 TULD.
2.1) La censura e' fondata.
2.2) Dalla lettura del terzo motivo dell'originario atto di impugnazione (integralmente riportato in ricorso) emerge come il tema della nullita' dell'avviso di accertamento per violazione del Reg. CE cit., articolo 2 e delle corrispondenti disposizioni del TULD relative alla risoluzione della controversia doganale, stante l'omessa effettuazione delle controanalisi richieste da (XXXXX) (nella sostanza, il tema della violazione del diritto di difesa della contribuente), fosse stato devoluto all'esame del giudice di primo grado.
E' pur vero che solo nell'atto d'appello l'odierna ricorrente ha specificato che i risultati dell'analisi le erano stati comunicati dopo che era ampiamente decorso il termine, previsto dalla norma comunitaria, di quattro mesi dalla data di prelevamento del campione e che proprio questo ritardo le aveva impedito di esercitare il diritto ad effettuare controanalisi sull'olio (comunque richieste senza ottenere risposta dall'Ufficio) prima della perdita delle sue caratteristiche organolettiche, ma tale specificazione non integrava una nuova causa petendi: e' infatti potere/dovere del giudice, indipendentemente dalle allegazioni delle parti, di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto, e non v'e' dubbio che la questione di nullita' tempestivamente dedotta da (XXXXX) imponesse gia' al primo giudice di accertare se il procedimento di cui al richiamato Reg. CE, articolo 2, par. 2/4, cosi' come integrato dalla normativa nazionale, contempli il diritto dell'interessato ad ottenere entro il termine di cui al par. 4, la ripetizione delle analisi, richiesta ai sensi del par. 2, comma 3, e, in tale ipotesi, di verificare in concreto: a) se (XXXXX) avesse inoltrato la richiesta in sede di instaurazione della controversia doganale, ancorche' il risultato delle prime analisi le fosse stato comunicato quando il termine era gia' decorso; b) in caso di omessa richiesta, se il pieno diritto della societa' al contraddittorio e alla difesa fosse stato comunque irrimediabilmente pregiudicato dalla tardiva comunicazione del risultato delle prime analisi, stante l'inutilita' di effettuare nuove analisi su un prodotto non piu' integro.
All'accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR dell'Umbria in diversa composizione, che liquidera' anche le spese di questo giudizio di legittimita'.
Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che ripropongono, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la questione erroneamente ritenuta inammissibile dal giudice d'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita'.
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