Cassazione, sentenza n. 23228 del 23/10/2020
Sentenza n. 23228 del 23/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23228
- Data
- 23/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Era controverso il classamento in categoria D/1 e il valore catastale di un impianto fotovoltaico, che la CTR aveva determinato mediante stima diretta, applicando il saggio di fruttuosità al costo di costruzione ricavato dal confronto con impianti analoghi. La Cassazione rileva che le contestazioni sulla stima miravano a riesaminare valutazioni fattuali e che il classamento in categoria D era conforme all’indirizzo di legittimità sugli impianti energetici da fonti rinnovabili. Il ricorso, che cumulava inoltre censure eterogenee e non riproduceva l’avviso impugnato, è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il (XXXXX) spa (incorporante (XXXXX) spa) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 620/25/15 del 18.3.15, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in parziale accoglimento dell'appello principale dell'Agenzia del Territorio ed in rigetto dell'appello incidentale proposto dalla societa', ha ritenuto fondato (salva rideterminazione nel minor importo di Euro 37.862,82 della rendita in esso attribuita) l'avviso di accertamento catastale ed attribuzione di rendita notificatole in relazione ad un impianto fotovoltaico in Comune di (XXXXX) (FG), dall'ufficio classificato in categoria D/1.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la rendita inizialmente accertata dall'Agenzia del Territorio (Euro 61.843,62) fosse errata, cosi' come la rendita rideterminata dal primo giudice in conformita' a quanto dichiarato dalla societa' (Euro 17.834,00); – congrua fosse, per contro, la rendita di Euro 37.862,82, cosi' come risultante da stima diretta con applicazione del tasso di fruttuosita' del 2h sul capitale fondiario dell'impianto fotovoltaico, determinato per un valore pari ad Euro 1800,00 al KW di potenza, gia' attribuito ad impianti analoghi; – in quanto assimilabile al parco eolico ovvero alla centrale idroelettrica (entrambi accatastabili, per costante indirizzo della corte di legittimita', in categoria D1-opifici), corretta fosse l'attribuzione di quest'ultima anche all'impianto fotovoltaico dedotto in giudizio.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
La societa' ricorrente ha depositato memoria con istanza subordinata di rimessione di questione interpretativa alla CGUE TFUE, ex articolo 267.
2. Con l'unico motivo di ricorso (XXXXX) spa testualmente lamenta "violazione e falsa applicazione di legge (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)"; cio' con riguardo alla normativa regolante le procedure catastali di riferimento (R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 10; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articoli 28, 29, 30; Decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 1973, articolo 7, comma 1; Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 34, comma 1, e articolo 35).
Il motivo – per come formulato – e' inammissibile.
Ancorche' rubricato, come detto, con esclusivo richiamo al vizio di violazione o falsa applicazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3), esso attinge cumulativamente sia l'asserita contravvenzione alla su citata normativa catastale regolante le procedure di classamento, stima ed attribuzione di rendita, sia l'assenza ovvero carenza motivazionale.
Il primo aspetto (violazione di legge) e' connotato dalla sovrapposizione di due diverse problematiche, riferite ora alla determinazione della rendita, ed ora alla categoria catastale in concreto attribuita (D1 in luogo della proposta E3).
Il secondo aspetto (genericamente incentrato sulla carenza di motivazione) e' a sua volta segnato dal coacervo argomentativo tra vizi della sentenza e vizi dell'avviso.
Quanto alla violazione di legge in ordine alla stima, la doglianza non si fa carico del fatto che, come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, l'avviso di accertamento in questione si era basato sull'applicazione del saggio di fruttuosita' del 2% sul valore dell'impianto, cosi' come dall'amministrazione finanziaria determinato secondo il criterio legale (subordinato) del costo di costruzione; quest'ultimo individuato con richiamo ad analogo parametro rinveniente dall'accatastamento di altre centrali fotovoltaiche con caratteristiche similari. Ferma restando l'accertata rispondenza alla legge del metodo estimativo seguito nell'avviso di classamento notificato alla societa', la Commissione Tributaria Regionale ha poi parzialmente disatteso quest'ultimo; ma sulla base di una valutazione di ordine puramente estimativa, e dunque fattuale, concernente il minor valore unitario attribuibile (proprio in ragione della comparazione con parchi fotovoltaici similari) ai KW di potenza (Euro 1800,00 in luogo dei 3000,00 inizialmente considerati). Sotto questo punto di vista, appurata la conformita' metodologica seguita alla disciplina di riferimento (Reg. NCEU, articoli 28-29, – Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949), la doglianza mira in realta' a contestare proprio questa valutazione estimativa, cosi' che la censura di carattere apparentemente normativo funge in realta' da veicolo di rivisitazione di un tipico elemento fattuale, come tale pacificamente non rivedibile nella presente sede di legittimita'. Cio' e' reso palese da affermazioni (costituenti il fulcro della doglianza) del tipo: "l'ufficio (prima) e la Commissione Tributaria Regionale (dopo) non hanno mai saputo dimostrare ne' la incongruenza della rendita catastale proposta dalla societa' (…), ne', circostanza ancor piu' grave, la congruita' di quella rinveniente dall'applicazione di un valore di Euro 1800,00 a KW del capitale fondiario (…)" (ric. pag. 6); ovvero: "nel caso di specie, quindi, il valore attribuito al capitale fondiario da parte dell'ufficio, cosi' come confermato dai giudici di secondo grado, si appalesa manifestamente spropositato, ancorche' non adeguatamente motivato (…)" (ric. pag. 10).
Quanto alla violazione di legge in ordine alla categoria catastale, la doglianza ripropone i medesimi argomenti gia' avanzati avanti alla Commissione Tributaria Regionale (alla quale continua anzi a rivolgersi: ric. pag. 20) circa i presupposti per la diversa classificazione esonerativa E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), attese la natura non di "immobile" del bene e la funzione di utilita' sociale e pubblico interesse svolta, come anche riconosciuto da vari interventi legislativi di settore (tra cui il Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 12), dagli impianti generatori di energia da fonti rinnovabili. Sennonche' e' la stessa ricorrente ad osservare come sul punto si fosse ormai affermato un costante indirizzo interpretativo di legittimita' (richiamato anche dalla CTR quanto ai parchi eolici ed idroelettrici) che, pur facendosi carico dell'argomento costituito dal regime di sostegno previsto dal legislatore nazionale ed Europeo per lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha tuttavia ritenuto corretto a fini impositivi, per siffatti impianti di generazione energetica da fonti rinnovabili, il classamento in categoria non E, ma appunto D (Cass. nn. 4028/12; 24815/14; 2621/15 ed altre); e cio' senza ravvisare i presupposti della rimessione di questione interpretativa pregiudiziale alla CGUE. Dal che emerge come, per espresso riconoscimento della ricorrente (ric. pagg. 20 segg.), la Commissione Tributaria Regionale abbia in realta' deciso la questione di diritto in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimita', senza che i motivi di ricorso (meramente ripetitivi di quelli svolti avanti al giudice del gravame) offrano elementi per mutare tale orientamento, ex articolo 360 bis c.p.c..
Ancor piu' gravi sono le lacune riscontrabili nella formulazione di quella parte del motivo di ricorso per cassazione, qui in esame, che si riferisce ai vizi motivazionali.
Si afferma che la sentenza impugnata sia viziata per difetto di motivazione, indistintamente adducendo a tal proposito (ric. pag. 6) i criteri desumibili tanto dall'articolo 111 Cost., quanto dalla L. n. 241 del 1990, articolo 3, e L. n. 212 del 2000, articolo 7, in realta' del tutto estranei alla motivazione delle sentenze. La doglianza e' anzi dichiaratamente mossa in maniera unitaria e cumulativa – al "corpo delle motivazioni" tanto dell'avviso di accertamento quanto della sentenza (ric. pag. 8); al punto da addebitarsi alla sentenza impugnata (ric. pag. 9) la mancata specificazione di elementi ("presupposti di fatto" e "ragioni giuridiche" della pretesa impositiva) che attengono invece ai requisiti normativi essenziali della motivazione degli atti amministrativi di accertamento. Il quadro censorio si intrica poi ulteriormente con la discorsiva introduzione di altre doglianze, apparentemente avulse dalle altre e comunque non adeguatamente circostanziate ne' precisamente riferite ai fatti di causa, aventi ad oggetto ora l'asserita violazione da parte dell'agenzia delle entrate del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, (inammissibile introduzione di nuove domande in appello), ora l'invalidita' della motivazione per relationem. Il tutto, senza alcuna attivita' di puntuale inquadramento delle plurime censure cosi' delineabili nell'ambito del catalogo tassativamente descritto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1; segnatamente come n. 5, (nei limiti, pero', non della insufficiente motivazione, ma dell'"omesso esame" di fatto decisivo, secondo i noti parametri, qui applicabili ratione temporis, di cui in SSUU 8053/14) ovvero n. 4, (la' dove si fosse ritenuto che le carenze motivazionali, e pero' non dell'avviso ma della sentenza impugnata, fossero a tal punto gravi da denotare la nullita' della sentenza stessa).
Si e' affermato che "in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di piu' profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilita' quando non e' possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse" (Cass. n. 26790/18 ed altre); ed ancora che: "In tema di ricorso per cassazione, e' inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorieta' della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimita' il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'articolo 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosi' attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimita' il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse" (Cass. n. 26874/18 ed altre).
Si osserva poi – certo non ultimo – che le doglianze cosi' impropriamente formulate nel ricorso per cassazione in esame presupponevano tutte la disamina dell'avviso di classamento catastale assunto ad oggetto stesso del giudizio (sia quanto a procedura seguita e sua conformita' alla legislazione in materia, sia quanto a suo contenuto motivazionale effettivo); tale avviso non risulta pero' ne' trascritto in ricorso, ne' indicato – pur volendo accedere ad una nozione meno rigorosa di specificita' ed autosufficienza del ricorso per cassazione, comunque invariabilmente riferibile a tutti i vizi denunciabili, sia di violazione di legge sia di motivazione – nella sua sede di allegazione ed immediata reperibilita' negli atti di causa (SSUU 7161/10; Cass. n. 27475/17 ed altre).
Il che certamente integra, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), l'esistenza di una ulteriore e definitiva causa di inammissibilita' del ricorso.
Ne segue la condanna della societa' ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimita', che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito;
– v.to il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

