Cassazione, sentenza n. 23513 del 27/10/2020

Sentenza n. 23513 del 27/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23513
Data
27/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo l’ammissione tardiva di crediti IVA al passivo del fallimento della società e dei soci, l’Amministrazione aveva notificato la cartella alla socia tornata in bonis; i giudici regionali avevano ravvisato la decadenza dalla consegna del ruolo. La Cassazione ha chiarito che l’insinuazione del credito tributario prescinde dalla previa iscrizione a ruolo e che, finché dura il fallimento, non decorre il termine per notificare la cartella, incompatibile con il divieto di esecuzioni individuali. La sentenza è stata cassata con rinvio, essendo stata la cartella notificata sollecitamente dopo la chiusura della procedura.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
(XXXXX) è socia della s.n.c. (XXXXX), ed e' stata dichiarata fallita, insieme con la societa' e con l'altro socio (XXXXX), con sentenza del 31 maggio 1995.

In esito alla definitivita' degli atti impositivi per iva, dovuta alla mancata impugnazione della societa' e dei soci, l'Agenzia delle Entrate propose istanza d'insinuazione tardiva al passivo dei fallimenti della societa' e dei soci e ne ottenne l'ammissione con decreto del giudice delegato.

Successivamente, tuttavia, nel 2007, il fallimento fu chiuso per insufficienza di attivo, sicche' l'Agenzia notifico' cartella di pagamento alla socia tornata in bonis, che la impugno', ottenendone l'annullamento dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

Quella regionale del Lazio ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo maturato il termine decadenziale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 17, perche', ha assunto, l'Agenzia avrebbe dovuto consegnare il ruolo entro la data del 31 dicembre 1999.

Contro questa sentenza l'Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la contribuente replica con controricorso, che illustra con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 94 e 120 L. Fall., nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 17, in quanto, sostiene, la presentazione dell'istanza d'insinuazione al passivo dei fallimenti impedisce la decadenza connessa alla mancata iscrizione a ruolo.

Il motivo è fondato

1.1.- L'insinuazione al passivo e' funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali, pure di quelli di natura tributaria, che sono sottoposti al rito dell'accertamento del passivo ex articoli 92 e s.s. L. Fall.: anche se la misura del credito e' accertata altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso presentata ed e' pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se il credito e' opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione. E cio' perche' l'accertamento del passivo riguarda soltanto il diritto al concorso, riservato inderogabilmente al giudice della procedura.

La domanda di ammissione al passivo, per essere ammissibile, quando abbia ad oggetto un credito tributario, non postula l'esecuzione della formalita' dell'iscrizione a ruolo o della notificazione della cartella di pagamento al curatore o al fallito in bonis (Cass., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126, seguita, fra varie, da Cass. 13 giugno 2017, n. 14693, da Cass. 30 gennaio 2019, n. 2732 e da Cass. 13 dicembre 2019, n. 32998).

2.- Il curatore viene a conoscenza della pretesa tributaria con la domanda d'insinuazione al passivo, di modo che anche la funzione informativa del ruolo e' del tutto superflua (tra varie, Cass. 25 giugno 2018, n. 13087).

L'iscrizione a ruolo puo' essere un utile strumento per l'amministrazione, perche' consente di determinare i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (Cass. 4 aprile 2019, n. 9441); il ruolo, quindi, rafforza la posizione del creditore, il quale, pero', puo' scegliere di non utilizzarlo, assumendo il rischio dell'iniziativa adottata in caso di contestazione (Cass. n. 4126/12, cit.).

2.1.- Ad ogni modo, la contestazione compete al curatore e non gia' al fallito (Cass. 13 marzo 2003, n. 3719) e determina l'ammissione con riserva del credito, anche qualora la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 1).

3.- Nel caso in esame, dunque, anzitutto e' erronea la statuizione in base alla quale, durante la pendenza del fallimento, l'Agenzia avrebbe dovuto procedere alla consegna del ruolo, perdipiu' a pena di decadenza. Questa Corte, d'altronde, ha gia' avuto occasione di stabilire che la dichiarazione di fallimento del contribuente, benche' integri il requisito del pericolo per la riscossione ai fini dell'iscrizione del credito nel ruolo straordinario, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 11, comma 3, non puo' essere considerata come dies a quo per l'iscrizione, a pena di decadenza, delle relative somme nel suddetto ruolo straordinario, ne' per il decorso del termine prescrizionale del credito tributario (Cass., 26 novembre 2014, n. 25110).

3.1.- Inoltre, nessuna contestazione, neanche relativa ai tempi dell'attivita' funzionale alla riscossione, risulta aver mosso il curatore; tanto che i crediti vantati sono stati ammessi al passivo, come riferito in narrativa.

4.- Quando poi il fallimento si è chiuso, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 17 era ormai stato abrogato; e la nuova disciplina dei termini di decadenza, stabiliti dal Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106, come convertito dalla L. n. 156 del 2005, relativa alla notificazione della cartella di pagamento, aveva ormai sostituito integralmente il previgente sistema, imperniato su termini riferiti all'iscrizione a ruolo (tra varie, Cass. 8 marzo 2017, n. 5953).

5.- Ma questa decadenza non si e' prodotta: finche' pendeva il fallimento, ossia fino al 18 luglio 2007, il termine non e' iniziato a decorrere, perche' l'Agenzia non poteva notificare la cartella al socio fallito, prodromica all'esecuzione individuale: altrimenti, avrebbe agito in violazione del principio di universalita' soggettiva di cui sono espressione gli articoli 51 e 52 L.F. (Cass. 15 giugno 2018, n. 15834).

A seguito della chiusura, l'Agenzia ha sollecitamente notificato la cartella in data 2 maggio 2008.

E coerentemente, in una fattispecie contigua, questa Corte (Cass. 24 febbraio 2016, n. 3609) ha affermato la legittimita' della notificazione della cartella di pagamento alla socia, illimitatamente responsabile ex articolo 2291 c.c., attesa l'avvenuta ammissione del credito erariale al passivo fallimentare e, dunque, risolvendosi con l'insinuazione l'escussione del debitore principale.

6.- Il motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo, che concerne la motivazione della sentenza impugnata.

Ne seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che esaminera' le questioni ancora sub iudice.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

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