Cassazione, sentenza n. 23663 del 28/10/2020

Sentenza n. 23663 del 28/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23663
Data
28/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Ufficio aveva rideterminato la plusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie, considerando parte del prezzo anche una somma qualificata nel preliminare come finanziamento soci; la CTR aveva invece accolto l’appello del contribuente. La Cassazione ritiene insufficiente la motivazione regionale, perché non esamina la portata sostanziale del documento extracontabile rinvenuto durante la verifica, idoneo a integrare una presunzione grave in assenza di prova contraria. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio per il riesame della controversia.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia n. 123/28/12 depositata il 6 agosto 2012, che aveva accolto l'appello del contribuente (XXXXXX).

La vicenda, di seguito riassunta, tare da una verifica alla societa' " (XXXXX)" di cui (XXXXX) era sodo, con altre due persone.

A seguito di una segnalazione interna all'Amministrazione finanziaria, era emersa che, nel corso di altra verifica parallela, nei confronti della societa' (XXXXXX), erano emerse ulteriori circostanze relative allo stesso contribuente (XXXXXX).

In particolare, era emerso che la societa' " (XXXXXX)…" nel 2003 aveva erogato un finanziamento infruttifero a " (XXXXX)" (stessa compagine sociale della (XXXXX) composta da cinque soci tra cui il resistente) pari a Euro 977.600,00 ed aveva, nel 2004, rinunciato al credito per la restituzione, motivando la decisione per compensare in tal modo crediti che la seconda aveva verso la prima.

Nel 2005 i cinque soci di (XXXXX) (tra i quali (XXXXX)) avevano venduto le rispettive quote alla societa' " (XXXXX)" per Euro 3.346.272,67. L'Ufficio in base agli elementi acquisiti aveva ritenuto che in realta' il prezzo di vendita fosse di Euro 4.443.872,67, in quanto comprensivo dell'importo dell'originario finanziamento da (XXXXX) a (XXXXX).

In base a tale premessa l'Ufficio ritiene che il (XXXXX), uno dei soci venditori delle quote nella societa' " (XXXXX)" alla societa' " (XXXXX)", avesse realizzato una plusvalenza superiore a quella dichiarata e gli ha notificato avviso di accertamento per l'anno 2005 con cui contestava una maggiore imposta sostitutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 461 del 1997, da Euro 72.122,00 a Euro 99.558,00.

Il relativo avviso di accertamento era stato opposto innanzi alla CTP di Lodi senza esito. La Commissione Regionale accoglieva l'appello del contribuente, con la decisione impugnata dall'Ufficio mediante il ricorso in esame, basato su due motivi: il primo, riferito all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per insufficiente motivazione; il secondo, riferito all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione degli articoli 2727, 2729 e 2697 c.c..

Ha resistito il contribuente con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dall'esame dell'avviso di accertamento trasfuso nel corso del ricorso si evince che la ricostruzione dell'Ufficio ha assunto a base della pretesa il rinvenimento nel corso della verifica di un "prospetto di determinazione del corrispettivo di cessione" e "del contratto preliminare" (novembre 2005) relativo alla vendita delle quote da " (XXXXX)" alla societa' " (XXXXX)", in cui si fa riferimento sia al prezzo di vendita (quello dichiarato), ma anche al trasferimento alla societa' acquirente di tutti i debiti della " (XXXXX)" nei confronti dei soci. L'Ufficio aveva percio' ritenuto di evincere, da tali documenti, indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che la cifra indicata come "finanziamento soci" fosse una componente del prezzo di vendita, in mancanza di prova contraria.

La motivazione della CTR sembra insufficiente per respingere la tesi prospettata dall'Ufficio.

Infatti, appare inesplicata la ragione per cui il giudice regionale abbia ritenuto decisiva la circostanza formale che la " (XXXXX)" avesse rinunciato al credito verso la " (XXXXX)" per la restituzione del finanziamento e che, trattandosi di soggetti con propria personalita' giuridica, la circostanza non aveva alcun riflesso sulle persone dei soci, senza dare alcuna spiegazione al dato sostanziale del rinvenimento del contratto preliminare del 10.08.2005, in cui si faceva riferimento alla debenza, da parte della societa' " (XXXXX)" della somma a titolo di restituzione di un non precisato "finanziamento soci". Causale priva di ogni riferibilita', ma che, invece, acquista un concreto significato se inserito nel quadro della vendita alla societa' " (XXXXX)" delle quote " (XXXXX)" e alla palese strumentalita' che il documento assume in quel contesto. Intatti, i soci di quest'ultima (gli stessi della " (XXXXX)"), con la percezione dell'importo indicato nel preliminare, recuperavano in sostanza le somme da loro, verosimilmente, messe a disposizione della " (XXXXX)", della quale erano soci, per consentirle il finanziamento effettuato nel 2004. Recupero in evasione d'imposta, merce' l'espediente di scorporare l'importo, indicato nel preliminare, dal prezzo di vendita delle quote alla " (XXXXX)" e di qualificarlo come debito di " (XXXXX)" verso i soci, che la societa' acquirente assumeva su di se'.

Sulla evidente connotazione di strumentalita' che il documento assumeva nella ricostruzione dell'Ufficio specificamente dedotta come presunzione grave, il giudice regionale non ha fornito alcuna motivazione idonea ad escluderla.

Questa Corte ha piu' volte affermato che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilita' in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravita', precisione e concordanza, prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 perche' nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli articoli 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attivita' svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018).

Il rinvenimento del suindicato atto si configura come documento extra contabile tale da costituire presunzione grave e rappresenta un fatto storico rispetto al quale il contribuente non ha fornito prova contraria. Ne' la motivazione della CTR ha ravvisato una ragion d'essere del documento stesso, diversa da quella presunta dall'Amministrazione. La somma indicata nel preliminare e' da ritenersi percio' parte del prezzo di vendita delle quote della " (XXXXX)" alla societa' " (XXXXX)", riferibile (anche) alla persona del (XXXXX), in proporzione della sua partecipazione del 20% nella societa' cedente.

L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, rendendo privo d'interesse il suo esame.

Il ricorso, nei termini suindicati, va accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della vertenza, per le ragioni indicate in motivazione ed anche per la definizione sulle spese.

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