Cassazione, sentenza n. 23676 del 28/10/2020

Sentenza n. 23676 del 28/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23676
Data
28/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I contribuenti contestavano il classamento catastale in A/1, che la CTR aveva ritenuto definitivo sulla base di precedenti sentenze passate in giudicato. La Cassazione giudica comprensibile la motivazione, rileva che l’eccezione di giudicato esterno era stata proposta fin dal primo grado e ribadisce che essa è comunque rilevabile d’ufficio, con produzione documentale consentita in appello. La censura sull’asserita diversità tra i precedenti giudizi e la nuova variazione DOCFA è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza; il ricorso è quindi rigettato.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 452, depositata il 16 marzo 2016, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha rigettato, previa riunione, gli appelli proposti da (XXXXX) e da (XXXXX) avverso le decisioni di prime cure che, a loro volta, avevano disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso in relazione ad unita' immobiliare sita in (XXXXX).

Premesso che con l'avviso di accertamento era stata rettificata una dichiarazione di variazione catastale con riferimento al (proposto) classamento in categoria A/2, rideterminato nella categoria A/1, il giudice del gravame ha rilevato che "con diverse sentenze passate in giudicato, citate nella costituzione in primo grado e allegate in sede di appello, e' stata stabilita la definitivita' del classamento in quanto lo stesso era stato attribuito nel 2002 con provvedimento notificato ma non ritualmente impugnato".

2. – (XXXXX) e (XXXXX) ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca la denuncia di nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo i ricorrenti che la gravata sentenza esponeva una motivazione contraddittoria, – quanto ad onere della prova dell'amministrazione e decisiva rilevanza di giudicati formatisi ancor prima della dichiarazione di variazione catastale, – e, in definitiva, meramente apparente ed incomprensibile.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione degli articoli 115 e 345 c.p.c., deducendo i ricorrenti che il giudice del gravame aveva pronunciato su di una exceptio iudicati nuova, – in quanto non proposta nel primo grado del giudizio ne' esaminata dal giudice di prime cure, ed ammesso la (tardiva) produzione in appello delle relative sentenze.

Col terzo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 112 e 346 c.p.c., sul rilievo che il giudice del gravame aveva pronunciato su eccezione nuova non esaminata dal giudice di prime cure.

Il quarto motivo, sempre ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione dell'articolo 329 c.p.c., avuto riguardo alla formazione del giudicato (interno) in relazione alla decisione di prime cure che non si era pronunciata sulla questione relativa al giudicato (esterno) "essendo entrata nel merito della trattazione del ricorso".

Col quinto motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, deducendo che le pronunce passate in giudicato si riferivano a "sanzioni relative al pagamento dell'ICI del 2005-2006-2007" quando, invece, veniva in considerazione, nella fattispecie, una "nuova proposta di classamento, respinta solo nel 2012" e, cosi', un atto sopravvenuto ("ben sette anni dopo") cui non potevano riferirsi le evocate pronunce.

2. – Il primo motivo e' destituito di fondamento.

Rileva la Corte che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perche' consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche' essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicita' del ragionamento del giudice; laddove "Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente e'… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullita' della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009)." (cosi' Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v. altresi', ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

Nella fattispecie, come si e' anticipato, il giudice del gravame, – una volta ricostruito il riparto degli oneri probatori rilevanti, – ha espressamente correlato la verifica di legittimita' dell'avviso di accertamento catastale all'esistenza di pronunce passate in giudicato; percorso argomentativo, questo, che rende dunque esplicito il criterio di giudizio posto a fondamento del decisum.

3. – Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo, – da esaminare congiuntamente perche' accomunati da censure che tutte si incentrano sul medesimo profilo processuale, – sono destituiti di fondamento.

La gravata sentenza, – con accertamento che i ricorrenti non censurano specificamente (ed in assolvimento dell'onere di autosufficienza del ricorso, quanto al preteso diverso contenuto delle difese svolte in primo grado da controparte processuale), – ha dato atto della proposizione, sin dal primo grado di giudizio, dell'exceptio iudicati e della produzione in appello delle relative sentenze.

Del tutto irrilevante rimaneva, allora, che l'eccezione non fosse stata esaminata dal giudice di prime cure, – a fronte della sua riproposizione nel grado di appello (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56; v. Cass. Sez. U., 12 maggio 2017, n. 11799), peraltro trattandosi di eccezione (di giudicato esterno) rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (salva la formazione, qui insussistente, del giudicato interno sulla questione; v. Cass. Sez. U., 25 maggio 2001, n. 226 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 6 giugno 2011, n. 12159; Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916), – ed il relativo riscontro probatorio poteva avvenire, dunque, anche attraverso la produzione in appello della pertinente documentazione (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2; v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568; Cass., 4 aprile 2018, n. 8313; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776; Cass., 16 settembre 2011, n. 18907).

4. – Il quinto motivo e', per converso, inammissibile.

In relazione alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti"), – qual conseguente alla novella di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza e' stata pubblicata in data 16 marzo 2016), – la Corte ha statuito che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosi' che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; ed ha rimarcato che "nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisivita'"" (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Sempre in tema di giudicato, si e' quindi rimarcato che, ai fini dell'autosufficienza del ricorso (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e' necessaria la trascrizione della relativa pronuncia (non essendo sufficiente la riproduzione di stralci ovvero del solo dispositivo: cfr. Cass., 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 16 luglio 2014, n. 16227; Cass., 30 aprile 2010, n. 10537; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416).

Orbene, rileva la Corte, il ricorso non riproduce, nemmeno in sintesi, il contenuto ne' delle pronunce passate in giudicato ne' della stessa variazione catastale posta a fondamento della dichiarazione presentata con la procedura Docfa; e, in difetto di autosufficienza, non e' dato alla Corte di verificare in quali termini si atteggi, nella fattispecie, la decisivita' del fatto non esaminato che, in tesi, si correla tanto alla anteriorita' del giudicato rispetto alla dichiarazione di variazione catastale quanto al contenuto stesso di quest'ultima.

5. – Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono, altresi', i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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