Cassazione, sentenza n. 23677 del 28/10/2020
Sentenza n. 23677 del 28/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23677
- Data
- 28/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria sull’impugnazione del silenzio-rifiuto relativo al rimborso dell’imposta sostitutiva ipotecaria e catastale versata per un contratto di leasing, sebbene il primo giudice avesse deciso la domanda nel merito. La Cassazione afferma che tale decisione implicava il riconoscimento della giurisdizione e che, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, si era formato il giudicato interno, preclusivo del rilievo d’ufficio in appello. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio per il riesame del merito.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. (XXXXX) S.p.a., sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 315/2017, depositata il 3 febbraio 2017, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione proposta dalla stessa contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'importo di Euro 20.937,00 corrisposto dalla societa' di leasing (XXXXX) S.p.a., ai sensi della L. n. 220 del 2010, articolo 1, comma 16, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione del giudicato interno formatosi sulla giurisdizione del giudice adito, deducendo, in sintesi, che la pronuncia di prime cure, – che aveva deciso nel merito della lite contestata rilevando l'insussistenza del diritto al rimborso, – non aveva formato oggetto di impugnazione quanto alla pronuncia (implicita) sulla giurisdizione, così che al giudice del gravame rimaneva precluso ogni rilievo officioso sulla giurisdizione.
Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullita' della gravata sentenza per violazione dell'articolo 101 c.p.c., comma 2, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva pronunciato su questione rilevata di ufficio senza consentire lo svolgimento, tra le parti, del dovuto contraddittorio.
Il terzo motivo, formulato anch'esso ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullita' della gravata sentenza in relazione al suo contenuto motivazionale, articolato in termini perplessi ed obiettivamente incomprensibili.
Col quarto motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la ricorrente denuncia da ultimo violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, deducendo, in sintesi, che l'impugnazione del rifiuto tacito di rimborso doveva, ad ogni modo, ascriversi alla giurisdizione tributaria risultando controversa, – piuttosto che la rivalsa esercitata tra le parti del contratto di leasing, – l'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria qual contestata da essa esponente, coobbligato solidale definitivamente inciso dall'imposta sostitutiva (L. n. 220 del 2010, articolo 1, comma 16).
2. – Il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l'assorbimento dei residui motivi, – e' fondato e va accolto.
3. – Come anticipato, il giudice del gravame ha statuito sulla propria giurisdizione (negandola) a fronte di una sentenza di prime cure che, nel disattendere la proposta domanda di rimborso, aveva pronunciato nei seguenti termini: con la disposizione di cui "alla L. n. 220 del 2010, articolo 1, comma 16, il legislatore ha riformato l'imposizione indiretta dei contratti di locazione finanziaria, anticipando la esazione delle imposte ipotecarie e catastali al momento dell'acquisto del bene… Al fine di eliminare un vantaggio fiscale per i contratti in corso che al momento del riscatto avrebbero pagato in base alla nuova normativa una tassa in misura fissa, il legislatore ha introdotto una imposta sostitutiva atta ad allineare la normativa per tutti i contratti in essere alla data del 31/12/2010. A seguito della vigente normativa pertanto l'istanza di rimborso e' da ritenersi infondata e non dovuta. In merito alla eccezione della introduzione di una nuova normativa con effetto retroattivo, anche questa eccezione appare infondata in quanto il legislatore ha inteso modificare la normativa vigente ai sensi del dl 223/2006 per il futuro con l'applicazione di una norma transitoria per i contratti in essere onde evitare disparita' di trattamento.".
3.1 – Va, quindi, rilevato che le Sezioni Unite della Corte hanno posto il principio di diritto secondo il quale l'interpretazione dell'articolo 37 c.p.c., in ordine al rilievo di ufficio del difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, "deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranita' statale, essendo essa un servizio reso alla collettivita' con effettivita' e tempestivita', per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli"; cosi' che il giudice puo' rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione sino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, – quest'ultimo correlato (cosi' come nella fattispecie) alla pronuncia nel merito della proposta domanda, – e che, allorche' il giudice di primo grado abbia giustappunto pronunciato nel merito (implicitamente, cosi', affermando la propria giurisdizione), la parte che intende contestare tale accertamento e' tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa (v. Cass. Sez. U., 9 ottobre 2008, n. 24883 cui adde Cass. Sez. U., 11 aprile 2012, n. 5704; Cass. Sez. U., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. Sez. U., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. Sez. U., 20 novembre 2008, n. 27531; v. altresi', nella giurisprudenza della Sezione Tributaria, Cass., 11 settembre 2019, n. 22652; Cass., 10 luglio 2013, n. 17056 Cass., 23 febbraio 2012, n. 2752).
3.2 – In difetto, quindi, di devoluzione della questione di giurisdizione ad opera dell'Agenzia delle Entrate (parte vittoriosa nel giudizio di primo grado), il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare il proprio difetto di giurisdizione venendo, così, in rilievo questione sulla quale si era formato il giudicato interno (giudicato, per vero, idoneo a spiegare i suoi effetti anche al di fuori del processo, con riferimento a cause identiche, soggettivamente e oggettivamente; cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4997).
4. – L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, nel rispetto del principio di diritto sopra esposto, procedera' al riesame del merito della lite contestata.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

