Cassazione, sentenza n. 23685 del 28/10/2020

Sentenza n. 23685 del 28/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23685
Data
28/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava la nuova rendita catastale, deducendo che una precedente decisione definitiva sul medesimo immobile impedisse di rideterminare gli elementi estimativi. La Cassazione rileva che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno: questo preclude il riesame delle questioni preesistenti, ma non la valutazione di elementi sopravvenuti, che dovrà essere compiuta in rinvio. Conferma invece che il termine di dodici mesi dalla DOCFA è ordinatorio e non determina decadenza dell’Ufficio; accoglie i primi due motivi, cassa la sentenza e rinvia.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
La societa' (XXXXX) S.P.A. (XXXXX) propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente avverso la sentenza n. 345/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento avente ad oggetto nuovo classamento e rendita catastale di unita' immobiliare sita in (XXXXX).

L'Agenzia delle Entrate aveva infatti disposto la rettifica per uniformita' di trattamento con tutte le unita' immobiliari censite nella provincia di (XXXXX).

La CTR aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado ritenendo insussistenti i lamentati difetti di motivazione dell'atto, di tardivita' della notifica e di mancato rispetto del termine per l'accertamento, ritenendo parimenti corretti i valori unitari delle singole aree e manufatti indicati dall'Ufficio finanziario, rilevando tuttavia l'erronea applicazione del saggio di fruttuosita' in misura pari al 2,76% e non del 2%.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La societa' ricorrente ha infine depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, "nullita' della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. consistente in omessa pronunzia sulla eccezione di giudicato esterno sollevato dalla societa' contribuente…(relativamente)… ad altra pronunzia resa inter partes che aveva rideterminato la rendita catastale dell'immobile sub iudice in base a categorie di calcolo degli elementi estimiali che non prevedevano espressamente gli elementi immateriali".

1.2. Dall'esame della stessa sentenza impugnata emerge che l'appellante aveva ribadito, anche in appello, l'esistenza di una "precedente pronuncia della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento al subalterno 1 per errata applicazione del tasso di fruttosita' al 2,76% anziche' al 2%", subalterno che poi "era stato frazionato in due con attribuzione di rendita al sub. 4 mediante ripartizione di quanto statuito dalla CTR in 131.310,00" e "nella specie era stata creata una piccola cella frigorifera e si era giunti alla rendita di 131.490,00", lamentando quindi che "la rendita di 179.771,00 attribuita dall'Ufficio con lo scopo di uniformare le varie rendite di immobili similari era ingiustificata".

1.3. Va poi evidenziato che l'eccezione di omessa pronuncia in merito al giudicato esterno e' stata qui formulata nel pieno rispetto degli oneri di specificita' ed autosufficienza, avendo la ricorrente allegato la sentenza n. 146/6/10, relativa all'accertamento della rendita catastale della medesima unita' immobiliare in esame, completa dell'attestazione del passaggio in giudicato, anche riproducendo le doglianze sollevate in appello, concernente l'effetto preclusivo del giudicato esterno, a fronte del quale la CTR nulla ha motivato.

1.4. Omettendone l'esame, la CTR ha pertanto violato il principio devolutivo e di rispondenza tra chiesto e pronunciato, costituendo l'eccezione relativa al giudicato esterno tema specifico del petitum.

1.5. Va quindi rilevato che l'attribuzione della rendita ha costituito oggetto di accertamento giudiziale nella decisione qui richiamata, che ha acquisito natura di giudicato per effetto della mancata impugnazione.

1.6. Tuttavia, la valutazione dell'estendibilita' del giudicato esterno in questione all'accertamento qui in esame comporta la valutazione di profili fattuali e di merito (avendo la ricorrente dedotto che fosse preclusa all'Ufficio la revisione della rendita catastale in assenza di opere di rilievo che avessero modificato la consistenza dell'immobile "se non lievi interventi di distribuzione degli spazi interni dichiarati con il D.O.C.F.A. del 2013 (spostamento di alcuni tavolati interni)), di spettanza del Giudice di rinvio, il quale, nel pronunciarsi sulla deduzione pretermessa, fara' applicazione dell'indirizzo di legittimita' in materia (SSUU n. 13916/2006 e successive).

1.7. In tema di accertamento catastale, infatti, il giudicato formatosi sul valore di un immobile impedisce il riesame o la deduzione di questioni preesistenti al provvedimento di rendita impugnato ma non preclude, invece, l'allegazione o la cognizione di elementi sopravvenuti al provvedimento medesimo (cfr. Cass. n. 29584/2011).

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, "violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 e 324 c.c." lamentando la ricorrente che la CTR sia incorsa in violazione del giudicato esterno "derivante da altra precedente pronuncia resa inter partes sulla questione oggetto di giudizio, ed alla cui stregua la rendita catastale dell'unita' immobiliare (sub iudice) dovesse essere (ri)determinata, applicando il solo saggio di fruttuosita' del 2% secondo categorie di calcolo tra le quali non andava inclusa… quella degli elementi estimali immateriali di cui, viceversa, l'Agenzia si…(era)… avvalsa, in forma ulteriore ed autonoma, ai fini del nuovo calcolo della rendita, in violazione del precedente giudicato".

2.2. La censura risulta parimenti fondata non avendo la CTR preso in alcun modo in esame la suddetta censura (ritualmente trascritta in appello e riportata anche nella parte introduttiva della sentenza impugnata), anche in relazione a quanto illustrato circa l'accoglimento del primo motivo.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, "nullita' della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all'articolo 112 c.p.c." avendo la CTR omesso di pronunziarsi sul motivo di gravame della contribuente "relativo all'illegittimita' dell'inclusione – ulteriore ed autonoma – degli elementi estimali immateriali tra le voci di calcolo della rendita catastale dell'unita' immobiliare sub iudice".

3.2. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, "nullita' della sentenza… per violazione dell'articolo 132 c.p.c., n. 4 e del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36 in coerenza con l'articolo 111 Cost." per avere la CTR omesso di motivare sulle ragioni per le quali gli elementi estimi immateriali dovessero essere inclusi (in via autonoma ed ulteriore) tra le voci di calcolo della rendita catastale dell'unita' immobiliare sub iudice".

3.3. Le censure sono assorbite dall'accoglimento dei primi due motivi.

4.1. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta "violazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, in combinato disposto con il Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, articolo 1, commi 3 e 10" per avere la CTR erroneamente respinto l'eccezione della ricorrente "secondo cui la rettifica della rendita avrebbe dovuto decorrere dalla notifica dell'avviso di accertamento, poiche' intervenuto oltre i 12 mesi dalla data di presentazione della DOCFA".

4.2. La censura va disattesa essendo stato piu' volte affermato da questa Corte, il principio di diritto secondo cui "in tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, che consente al titolare di diritti reali su beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere piu' rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 56 la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicche' il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare, ne' potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui e' assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 16242/2015, 8657/2015, 6411/2014 e, in senso conforme, Cass. nn. 7380/2011, 14818/2010, 16824/2006).

5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto limitatamente ai primi due motivi, respinto il quinto motivo ed assorbiti i rimanenti, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, respinto il quinto ed assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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